p PER L'ANNO 2011 SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO 2010.
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
( Provincia di Pordenone) in materia di aliquota ICI per l’anno d’imposta 2011 (delibera di Consiglio
Comunale n. 3 del 02.02.2011).
- Euro 130,00.= (centotrenta euro) per la generalità delle abitazioni principali;
- Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro), limitatamente alle abitazioni principali possedute e utilizzate da nuclei familiari composti da una o due persone, che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data del 1 gennaio 2011, titolari di un reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante esclusivamente da pensione:
- Euro 5.993,00 per una persona
- Euro 8.385,00 per due persone
I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell’anno 2010;
- Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro) limitatamente alle abitazioni principali possedute ed utilizzate da nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore ai 2/3, con reddito annuale complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF, non superiore ai seguenti limiti:
- Euro 5.993,00 per una persona
- Euro 8.385,00 per due persone
- Euro 10.192,00 per tre persone
- Euro 11.986,00 per quattro persone
- Euro 13.182,00 per cinque persone
I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell’anno 2010.
- 5,50%° (cinque virgola cinquanta per mille) – aliquota ordinaria;
- 7%° (sette per mille) per gli immobili sfitti, per almeno sei mesi nel corso dell’anno di riferimento e per le aree edificabili, per le quali, nel corso dell’anno 2011, non sia stata rilasciata concessione edilizia;
- 4,50%° (quattro virgola cinquanta per mille) per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (contratti convenzionati), ai sensi dell’art.2, 4° comma, della Legge 9.12.1998, n.431 e successive modifiche;
- comma 1 - “A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30.12.1992, n.504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- comma 2 – “Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art.8, commi 2 e 3 del citato decreto n.504 del 1992”;
- comma 3 – “l’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3 bis, e dall’art.8, comma 4, del Decreto Legislativo n.504/1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n.504 del 1992”.
OMISSIS