Comune di Azzano Decimo
Provincia di Pordenone
… omissis
D E L I B E R A
1) di fissare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l’anno 2008:
- aliquota del 3,5 per mille: |
- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (cantine e garages); - per i figli, i fratelli, i parenti in linea retta che a seguito di successione risultano proprietari di una percentuale d’immobile adibito ad abitazione principale da un genitore o fratello/sorella; -per i soggetti passivi che a seguito di provvedimento giudiziale o di separazione, non siano assegnatari della casa coniugale; |
- aliquota del 4,5 per mille: |
- per i terreni agricoli; |
- aliquota del 6,5 per mille: |
- per le unità immobiliari ad uso residenziale locate o non; - per le unità immobiliari adibite ad attività economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi, etc.) utilizzate direttamente dal soggetto passivo o date in locazione o tenute a disposizione; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; - per gli immobili costruiti direttamente dall’impresa in attesa di alienazione; |
- aliquota del 7,6 per mille: |
- per le aree fabbricabili. |
2) di fissare (ai sensi dell’art. 8, 3° comma, del D. Lgs. 504/93 e successive modifiche ed integrazioni) in Euro 155,00 annue, la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e di assimilare all’abitazione principale i fabbricati tenuti a disposizione da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero permanenti, posseduti a titolo di proprietà o usufrutto, purché non locati e, dai residenti all’estero, dai soggetti passivi non assegnatari della casa coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio;
3) di estendere la detrazione annua di Euro 155,00 alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale;
4) di precisare che godranno dell’aliquota del 3,5 per mille i figli, i fratelli, i parenti in linea retta che a seguito di successione risultano proprietari di una percentuale d’immobile adibito ad abitazione principale da un genitore o fratello/sorella;