COMUNE DI PORDENONE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 26 novembre 2007

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2008

…omissis…

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis…

D E L I B E R A

di approvare, per l’anno 2008, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli immobili

come segue:

a) l’aliquota del 7 per mille per unità abitative tenute a disposizione o non locate (sfitte), ad eccezione di quelle i cui proprietari dichiarino un reddito annuo lordo, riferito all’anno 2007, non superiore a 17.000 (diciasettemila) euro (desumibile dall’ultimo mod. UNICO o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi). Nel caso in cui l’unità abitativa tenuta a disposizione sia di proprietà di più soggetti, il reddito per ciascun proprietario, riferito all’anno 2007, non dovrà essere superiore ai 17.000 (diciassettemila) euro (desumibile dall’ultimo mod. UNICO o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi), per potersi applicare l’aliquota del 5,5 per mille anziché del 7 per mille;

b) l’aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nei casi previsti dal 1° comma dell’art. 5 del vigente regolamento comunale ICI. In particolare, nei casi di cui al punto d) la circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione di comodato, regolarmente registrato, da presentare entro e non oltre il termine fissato dalle legge per il pagamento della rata di saldo. La dichiarazione non è necessaria qualora sia stata già presentata per gli anni precedenti. Adeguata documentazione dovrà pure essere presentata, sempre entro e non oltre il termine fissato dalle legge per il pagamento della rata di saldo, per i casi contemplati ai punti b) c) ed e) della norma regolamentare sopra richiamata.

Per quanto riguarda la fattispecie prevista all’art.5 punto 5 del Regolamento Comunale, si precisa che la circostanza dovrà essere documentata da idonea autocertificazione, da presentare entro e non oltre il termine fissato dalle legge per il pagamento della rata di saldo.

c) l’aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), comprese:

c.1) le unità abitative locate con regolare contratto (l’aliquota del 5,5 per mille compete proporzionalmente al periodo di locazione);

c.2) le unità abitative non locate (sfitte) per le quali siano in atto lavori di manutenzione straordinaria, purché i proprietari dimostrino l’impossibilità di locazione per l’anno d’imposta, previa presentazione di adeguata documentazione (autodichiarazione riportante gli estremi dell’autorizzazione o concessione edilizia o della denuncia di inizio attività). L’aliquota del 5,5 per mille compete per il periodo compreso fra la data di inizio lavori, se posteriore al 1° gennaio 2008, e fino alla data di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità, se anteriore al 31 dicembre 2008.


 

1) di stabilire che per un periodo massimo di 180 giorni dalla data di acquisto dell’immobile o del rilascio del certificato di abitabilità, il contribuente possa fruire, a seconda dei casi, dell’aliquota ordinaria (5,5 per mille) o di quella per abitazione principale (4 per mille) anziché essere assoggettato all’aliquota del 7 per mille prevista per le abitazioni sfitte. Entro tale termine,tuttavia, ove l’interessato non provveda, nel primo caso, a locare l’immobile, nel secondo caso a trasferirvi la propria residenza e stabilirvi la proprio dimora, lo stesso sarà assoggettato all’aliquota del 7 per mille fin dal primo giorno di possesso;

2) di fissare in 103,50 Euro la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

d) di riconoscere per l’anno 2008, ai sensi del D.L. 50/1997, convertito nella Legge 9 maggio 1997, n. 122, un aumento di 103, 50 Euro da aggiungersi alla detrazione dall’imposta ICI di103,50 Euro stabilita dalla Giunta comunale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 504/1992, così come modificato dalla Legge 662/1996 e dalla Legge 446/1997, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni che seguono:

d.1 essere proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con eventuali pertinenze: garage, cantina, ecc.);

d.2 di non essere proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di nessun altro immobile, sull’intero territorio italiano, oltre a quello previsto al punto 1);

d.3 non aver venduto, nell'ultimo quinquennio, beni immobili per un valore superiore a Euro 36.000;

d.4. che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano, ad alcun titolo, proprietà immobiliari;

d.5 sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;

d.6 avere avuto, nell'anno 2007, il seguente reddito imponibile familiare:

d.6.1 nucleo familiare costituito da un unico componente avente età non inferiore a 60 anni: reddito complessivo annuo imponibile di importo non superiore a Euro 9.500;

d.6.2 nucleo familiare costituito da due o più componenti, con capofamiglia avente età non inferiore a 60 anni: reddito complessivo annuo imponibile di importo non superiore a Euro 13.000.=;

Le condizioni di cui sopra devono sussistere, cumulativamente, alla data del 1° gennaio 2008;

di determinare i seguenti criteri applicativi:

- il contribuente dovrà presentare istanza documentata, su stampato messo a disposizione del Comune, con allegata dichiarazione dei redditi complessivi percepiti nell’anno 2007 dall’intero nucleo familiare, nella quale dovrà dichiarare: nome, cognome indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a complessivi Euro 207,00;

- la domanda dovrà essere inviata tramite raccomandata R/R al COMUNE DI PORDENONE – Ufficio I.C.I. - Piazzetta Calderari, n. 1, oppure essere consegnata a mano al medesimo indirizzo.

La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 31 maggio 2008. Sarà facoltà dell’Amministrazione accogliere domande pervenute oltre tale termine, non oltre comunque la data del 15 novembre 2008;

- i contribuenti che avranno fatto pervenire l'istanza entro il 31 maggio 2008 riceveranno comunicazione dell'ammissione o meno alla detrazione, in tempo utile per il pagamento della rata di acconto dell'imposta. I contribuenti che avranno fatto pervenire la domanda entro il 15 novembre 2008, riceveranno comunicazione dell'ammissione o meno alla detrazione, in tempo utile per il pagamento della rata di saldo dell’imposta;

- l’Amministrazione comunale si riserverà di richiedere, se del caso, documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

e) di confermare altresì, anche per l’anno d’imposta 2008, la seguente aliquota ICI agevolata a beneficio di particolari categorie di immobili e di contribuenti, e precisamente:


 

e.1 - ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, 504, così come modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662: aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (i cosiddetti “immobili merce”) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione degli immobili, per un massimo di anni tre dalla data di ultimazione lavori.

Di stabilire che per aver diritto alla agevolazione di cui al precedente punto e.1) le imprese interessate dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il termine fissato dalle legge per il pagamento della rata di saldo dell’I.C.I., autocertificazione contenente le seguenti indicazioni:

ubicazione, estremi catastali, rendita e data ultimazione lavori di tutti gli immobili per i quali viene richiesta l’agevolazione, nonché dichiarazione che non si tratta di “fabbricati-beni patrimoniali”.

f) di confermare, per l’anno 2008, la seguente aliquota a beneficio di particolari categorie di immobili e di contribuenti e precisamente:

f.1 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4, della Legge del 9 dicembre 1998, n. 431:

aliquota del 4 per mille per gli immobili destinati ad uso abitativo e concessi in locazione con contratto agevolato, a condizione che i conduttori iscrivano sugli immobili medesimi la loro residenza a titolo di abitazione principale;

g) di introdurre, per l’anno 2008, la seguente aliquota a beneficio ai particolari categorie di immobili e di contribuenti e precisamente:

g.1 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della Legge del 9 dicembre 1998, n. 431 e dell’art. 3 D.M. 30 dicembre 2002: aliquota del 4 per mille per gli immobili destinati ad uso abitativo e concessi in locazione, con contratto agevolato, a studenti iscritti alle facoltà universitarie site nel comune di Pordenone;

Relativamente alla fattispecie sopra evidenziata i contribuenti interessati dovranno inoltrare al Comune di Pordenone, Settore II – Servizio Tributi, Ufficio ICI, Piazzetta Calderari n. 1 – 33170 Pordenone, entro e non oltre il termine fissato dalle legge per il pagamento della rata di saldo dell’I.C.I., una comunicazione riportante gli estremi catastali degli immobili oggetto della locazione agevolata, con allegata una copia del/i contratti di locazione agevolata, debitamente sottoscritti e registrati, già in essere o stipulati nel corso dell’anno 2008.

- di dare atto che gli effetti della presente determinazione delle aliquote e delle maggiori detrazioni concesse sono considerati nel bilancio di previsione del Comune per l’anno 2008;

Delibera

Altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21.”

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