INFORMAZIONI SULL’I.C.I. PER L’ANNO 2011

per maggiori informazioni consultare anche il sito Internet del comune:

www.comune.pordenone.it

L’imposta deve essere pagata per: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili, esistenti nel comune di

Pordenone, da chi li detenga a titolo di: proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie,

locazione finanziaria (leasing), concessionario di aree demaniali.

Sono confermate le disposizioni previste dal Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 che prevede

l’esenzione dal pagamento dell’I.C.I. per le abitazioni principali (unità abitative nelle quali il soggetto

passivo ha iscritto la propria residenza anagrafica) e le relative pertinenze (es. garage, cantina, ecc.).

L’esenzione si estende anche alle seguenti unità assimilate all’abitazione principale:

a) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

b) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, anche se non residente nel Comune di

Pordenone, ai parenti fino al terzo grado;

d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha

acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata;

e) per il coniuge non assegnatario, che sia titolare, in tutto o in parte del diritto di proprietà (o di altro

diritto reale) sull’unità abitativa precedentemente destinata a casa coniugale, assegnata all’altro

coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale o di divorzio, a condizione che lo stesso

risieda o in altro Comune o nel Comune di Pordenone in unità abitativa che non sia di sua proprietà;

 N.B.: Nel caso in cui il coniuge separato non assegnatario della ex casa coniugale sia

proprietario anche di un’altra unità abitativa sita nel comune di Pordenone e che la stessa sia

adibita ad abitazione principale, l’esenzione spetta solo per quest’ultima, mentre per

l’abitazione assegnata all’ex coniuge potrà essere applicata l’aliquota del 4 per mille e la

relativa detrazione spettante. Per maggiori chiarimenti si consiglia comunque di contattare

l’Ufficio I.C.I..

La circostanza di cui al punto c) dovrà risultare da un contratto di comodato, regolarmente registrato, da

presentare entro il 16 dicembre 2011. La presentazione di detta documentazione non è necessaria

qualora sia stata già effettuata negli anni precedenti. Per i casi contemplati ai punti b), d) ed e) dovrà essere

inoltrata la dichiarazione ICI, nei tempi previsti dalla normativa vigente.

CASI IN CUI, PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E PER LE ABITAZIONI ASSIMILATE ALLABITAZIONE

PRINCIPALE, NON È POSSIBILE APPLICARE LESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLI.C.I.:

· unità abitative censite alle categorie A/1, A/8 e A/9;

· unità abitative possedute sul territorio nazionale da cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle

liste AIRE, utilizzate dagli stessi durante i loro soggiorni in Italia, a condizione che le stesse non

risultino locate;

· unità abitativa (e relative pertinenze) concesse in comodato gratuito, con regolare contratto,

agli affini (ad esempio, alla suocera e/o al suocero, alla cognata/o, ecc.);

· unità abitativa (e relative pertinenze) concesse in comodato gratuito, con regolare contratto,

al coniuge (il coniuge concedente non deve essere residente nel Comune di Pordenone);

Per queste unità abitative (ed eventuali relative pertinenze) il pagamento dell’imposta dovrà

avvenire applicando le normali agevolazioni per l’abitazione principale consistenti

nell’applicazione dell’aliquota 4 per mille e la detrazione di Euro 103,50.

In particolare, per quanto riguarda le abitazioni concesse in comodato gratuito agli affini si

fa presente che, la Risoluzione n. 1 D/F emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

il 04/03/2009, relativa ai criteri applicativi del D.L. 93/2008 sopra riportato, ha precisato che

le stesse restano escluse dall’esenzione e quindi sono soggette all’I.C.I..

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stata deliberata una detrazione annua di Euro

103,50. La detrazione si applica sull’imposta totale dovuta per l’abitazione principale e le sue pertinenze e

deve essere commisurata al periodo di possesso nel quale, durante il 2011, si verifica la destinazione

dell’unità abitativa ad abitazione principale.

 Attenzione: la detrazione per abitazione principale sopra riportata può essere fruita solo dai

proprietari di unità abitativa destinata ad abitazione principale che non godono del regime di

esenzione definito dal Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 (vedi più sopra “CASI IN CUI PER LE

ABITAZIONI PRINCIPALI NON È POSSIBILE APPLICARE L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO

DELL’I.C.I.”).

A. Aliquota del 4 per mille per:

A.1. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (cosiddetti “immobili merce”) dalle imprese che

hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione degli immobili.

L’aliquota agevolata si applica per un massimo di anni tre dalla data di ultimazione lavori.

Per aver diritto a quest’ultima agevolazione, le imprese dovranno presentare al Comune, entro il 16

dicembre 2011, un’autocertificazione contenente le seguenti indicazioni: ubicazione, estremi catastali,

rendita e data di ultimazione lavori nonché la dichiarazione attestante che gli immobili riportati non sono

“fabbricati-beni patrimoniali”.

A.2. immobili destinati ad uso abitativo concessi in locazione con contratto agevolato a

condizione che i conduttori iscrivano sugli immobili medesimi la loro residenza a titolo di

abitazione principale.

A.3. immobili destinati ad uso abitativo concessi in locazione, con contratto agevolato, a studenti

iscritti alle facoltà universitarie site nel Comune di Pordenone.

Relativamente alle fattispecie di cui ai punti A.2 e A.3 i contribuenti interessati dovranno presentare una

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante gli estremi catastali degli immobili oggetto della

locazione agevolata, con allegata copia dei contratti di locazione agevolata, debitamente sottoscritti e

registrati, già in essere o stipulati nel corso del 2011. Tale comunicazione dovrà essere presentata

entro il 16 dicembre 2011, a: Comune di Pordenone, Servizio Tributi, Ufficio I.C.I., Piazzetta Calderari

n. 1 – 33170 Pordenone. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, qualora

non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati (es. variazione del conduttore, variazione dati

catastali, ecc.).

B. Aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli),

comprese le seguenti unità abitative, ed escluse quelle di cui al successivo punto C):

a) unità abitative locate con regolare contratto (l’aliquota del 5,5 per mille compete proporzionalmente

al periodo di locazione);

b) unità abitative non locate (sfitte) per le quali siano in atto lavori di manutenzione straordinaria,

purché i proprietari dimostrino l’impossibilità di locazione per l’anno d’imposta presentando la

dichiarazione ICI riportante gli estremi dell’autorizzazione o concessione edilizia o della denuncia di

inizio attività. L’aliquota del 5,5‰ compete per il periodo compreso dalla data di inizio lavori -se

posteriore al 1° gennaio 2011- e fino alla data di fine lavori o dell’accatastamento -se anteriore al 31

dicembre 2011-.

C. Aliquota del 7 per mille per le unità abitative tenute a disposizione o non locate (sfitte), ad

eccezione di:

- quelle i cui proprietari dichiarino un reddito annuo lordo, riferito all’anno 2010, non superiore a 17.000

Euro (desumibile dall’ultimo modello Unico o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia

sui redditi) Nei casi in cui l’unità abitativa tenuta a disposizione sia di proprietà di più soggetti, il reddito

per ciascun proprietario, riferito all’anno 2010, non dovrà essere superiore a 17.000 Euro (desumibile

dall’ultimo modello Unico o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi).

· In questi casi si potrà applicare l’aliquota del 5,5‰ e i contribuenti interessati dovranno inoltrare la

dichiarazione ICI, nei tempi previsti dalla normativa vigente.

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stata deliberata una detrazione annua di Euro

103,50. La detrazione si applica sull’imposta totale dovuta per l’abitazione principale e le sue pertinenze e

deve essere commisurata al periodo di possesso nel quale, durante il 2011, si verifica la destinazione

dell’unità abitativa ad abitazione principale.

 Attenzione: la detrazione per abitazione principale sopra riportata può essere fruita solo dai

proprietari di unità abitativa destinata ad abitazione principale che non godono del regime di

esenzione definito dal Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 (vedi più sopra “CASI IN CUI PER LE

ABITAZIONI PRINCIPALI NON È POSSIBILE APPLICARE L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO

DELL’I.C.I.”).

A. Aliquota del 4 per mille per:

A.1. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (cosiddetti “immobili merce”) dalle imprese che

hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione degli immobili.

L’aliquota agevolata si applica per un massimo di anni tre dalla data di ultimazione lavori.

Per aver diritto a quest’ultima agevolazione, le imprese dovranno presentare al Comune, entro il 16

dicembre 2011, un’autocertificazione contenente le seguenti indicazioni: ubicazione, estremi catastali,

rendita e data di ultimazione lavori nonché la dichiarazione attestante che gli immobili riportati non sono

“fabbricati-beni patrimoniali”.

A.2. immobili destinati ad uso abitativo concessi in locazione con contratto agevolato a

condizione che i conduttori iscrivano sugli immobili medesimi la loro residenza a titolo di

abitazione principale.

A.3. immobili destinati ad uso abitativo concessi in locazione, con contratto agevolato, a studenti

iscritti alle facoltà universitarie site nel Comune di Pordenone.

Relativamente alle fattispecie di cui ai punti A.2 e A.3 i contribuenti interessati dovranno presentare una

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante gli estremi catastali degli immobili oggetto della

locazione agevolata, con allegata copia dei contratti di locazione agevolata, debitamente sottoscritti e

registrati, già in essere o stipulati nel corso del 2011. Tale comunicazione dovrà essere presentata

entro il 16 dicembre 2011, a: Comune di Pordenone, Servizio Tributi, Ufficio I.C.I., Piazzetta Calderari

n. 1 – 33170 Pordenone. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, qualora

non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati (es. variazione del conduttore, variazione dati

catastali, ecc.).

B. Aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli),

comprese le seguenti unità abitative, ed escluse quelle di cui al successivo punto C):

a) unità abitative locate con regolare contratto (l’aliquota del 5,5 per mille compete proporzionalmente

al periodo di locazione);

b) unità abitative non locate (sfitte) per le quali siano in atto lavori di manutenzione straordinaria,

purché i proprietari dimostrino l’impossibilità di locazione per l’anno d’imposta presentando la

dichiarazione ICI riportante gli estremi dell’autorizzazione o concessione edilizia o della denuncia di

inizio attività. L’aliquota del 5,5‰ compete per il periodo compreso dalla data di inizio lavori -se

posteriore al 1° gennaio 2011- e fino alla data di fine lavori o dell’accatastamento -se anteriore al 31

dicembre 2011-.

C. Aliquota del 7 per mille per le unità abitative tenute a disposizione o non locate (sfitte), ad

eccezione di:

- quelle i cui proprietari dichiarino un reddito annuo lordo, riferito all’anno 2010, non superiore a 17.000

Euro (desumibile dall’ultimo modello Unico o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia

sui redditi) Nei casi in cui l’unità abitativa tenuta a disposizione sia di proprietà di più soggetti, il reddito

per ciascun proprietario, riferito all’anno 2010, non dovrà essere superiore a 17.000 Euro (desumibile

dall’ultimo modello Unico o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi).

· In questi casi si potrà applicare l’aliquota del 5,5‰ e i contribuenti interessati dovranno inoltrare la

dichiarazione ICI, nei tempi previsti dalla normativa vigente.

I bollettini per il pagamento dell’ICI saranno anche disponibili:

 presso EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A, Via Vespucci, 1 (laterale di Viale Marconi),

con il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.00;

 presso tutti gli uffici postali;

 presso l’U.R.P. - Ufficio relazioni con il Pubblico - del Comune di Pordenone (orari e giorni di

apertura al pubblico sono indicati in fondo alla pag. 4);

- modello F24;

- On-line tramite il sito internet del Comune di Pordenone al seguente indirizzo :

www.comune.pordenone.it/servizi-online/ici/paga

NON SI FA LUOGO AL PAGAMENTO QUALORA LIMPORTO ANNUO COMPLESSIVO SIA INFERIORE O

UGUALE AD EURO 6,00 (SEI). L’IMPORTO TOTALE DA PAGARE DEVE ESSERE ARROTONDATO

ALLUNITADI EURO SUPERIORE, QUALORA LA FRAZIONE DEI DECIMALI SIA SUPERIORE A 49

CENTESIMI.

ALIQUOTE E REGIME I.C.I. IN CASO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E PER FABBRICATI PERICOLANTI E NON AGIBILI.

Si distinguono le seguenti tre situazioni-tipo le quali, in base alle vigenti disposizioni di legge e

regolamentari, vengono come di seguito trattate ai fini I.C.I.:

1) FABBRICATI IN RISTRUTTURAZIONE:

- per il periodo compreso fra l’inizio e la fine lavori, l’I.C.I. si calcola sul valore venale dell’area in

comune commercio, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera;

- a lavori ultimati l’I.C.I. si calcolerà sulla nuova rendita catastale che sarà attribuita al fabbricato;

2) FABBRICATI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

- si continua a pagare l’I.C.I. sul valore del fabbricato esistente fino a fine lavori (certificata dal

costruttore) applicando, anche se il fabbricato non dovesse essere occupato durante la

manutenzione, l’aliquota del 4‰ se questo era, al momento dell'inizio dei lavori, abitazione

principale -nel caso in cui l’imposta sia dovuta- e del 5,5‰ nel caso di abitazione locata o tenuta a

disposizione;

- a lavori ultimati, l’I.C.I. si calcolerà sulla nuova rendita catastale che sarà attribuita al fabbricato.

3) FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI:

- hanno diritto ad una riduzione dell’imposta del 50% per tutto il periodo in cui permane tale

condizione purché siano, di fatto, non utilizzati;

- sono compresi in questa categoria solamente i fabbricati con gravi lesioni alle strutture

verticali o orizzontali, fabbricati diroccati, pericolanti, o comunque con caratteristiche di

fatiscenza che li rendono non più compatibili all’uso per il quale erano destinati;

- non sono invece considerati tali i fabbricati resi inagibili dallo stesso proprietario in previsione

di un intervento di ristrutturazione (per i quali si applicherà, invece, quanto detto al punto 1);

- dal momento in cui vengono iniziati lavori di ristrutturazione o di ricostruzione, anche ai fabbricati

inagibili o inabitabili si applicherà il regime I.C.I. di cui al punto 1);

 Per poter fruire della riduzione dell'imposta al 50% occorre presentare il preventivo accertamento della

situazione di inagibilità o inabitabilità, che può essere effettuato dagli uffici comunali con spese a

carico del contribuente o, in alternativa, dal contribuente stesso presentando una dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà entro il 16 dicembre 2011, corredata di adeguata documentazione

fotografica comprovante lo stato degli immobili.

Tutta la modulistica è scaricabile dal sito internet del Comune: www.comune.pordenone.it, sezione

“moduli on line” Per il ritiro della modulistica e/o per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a:

Ufficio comunale I.C.I. - Sede municipale: tel. 0434 - 392.302 /.349 /.350 /.442

Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P. - Sede municipale: tel. 0434 – 392.245 /.284

Orari per informazioni telefoniche: al mattino, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00; al

pomeriggio il lunedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Orari di apertura al pubblico: al mattino, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.45; al

pomeriggio il lunedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.