OGGETTO: Conferma aliquote I.C.I.  – Anno 2009.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazione che istituisce l’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTI gli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1196 che dettano norme in materia di potestà regolamentare generale dei Comuni in materia di imposta comunale sugli immobili;

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 06.12.1996, con la quale venivano determinate le aliquote e la detrazione ICI per l’anno 2007;

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000 è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché la disciplina generale delle tariffe per fruizione dei beni e servizi comunali;

 

VISTO il comma 156 dell’art. 1 della Legge 298 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) che indica espressamente il Consiglio Comunale quale organo competente a deliberare le aliquote ICI, modificando l’art. 6 del D.Lgs n. 504/1992;

 

ATTESO che con Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008, convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008, n. 126, è stata esclusa dall’importa comunale sugli immobili  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A!, A8, A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 504/1992;

 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

 

CON VOTI unanimi favorevoli

 

D E L I B E R A

 

Di prendere atto che con Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008, convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008, n. 126, è stata esclusa dall’importa comunale sugli immobili  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 504/1992;

 

Di confermare per l’anno 2009 le aliquote e le detrazioni I.C.I. in vigore, così determinate:

 

1) Esclusione dall’imposta Comunale Immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 504/1992;

per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi:

·               Abitazione di proprietà del soggetto passivo;

·               Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, anche se non residente nel comune di Cimolais, al coniuge, ai parenti fino al terzo grado ed agli affini fino al secondo grado;

·               Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

La circostanza di cui al punto b) dovrà risultare  da apposita dichiarazione di comodato (utilizzando, preferibilmente, il modulo predisposto dal Comune) da presentare entro 30 giorni dall’inizio del comodato; la dichiarazione non è necessaria qualora sia già stata presentata per gli anni precedenti.

Adeguata documentazione dovrà essere presentata per i casi contemplati al punto c) entro lo stesso termine.

 

2)liquota del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili) comprese le seguenti unità abitative, ed escluse quelle di cui al successivo punto 3):

·                     Unità abitative locate con regolare contratto (l’aliquota del 4,5 per mille compete qualora il periodo di locazione sia superiore a 3 mesi consecutivi nell’arco dell’anno). La situazione dovrà risultare da apposita dichiarazione nei termini di cui al punto 1, lett. b) precedente.

·         Unità abitative non locate (sfitte) per le quali siano in atto lavori di manutenzione straordinaria perché i proprietari dimostrino l’impossibilità di locazione per l’anno d’imposta, previa presentazione di adeguata documentazione (autodichiarazione riportante gli estremi dell’autorizzazione o concessione edilizia o della denuncia di inizio attività).

·                     Unità abitative utilizzate per almeno 3 mesi consecutivi durante l’anno (autodichiarazione da presentare prima dell’ultimo mese di utilizzo In mancanza della predetta dichiarazione troverà applicazione l’aliquota del 6 per mille

 

3)       Aliquota del 6 per mille per le unità abitative tenute a disposizione o non locate (sfitte)

 

DI CONFERMARE in Euro 150,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9, e le sue pertinenze, che potrà essere usufruita dai soggetti passivi d’imposta e dai parenti o affini che hanno in uso gratuito l’immobile.