INFORMAZIONI SULL’I.C.I. PER L’ANNO 2009

L’imposta deve essere pagata per: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili, esistenti nel

comune di Pordenone, da chi li detenga a titolo di: proprietà, usufrutto, uso, abitazione,

enfiteusi, superficie, locazione finanziaria (leasing), concessionario di aree demaniali.

Sono confermate le disposizioni previste dal Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 che

prevede l’esenzione dal pagamento dell’I.C.I. per le abitazioni principali (unità abitative nelle

quali il soggetto passivo ha iscritto la propria residenza anagrafica) e le relative pertinenze

(es. garage, cantina, ecc.). L’esenzione si estende anche alle seguenti unità assimilate

all’abitazione principale:

a) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

b) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, anche se non residente nel Comune

di Pordenone, ai parenti fino al terzo grado;

d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che

ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,

a condizione che la stessa non risulti locata;

e) per il coniuge non assegnatario, che sia titolare, in tutto o in parte del diritto di proprietà (o

di altro diritto reale) all’unità abitativa precedentemente destinata a casa coniugale,

assegnata all’altro coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale o di divorzio,

a condizione che lo stesso risieda o in altro Comune o nel Comune di Pordenone in unità

abitativa che non sia di sua proprietà;

 N.B.: Nel caso in cui il coniuge separato non assegnatario della ex casa coniugale sia

proprietario anche di un’altra unità abitativa sita nel comune di Pordenone e che la

stessa sia adibita ad abitazione principale, l’esenzione spetta solo per quest’ultima,

mentre per l’abitazione assegnata all’ex coniuge potrà essere applicata l’aliquota del 4

per mille e la relativa detrazione spettante. Per maggiori chiarimenti si consiglia

comunque di contattare l’Ufficio I.C.I..

La circostanza di cui al punto c) dovrà risultare da contratto di comodato, regolarmente

registrato, da presentare entro il 16 dicembre 2009. La presentazione di detta documentazione

non è necessaria qualora sia stata già effettuata negli anni precedenti. Adeguata documentazione

dovrà pure essere presentata, entro lo stesso termine del 16 dicembre 2009, per i casi

contemplati ai punti b), d) ed e).

CASI IN CUI, PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E PER LE ABITAZIONI ASSIMILATE ALLABITAZIONE

PRINCIPALE, NON È POSSIBILE APPLICARE LESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLI.C.I.:

· unità abitative censite alle categorie A/1, A/8 e A/9;

· unità abitative possedute sul territorio nazionale da cittadini italiani residenti all’estero,

iscritti nelle liste AIRE, utilizzate dagli stessi durante i loro soggiorni in Italia, a condizione

che le stesse non risultino locate.

· unità abitativa (e relative pertinenze) concesse in comodato gratuito, con contratto

regolarmente registrato, agli affini (ad esempio, alla suocera e/o al suocero, alla

cognata/o, ecc.);

· unità abitativa (e relative pertinenze) concessa in comodato gratuito, con contratto

regolarmente registrato, al coniuge (il coniuge concedente non deve essere

residente nel Comune di Pordenone);

Per queste unità abitative (ed eventuali relative pertinenze) il pagamento dell’imposta dovrà

avvenire applicando le normali agevolazioni per l’abitazione principale consistenti

nell’applicazione dell’aliquota 4 per mille e la detrazione di Euro 103,50.

In particolare, per quanto riguarda le abitazioni concesse in comodato gratuito agli affini si

fa presente che, la Risoluzione n. 1 D/F emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

il 04/03/2009, relativa ai criteri applicativi del D.L. 93/2008 sopra riportato, ha precisato che

le stesse restano escluse dall’esenzione e quindi sono soggette all’I.C.I..

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stata deliberata una detrazione annua di

Euro 103,50. La detrazione si applica sull’imposta totale dovuta per l’abitazione principale e le

sue pertinenze e deve essere commisurata al periodo di possesso nel quale, durante il 2009, si

verifica la destinazione dell’unità abitativa ad abitazione principale.

 Attenzione: la detrazione per abitazione principale sopra riportata può essere

fruita solo dai proprietari di unità abitativa destinata ad abitazione principale che

non godono del regime di esenzione definito dal Decreto Legge n. 93 del

27/05/2008 (vedi più sopra “CASI IN CUI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI NON È POSSIBILE

APPLICARE L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’I.C.I.”).

A. Aliquota del 4 per mille per:

A.1. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (cosiddetti “immobili merce”) dalle

imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione

degli immobili. L’aliquota agevolata si applica per un massimo di anni tre dalla data di

ultimazione lavori.

Per aver diritto a quest’ultima agevolazione, le imprese dovranno presentare al Comune, entro

il 16 dicembre 2009, autocertificazione contenente le seguenti indicazioni: ubicazione,

estremi catastali, rendita e data ultimazione lavori nonché dichiarazione attestante che gli

immobili riportati non sono “fabbricati-beni patrimoniali”.

A.2. immobili destinati ad uso abitativo concessi in locazione con contratto agevolato a

condizione che i conduttori iscrivano sugli immobili medesimi la loro residenza a titolo

di abitazione principale.

 Attenzione: la detrazione per abitazione principale sopra riportata può essere

fruita solo dai proprietari di unità abitativa destinata ad abitazione principale che

non godono del regime di esenzione definito dal Decreto Legge n. 93 del

27/05/2008 (vedi più sopra “CASI IN CUI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI NON È POSSIBILE

APPLICARE L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’I.C.I.”).

A. Aliquota del 4 per mille per:

A.1. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (cosiddetti “immobili merce”) dalle

imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione

degli immobili. L’aliquota agevolata si applica per un massimo di anni tre dalla data di

ultimazione lavori.

Per aver diritto a quest’ultima agevolazione, le imprese dovranno presentare al Comune, entro

il 16 dicembre 2009, autocertificazione contenente le seguenti indicazioni: ubicazione,

estremi catastali, rendita e data ultimazione lavori nonché dichiarazione attestante che gli

immobili riportati non sono “fabbricati-beni patrimoniali”.

A.2. immobili destinati ad uso abitativo concessi in locazione con contratto agevolato a

condizione che i conduttori iscrivano sugli immobili medesimi la loro residenza a titolo

di abitazione principale.

C. Aliquota del 7 per mille per le unità abitative tenute a disposizione o non locate (sfitte),

ad eccezione di quelle i cui proprietari dichiarino un reddito annuo lordo, riferito all’anno 2008,

non superiore a 17.000 Euro (desumibile dall’ultimo modello Unico o CUD o da altra

dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi). Nei casi in cui l’unità abitativa tenuta a

disposizione sia di proprietà di più soggetti, l’aliquota del 7 per mille sarà dovuta da tutti i

proprietari con reddito, riferito all’anno 2008, superiore a 17.000 Euro (reddito desumibile

dall’ultimo modello Unico o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi)

mentre i proprietari con reddito inferiore a 17.000 saranno tenuti al pagamento dell’imposta

applicando l’aliquota del 5,5 per mille.

 Per un periodo massimo di 180 giorni dalla data di acquisto dell’immobile o del rilascio del

certificato di abitabilità, il contribuente può applicare, a seconda che intenda locare l’immobile

stesso o trasferirvi la propria residenza, l’aliquota ordinaria (5,5‰) o quella di abitazione

principale (4‰) anziché essere assoggettato all’aliquota del 7‰. Entro lo stesso termine dei

180 giorni sopra riportato, ove l’interessato non provveda, nel primo caso a locare l’immobile,

nel secondo caso a trasferirvi la propria residenza, lo stesso sarà assoggettato all’aliquota

maggiorata del 7‰ fin dal primo giorno di possesso.

DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE:

E’ soppresso l’obbligo della presentazione della dichiarazione I.C.I. tranne nei seguenti casi:

Compravendita o variazione di valore di aree fabbricabili;

Compravendita di immobili di interesse storico-artistico;

Stipula di contratti di locazione di unità abitative e loro rescissione;

Sottoscrizione/cessazione di contratti di leasing immobiliare;

Immobili che hanno perso/acquisito il diritto all’esenzione;

Costituzione/estinzione del diritto reale di abitazione del coniuge superstite ai sensi dell’art.

540 del codice civile;

Iscrizione, da parte del proprietario, della residenza quale abitazione principale su unità

abitativa (e relative pertinenze) in tempo successivo al contratto di acquisto;

Assegnazione all’altro coniuge della casa coniugale per effetto di provvedimento di

separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino

variazioni dei dati ed elementi dichiarati, comportanti un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Tale dichiarazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito

modello approvato dal Ministero delle Finanze con proprio Decreto e presentata al Comune, entro

il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificata la

modificazione.

VERSAMENTI:

 Scadenze:

- rata di acconto (o versamento in unica soluzione): entro il 16 giugno 2009

- rata a saldo: dal 1° al 16 dicembre 2009

 Importo delle rate:

- l’acconto è pari al 50% dell’imposta dovuta;

- l’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dovuto;

- il contribuente ha inoltre facoltà di versare l’I.C.I. complessivamente dovuta in un’unica

soluzione: deve però effettuare il pagamento entro il termine del 16 giugno 2009;

 Modalità di versamento:

- bollettino di c.c.p. sul n. 88704374 intestato a EQUITALIA FRIULI VENEZIA

GIULIA SPA PORDENONE-PN ICI

I bollettini saranno inviati, a cura del Concessionario della riscossione, direttamente a

domicilio dei contribuenti che hanno già versato l’I.C.I. nell’anno 2008, oppure saranno

disponibili presso EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.(Ex Equitalia Nomos S.p.A,)

Via Vespucci, 1 (laterale di Viale Marconi), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.00,

presso gli sportelli postali, o presso l’U.R.P. - Ufficio relazioni con il Pubblico - del Comune

di Pordenone.

- modello F24

- On-line tramite il sito internet del Comune di Pordenone:

www.comune.pordenone.it/comune/tributi

NON SI FA LUOGO AL PAGAMENTO QUALORA LIMPORTO ANNUO SIA INFERIORE O UGUALE AD

EURO 6,00 (SEI). L’IMPORTO TOTALE DA PAGARE DEVE ESSERE ARROTONDATO ALLUNITADI

EURO SUPERIORE, QUALORA LA FRAZIONE DEI DECIMALI SIA SUPERIORE A 49 CENTESIMI.

ALIQUOTE E REGIME I.C.I. IN CASO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE,

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER FABBRICATI PERICOLANTI E NON AGIBILI.

Si distinguono le seguenti tre situazioni-tipo le quali, in base alle vigenti disposizioni di legge e

regolamentari, vengono come di seguito trattate ai fini I.C.I.:

1) FABBRICATI IN RISTRUTTURAZIONE:

- per il periodo compreso fra l’inizio e la fine lavori, l’I.C.I. si calcola sul valore venale

dell’area in comune commercio, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera;

- a lavori ultimati l’I.C.I. si calcolerà sulla nuova rendita catastale che sarà attribuita al

fabbricato;

2) FABBRICATI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

- si continua a pagare l’I.C.I. sul valore del fabbricato esistente fino a fine lavori (certificata

dal costruttore) applicando, anche se il fabbricato non dovesse essere occupato durante la

manutenzione, l’aliquota del 4‰ se questo era, al momento dell'inizio dei lavori, abitazione

principale e del 5,5‰ nel caso di abitazione locata o tenuta a disposizione;

- a lavori ultimati, l’I.C.I. si calcolerà sulla nuova rendita catastale che sarà attribuita al

fabbricato.

3) FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI:

- hanno diritto ad una riduzione dell’imposta del 50% per tutto il periodo in cui permane tale

condizione purché siano, di fatto, non utilizzati;

- sono compresi in questa categoria solamente i fabbricati con gravi lesioni alle strutture

verticali o orizzontali, fabbricati diroccati, pericolanti, o comunque con

caratteristiche di fatiscenza che li rendono non più compatibili all’uso per il quale erano

destinati;

- non sono invece considerati tali i fabbricati resi inagibili dallo stesso proprietario in

previsione di un intervento di ristrutturazione (per i quali si applicherà, invece, quanto detto

al punto 1);

- dal momento in cui vengono iniziati lavori di ristrutturazione o di ricostruzione, anche ai

fabbricati inagibili o inabitabili si applicherà il regime I.C.I. di cui al punto 1);

 Per poter fruire della riduzione dell'imposta al 50% occorre presentare il preventivo

accertamento della situazione di inagibilità o inabitabilità, che può essere effettuato

dagli uffici comunali con spese a carico del contribuente o, in alternativa, dal contribuente

stesso presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 16 dicembre

2009, corredata di adeguata documentazione fotografica comprovante lo stato degli

immobili.

Tutta la modulistica è scaricabile dal sito internet del Comune: www.comune.pordenone.it,

sezione “moduli”.

Per il ritiro della modulistica e/o per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a:

Ufficio comunale I.C.I. - Sede municipale: tel. 0434 - 392.350/.442/.302

Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P. - Sede municipale: tel. 0434 – 392.245

Orari per informazioni telefoniche: al mattino, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00,

al pomeriggio il lunedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Orari di apertura al pubblico: al mattino, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.45,

al pomeriggio il lunedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.