“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA (Provincia di Pordenone) in materia di aliquota ICI per l’anno d’imposta 2005 (delibera Giunta Comunale n. 29 del 15.02.2005)”

 

 

O M I S S I S

 

 

1.      di determinare, per l’anno 2005, la detrazione d’imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto dall’art.8, comma 3, del D.Lgs.n.504/1992 e successive modifiche e dall’art.22 del Regolamento comunale, nel seguente modo:

 

-          Euro 130,00.= (centotrenta euro) per la generalità delle abitazioni principali;

 

-          Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro),limitatamente  alle abitazioni principali possedute e utilizzate  da nuclei familiari composti da una o due persone, che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data del 1 gennaio  2005, titolari di un reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante esclusivamente da pensione:

-          Euro  5.356,00  per una persona

-          Euro  7.501,00  per due persone

 

  I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell’anno 2004;

 

-          Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro) limitatamente alle abitazioni principali possedute ed utilizzate da nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore ai 2/3, con reddito annuale complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF non superiore  ai seguenti limiti:

 

Euro   5.356,00  per una persona 

Euro   7.501,00  per due persone

Euro   9.100,00  per tre persone

Euro  10.712,00  per quattro persone

Euro  11.778,00  per cinque persone

 

I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell’anno 2004.

 

-          Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro) limitatamente ad ogni

  alloggio di proprietà dell’Azienda Territoriale per l’edilizia

  residenziale della Provincia di Pordenone;

    

2.      di determinare, per l’anno 2005, le seguenti aliquote:

-          5,50%° (cinque virgola cinquanta per mille) – aliquota ordinaria;

-          7%° (sette per mille) per gli immobili sfitti, per almeno sei mesi nel corso dell’anno di riferimento   e per le aree edificabili, per le quali, nel corso dell’anno 2005, non sia stata rilasciata concessione edilizia;

-          4,50%° (quattro virgola cinquanta per mille) per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (contratti convenzionati), ai sensi dell’art.2, 4° comma, della Legge 9.12.1998, n.431;

 

3.      di stabilire che l’aliquota del 7%° non si applica alle abitazioni a disposizione, che costituiscono l’unico immobile ad  uso abitativo posseduto nel territorio dello stato;

 

4.      di stabilire che l’aliquota del 7%° si applica, per le aree edificabili, sino al momento del rilascio della concessione edilizia;

 

5.      di esentare, per l’anno 2005, dal pagamento dell’I.C.I. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel Comune di Casarsa;

 

 

 

 

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