“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA (Provincia di Pordenone) in materia di aliquota ICI per l’anno d’imposta 2005 (delibera Giunta Comunale n. 29 del 15.02.2005)”
O M I S S I S
1. di determinare, per l’anno 2005, la detrazione d’imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto dall’art.8, comma 3, del D.Lgs.n.504/1992 e successive modifiche e dall’art.22 del Regolamento comunale, nel seguente modo:
- Euro 130,00.= (centotrenta euro) per la generalità delle abitazioni principali;
- Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro),limitatamente alle abitazioni principali possedute e utilizzate da nuclei familiari composti da una o due persone, che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data del 1 gennaio 2005, titolari di un reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante esclusivamente da pensione:
- Euro 5.356,00 per una persona
- Euro 7.501,00 per due persone
I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell’anno 2004;
- Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro) limitatamente alle abitazioni principali possedute ed utilizzate da nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore ai 2/3, con reddito annuale complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF non superiore ai seguenti limiti:
Euro 5.356,00 per una persona
Euro 7.501,00 per due persone
Euro 9.100,00 per tre persone
Euro 10.712,00 per quattro persone
Euro 11.778,00 per cinque persone
I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell’anno 2004.
- Euro 259,00.= (duecentocinquantanove euro) limitatamente ad ogni
alloggio di proprietà dell’Azienda Territoriale per l’edilizia
residenziale della Provincia di Pordenone;
2. di determinare, per l’anno 2005, le seguenti aliquote:
- 5,50%° (cinque virgola cinquanta per mille) – aliquota ordinaria;
- 7%° (sette per mille) per gli immobili sfitti, per almeno sei mesi nel corso dell’anno di riferimento e per le aree edificabili, per le quali, nel corso dell’anno 2005, non sia stata rilasciata concessione edilizia;
- 4,50%° (quattro virgola cinquanta per mille) per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (contratti convenzionati), ai sensi dell’art.2, 4° comma, della Legge 9.12.1998, n.431;
3. di stabilire che l’aliquota del 7%° non si applica alle abitazioni a disposizione, che costituiscono l’unico immobile ad uso abitativo posseduto nel territorio dello stato;
4. di stabilire che l’aliquota del 7%° si applica, per le aree edificabili, sino al momento del rilascio della concessione edilizia;
5. di esentare, per l’anno 2005, dal pagamento dell’I.C.I. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel Comune di Casarsa;
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