“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA (Provincia di Pordenone) in materia di aliquota ICI per l’anno d’imposta 2007 (delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2007)”
O M I S S I S
1. di determinare, per l’anno 2007, la detrazione d’imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto dall’art.8, comma 3, del D.Lgs.n.504/1992 e successive modifiche e dall’art.22 del Regolamento comunale, nel seguente modo:
- Euro 130,00.= (centotrenta euro) per la generalità delle abitazioni principali;
- Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro), limitatamente alle abitazioni principali possedute e utilizzate da nuclei familiari composti da una o due persone, che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data del 1 gennaio 2007, titolari di un reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante esclusivamente da pensione:
- Euro 5.551,00 per una persona ;
- Euro 7.761,00 per due persone .
I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell’anno 2006;
- Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro) limitatamente alle abitazioni principali possedute ed utilizzate da nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore ai 2/3, con reddito annuale complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF non superiore ai seguenti limiti:
Euro 5.551,00 per una persona ;
Euro 7.761,00 per due persone;
Euro 9.425,00 per tre persone;
Euro 11.102,00 per quattro persone;
Euro 12.207,00 per cinque persone.
I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell’anno 2006.
- Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro) limitatamente ad ogni alloggio di proprietà dell’Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale della Provincia di Pordenone;
2. di determinare, per l’anno 2007, le seguenti aliquote:
- 5,50%° (cinque virgola cinquanta per mille) – aliquota ordinaria;
- 7%° (sette per mille) per gli immobili sfitti, per almeno sei mesi nel corso dell’anno di riferimento e per le aree edificabili, per le quali, nel corso dell’anno 2007, non sia stata rilasciata concessione edilizia;
- 4,50%° (quattro virgola cinquanta per mille) per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (contratti convenzionati), ai sensi dell’art.2, 4° comma, della Legge 9.12.1998, n.431 e successive modifiche;
3. di stabilire che l’aliquota del 7%° non si applica alle abitazioni a disposizione, se le stesse costituiscono l’unico immobile ad uso abitativo posseduto nel territorio dello stato;
4. di stabilire che l’aliquota del 7%° si applica, per le aree edificabili, sino al momento del rilascio della concessione edilizia;
5. di esentare, per l’anno 2007, dal pagamento dell’I.C.I. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel Comune di Casarsa;
O M I S S I S