PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

 

 ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA (Provincia di Pordenone) in materia di aliquota ICI per l’anno d’imposta 2009 (delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 16.2.2009)

 

OMISSIS

 

 

  1. di determinare nel seguente modo, per l’anno 2009, la detrazione d’imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto dall’art.8, comma 3, del D.Lgs.n.504/1992 e successive modificazioni e dall’art.22 del Regolamento comunale  (la detrazione verrà di fatto utilizzata solo per le abitazioni principali alle quali non è applicabile l’esenzione):

 

 

- Euro 130,00.= (centotrenta euro) per la generalità delle abitazioni principalii;

 

- Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro), limitatamente  alle abitazioni principali possedute e utilizzate  da nuclei familiari composti da una o due persone, che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data del 1 gennaio  2009, titolari di un reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante esclusivamente da pensione:

- Euro  5.759,00  per una persona

- Euro  8.060,00 per due persone

I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell’anno 2008;

 

- Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro) limitatamente alle abitazioni principali possedute ed utilizzate da nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore ai 2/3, con reddito annuale complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF, non superiore  ai seguenti limiti:

- Euro    5.759,00  per una persona 

- Euro    8.060,00  per due persone

- Euro    9.789,00  per tre persone

- Euro 11.518,00  per quattro persone

- Euro 12.662,00  per cinque persone

I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell’anno 2008.

 

- Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro) limitatamente ad ogni   alloggio di proprietà dell’Azienda Territoriale per l’edilizia   residenziale della Provincia di Pordenone;

 

  1. di determinare, per l’anno 2009 le seguenti aliquote:

 

-  5,50%° (cinque virgola cinquanta per mille) – aliquota ordinaria;

- 7%° (sette per mille) per gli immobili sfitti, per almeno sei mesi nel corso dell’anno di riferimento   e per le aree edificabili, per le quali, nel corso dell’anno 2009, non sia stata rilasciata concessione edilizia;

- 4,50%° (quattro virgola cinquanta per mille) per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (contratti convenzionati), ai sensi dell’art.2, 4° comma, della Legge 9.12.1998, n.431 e successive modifiche;

 

  1. di stabilire che l’aliquota del 7%° non si applica alle abitazioni a disposizione, se le stesse costituiscono l’unico immobile ad  uso abitativo posseduto nel territorio dello Stato;

 

  1. di stabilire che l’aliquota del 7%° si applica, per le aree edificabili, sino al momento del rilascio della concessione edilizia;

 

  1. di esentare, per l’anno 2009, dal pagamento dell’I.C.I. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel Comune di Casarsa della Delizia;

 

  1. di prendere atto  di quanto stabilito dal D. L. 27.5.2008, n.93, art.1, convertito in Legge 24.7.2008, n.126 e precisamente :

- comma 1 - “A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30.12.1992, n.504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

-  comma 2 – “Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art.8, commi 2 e 3 del citato decreto n.504 del 1992”;

- comma 3 – “l’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3 bis, e dall’art.8, comma 4, del Decreto Legislativo  n.504/1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n.504 del 1992”.

 

  1. di precisare che il minor gettito I.C.I., derivante dall’esenzione di cui al punto 6, del presente dispositivo, dovrebbe essere tendenzialmente coperto dallo Stato;

 

OMISSIS