COMUNE DI PORDENONE

 

Provincia di PORDENONE

 

 

 

 

 

 

 

“Estratto della deliberazione n. 375 del 20 novembre 2006 adottata dalla Giunta Comunale in materia di aliquote e detrazione I.C.I. per l’anno 2007”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PORDENONE

 

 

Segue: Deliberazione n. 375  in data 20 novembre 2006

 

 

LA GIUNTA

 

 

… omissis …

 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come previsto dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo;

 

            Visto il parere favorevole del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, qualora la proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;

 

            Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del Sindaco del 21 aprile 2006;

 

            Con voti

 

DELIBERA

 

 

1)      di fissare, per l’anno 2007, le seguenti aliquote I.C.I.:

 

a)      l’aliquota del 7 per mille per unità abitative tenute a disposizione o non locate (sfitte), ad eccezione di quelle i cui proprietari dichiarino un reddito annuo lordo, riferito all’anno 2006, non superiore a 17.000 (diciassettemila) euro (desumibile dall’ultimo mod. UNICO o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi). Nel caso in cui l’unità abitativa tenuta a disposizione sia di proprietà di più soggetti, il reddito per ciascun proprietario, riferito all’anno 2006, non dovrà essere superiore ai 17.000 (diciassettemila) euro (desumibile dall’ultimo mod. UNICO o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi), per potersi applicare l’aliquota del 5,5 per mille anziché del 7 per mille;

 

b)      l’aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nei casi previsti dal 1° comma dell’art. 5 del vigente regolamento comunale ICI. In particolare, nel caso di cui al punto d): la circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione di comodato, regolarmente registrato, da presentare entro il 20 dicembre 2007. La dichiarazione non è necessaria qualora sia stata già presentata per gli anni  precedenti. Adeguata documentazione dovrà pure essere presentata, entro lo stesso termine del 20 dicembre 2007, per i casi contemplati ai punti b) c) ed e) della norma regolamentare sopra richiamata;

 

c)      l’aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), comprese:

 

1.      le unità abitative locate con regolare contratto (l’aliquota del 5,5 per mille compete proporzionalmente al periodo di locazione);

 

2.      le unità abitative non locate (sfitte) per le quali siano in atto lavori di manutenzione straordinaria, purché i proprietari dimostrino l’impossibilità di locazione per l’anno d’imposta, previa presentazione di adeguata documentazione (autodichiarazione riportante gli estremi dell’autorizzazione o concessione edilizia o della denuncia di inizio attività). L’aliquota del 5,5 per mille compete per il periodo compreso fra la data di inizio lavori, se posteriore al 1° gennaio 2007, e fino alla data di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità, se anteriore al 31 dicembre 2007.

 

2)      di stabilire che per un periodo massimo di 180 giorni dalla data di acquisto dell’immobile o del rilascio del certificato di abitabilità, il contribuente possa fruire, a seconda dei casi, dell’aliquota ordinaria (5,5 per mille) o di quella per abitazione principale (4 per mille) anziché essere assoggettato all’aliquota del 7 per mille prevista per le abitazioni sfitte. Entro tale termine, tuttavia, ove l’interessato non provveda, nel primo caso, a locare l’immobile, nel secondo caso a trasferirvi la propria residenza e stabilirvi la proprio dimora, lo stesso sarà assoggettato all’aliquota del 7 per mille fin dal primo giorno di possesso;

 

3)      di fissare in 103,50 Euro la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

 

… omissis …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PORDENONE

 

Provincia di PORDENONE

 

 

 

 

 

 

“Estratto della deliberazione n. 104 dell’11 dicembre 2006 adottata dal Consiglio Comunale in materia di ulteriore detrazione I.C.I., di conferma per l’anno 2007 dell’aliquota agevolata per gli “immobili merce” di proprietà delle imprese e di approvazione per l’anno 2007 dell’aliquota per gli immobili locati con contratti agevolati, ed utilizzati dai conduttori, come abitazione principale ”

 

 

 

 


COMUNE DI PORDENONE

 

Segue: Deliberazione n. 104  in data 11  dicembre 2006

 

omissis

 

 

IL CONSIGLIO

 

          Udita la relazione del Sindaco;

         

          Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile onde poter disporre della stessa in sede di approvazione del bilancio di previsione 2007, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

 

          Richiamato l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali , dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;

 

Visto il D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto l’art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

Visto il successivo D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito con Legge 9 maggio 1997, n. 122;

 

Visti l’art. 58, comma 3, del D.Lgs 446/1997;

 

          Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità  tecnica, come previsto dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo;

 

          Visto il parere favorevole del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, qualora la proposta comporti un impegno di spesa o diminuzione di entrata;

 

Visto il parere favorevole del segretario generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del Sindaco del 21 aprile 2006;

 

Con voti

 

D E L I B E R A

 

 

A) di riconoscere per l’anno 2007, ai sensi del D.L. 50/1997, convertito nella Legge 9 maggio 1997, n. 122, un aumento di 103, 50 Euro da aggiungersi alla detrazione dall’imposta ICI di 103,50 Euro stabilita dalla Giunta comunale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 504/1992, così come modificato dalla Legge 662/1996 e dalla Legge 446/1997, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni che seguono:

 

1.      essere proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con eventuali pertinenze: garage, cantina, ecc.);

 

2.      non aver venduto, nell'ultimo quinquennio, beni immobili per un valore superiore a Euro 36.000;

 

3.      che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano, ad alcun titolo, proprietà immobiliari;

 

4.      sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;

 

5.      avere avuto, nell'anno 2006, il seguente reddito imponibile familiare:

 

a)      nucleo familiare costituito da un unico componente avente età non inferiore a 60 anni: reddito complessivo annuo imponibile di importo non superiore a Euro 9.000;

b)      nucleo familiare costituito da due o più componenti, con capofamiglia avente età non inferiore a 60 anni: reddito complessivo annuo imponibile di importo non superiore a Euro  12.500;

 

      6. le condizioni devono sussistere, cumulativamente, alla data del 1° gennaio 2007;

 

B) di determinare i seguenti criteri applicativi:

 

a)      il contribuente dovrà presentare istanza documentata, su stampato messo a disposizione del Comune, con allegata dichiarazione dei redditi complessivi percepiti nell’anno 2006 dall’intero nucleo familiare, nella quale dovrà dichiarare: nome, cognome indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a complessivi Euro 207,00;

b)      la domanda dovrà essere inviata tramite raccomandata R/R al COMUNE DI PORDENONE – Ufficio I.C.I. - Piazzetta Calderari, n. 1, oppure essere consegnata a mano al medesimo indirizzo. La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 31 maggio 2007. Sarà facoltà dell’Amministrazione accogliere domande pervenute oltre tale termine, non oltre comunque la data del 15 novembre 2007;

c)      i contribuenti che avranno fatto pervenire l'istanza entro i termini riceveranno comunicazione dell'ammissione o meno alla detrazione, in tempo utile per il pagamento della rata di acconto dell'imposta. I contribuenti che avranno fatto pervenire la domanda entro il 15 novembre 2007, riceveranno comunicazione dell'ammissione o meno alla detrazione, in tempo utile per il pagamento della rata di saldo dell’imposta;

d)      l’Amministrazione comunale si riserverà di richiedere, se del caso, documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

e)      il beneficio verrà accordato in modo tale che, complessivamente, non superi 130.000 Euro utilizzando, nel caso di supero di tale importo, il criterio di favorire i nuclei con il minor reddito medio pro-capite.

 

C) di confermare altresì, anche per l’anno d’imposta 2007, la seguente aliquota ICI agevolata a beneficio di particolari categorie di immobili e di contribuenti, e precisamente:

 

a)      ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, 504, così come modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662: aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (i cosiddetti “immobili merce”) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione degli immobili, per un massimo di anni tre dalla data di ultimazione lavori;

 

di stabilire che per aver diritto alla agevolazione di cui al  precedente punto a) le imprese interessate dovranno presentare al Comune, entro il 20 dicembre 2007, autocertificazione contenente le seguenti indicazioni: ubicazione, estremi catastali, rendita  e data ultimazione lavori di tutti gli immobili per i quali viene richiesta l’agevolazione, nonché dichiarazione che non si tratta di “fabbricati-beni patrimoniali”.

 

D) di introdurre, per l’anno 2007, la seguente aliquota agevolata a beneficio di particolari categorie di immobili e di contribuenti e precisamente:

 

1.         ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma4, della Legge del 9 dicembre 1998, n. 431: aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili destinati ad uso abitativo e concessi in locazione con contratto agevolato, a condizione che i conduttori iscrivano sugli immobili medesimi la loro residenza a titolo di abitazione principale;

 

Relativamente alla fattispecie sopra evidenziata i contribuenti interessati dovranno inoltrare al Comune di Pordenone, Settore II – Servizio Tributi, Ufficio ICI, Piazzetta Calderai n. 1 – 33170 Pordenone, entro e non oltre il 20 dicembre 2007, una comunicazione riportante gli estremi catastali degli immobili oggetto della locazione agevolata, con allegata la copia dei contratti di locazione agevolata, debitamente sottoscritti e registrati, già in essere o stipulati nel corso dell’anno 2007.

 

DELIBERA

 

Altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

 

 

omissis