Oggetto: I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili – determinazione aliquote per l’anno 2008.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

(......omissis)

DELIBERA

 

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

 

1.di determinare, per l’anno 2008, le aliquote e le detrazioni per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) come risultanti dall’unito prospetto – Allegato “A” – che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nelle seguenti misure:

 

2.di fissare, ai sensi dell’art. 8, 2° e 3° comma, e dell’art. 6 comma 3 bis del D.Lgs. n. 504/92 le seguenti detrazioni:

 

3. di dare atto che l’ulteriore detrazione prevista dal comma 2 bis dell’art. 8 del D.lgs n. 504/1992 non si applica per l’unità immobiliare non locata posseduta da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito;

 

4.di dare atto che anche per il corrente anno la riscossione sarà effettuata mediante gestione diretta in economia;

 

5.di dare atto che la presente deliberazione va allegata al bilancio di previsione 2008 ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000;

 

6.di chiedere all’Ufficio federalismo fiscale del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze – la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione.

 

(...omissis)

 

 


 

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 8 del 18.02.2008

 

 

 

In vigore   2007

Delibera di G.C. 18/22.03.2007

 ALIQUOTE 2008

A -

ALIQUOTA ORDINARIA

5,00 per mille

5,00 per mille

B -

ABITAZIONI

 

 

b.1

Abitazione principale, comprese pertinenze

5,00 per mille

5,00 per mille

b.2

Unità immobiliari, comprese pertinenze, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

5,00 per mille

5,00 per mille

b.3

Unità immobiliari, comprese pertinenze, possedute dal soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale a condizione che non possegga la sua abitazione principale nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale

/

5,00 per mille

b.4

Abitazione non locata, comprese pertinenze, di persona che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari

5,00 per mille

5,00 per mille

b.5

Abitazione concessa in uso gratuito (compreso pertinenze)

5,00 per mille

5,00 per mille

b.6

Ulteriori abitazioni (seconde abitazioni a disposizione o locate)

7,00 per mille

7,00 per mille

b.7

Abitazioni oggetto di ristrutturazione edilizia nelle zone "A" del P.R.G.C., per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori

1,00 per mille

1,00 per mille

b.8

Abitazioni inagibili o inabitabili oggetto di recupero edilizio, per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori

1,00 per mille

1,00 per mille

 

 

 

 

C -

ALTRI IMMOBILI

 

 

c.1

Locali accessori, non costituenti pertinenze delle abitazioni

7,00 per mille

7,00 per mille

c.2

Altri fabbricati

7,00 per mille

7,00 per mille

c.3

Aree fabbricabili

7,00 per mille

7,00 per mille

c.4

Fabbricati oggetto di ristrutturazione edilizia nelle zone "A" del P.R.G.C., per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori

1,00 per mille

1,00 per mille

c.5

Fabbricati inagibili o inabitabili oggetto di recupero edilizio, per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori

1,00 per mille

1,00 per mille

 

 

 

 

 

D

DETRAZIONI

 

 

d.1

Abitazione principale, compreso pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta (esclusivamente quelle indicate nei precedenti punti b.1, b.2 e b3)

€ 210,00

€ 210,00

più l’applicazione dell’ulteriore detrazione statale

d.2

Abitazione non locata, comprese pertinenze, di persona che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari (esclusivamente quella indicata nel precedente punto b.4)

€ 210,00

€ 210,00

senza l’applicazione dell’ulteriore detrazione statale

d.3

Abitazione concessa in uso gratuito, fino a concorrenza dell'imposta (esclusivamente quella indicata nel precedente punto b.5)

€ 105,00

€ 105,00

senza l’applicazione dell’ulteriore detrazione statale

 

 

 

(OMISSIS........)