“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA (Provincia di Pordenone) in materia di aliquota ICI per l’anno d’imposta 2008 (delibera del Consiglio Comunale n.20 del 18.02.2008)”

 

O M I S S I S

 

1.        di determinare, per l’anno 2008, la detrazione d’imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto dall’art.8, comma 3, del D.Lgs.n.504/1992 e successive modifiche e dall’art.22 del Regolamento comunale, nel seguente modo:

 

- Euro 130,00.= (centotrenta euro) per la generalità delle abitazioni principali;

 

-Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro), limitatamente  alle abitazioni principali possedute e utilizzate  da nuclei familiari composti da una o due persone, che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data del 1 gennaio  2008, titolari di un reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante esclusivamente da pensione:

-         Euro  5.668,00  per una persona

-         Euro  7.930,00 per due persone

            I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell’anno 2007;

 

  -Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro) limitatamente alle abitazioni principali possedute ed utilizzate da nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore ai 2/3, con reddito annuale complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF non superiore  ai seguenti limiti:

- Euro    5.668,00  per una persona 

- Euro    7.930,00  per due persone

- Euro    9.633,00  per tre persone

- Euro 11.336,00  per quattro persone

- Euro 12.467,00  per cinque persone

I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell’anno 2007.

 

-         Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro) limitatamente ad ogni   alloggio di proprietà dell’Azienda Territoriale per l’edilizia   residenziale della Provincia di Pordenone;

 

2.        di determinare, per l’anno 2008 le seguenti aliquote:

-         5,50%° (cinque virgola cinquanta per mille) – aliquota ordinaria;

-         7%° (sette per mille) per gli immobili sfitti, per almeno sei mesi nel corso dell’anno di riferimento   e per le aree edificabili, per le quali, nel corso dell’anno 2008, non sia stata rilasciata concessione edilizia;

-         4,50%° (quattro virgola cinquanta per mille) per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (contratti convenzionati), ai sensi dell’art.2, 4° comma, della Legge 9.12.1998, n.431 e successive modifiche;

 

3.        di stabilire che l’aliquota del 7%° non si applica alle abitazioni a disposizione, se le stesse costituiscono l’unico immobile ad  uso abitativo posseduto nel territorio dello Stato;

 

4.        di stabilire che l’aliquota del 7%° si applica, per le aree edificabili, sino al momento del rilascio della concessione edilizia;

 

5.        di esentare, per l’anno 2008, dal pagamento dell’I.C.I. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel Comune di Casarsa;

 

6.        di prendere atto  di quanto stabilito dal D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 , art. 8, comma 2-bis e 2-ter , inseriti dall’art. 1, comma 5, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), precisamente :

“dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”  (2-bis).

“l’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9” ( 2-ter);

 

7.        di precisare  che , come stabilito all’art. 21, comma 3, del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, l’ulteriore detrazione, di cui al punto 6 del presente dispositivo, non si applica alle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado e all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;