PER L´ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2009

 

Estratto Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 30.12.2009

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2010. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

                            “omissis”

DELIBERA

 

1) Di prendere atto di quanto espresso in premessa;

 

2) Di avvalersi della facoltà di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 662 del 23.12.1996 che considera come adibita ad abitazione principale (e, quindi esente dall'applicazione dell'imposta) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata.

 

3) Di confermare per l’anno 2010 le aliquote e detrazioni applicate nel 2009 (adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 28/12/2008). In particolare:

·        aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'01/01/2010:

- aliquota ordinaria: 7 per mille (per gli immobili oggetto di imposizione diversi dall’abitazione principale);

- aliquota ridotta: 4 per mille;

Di stabilire che l’aliquota ridotta si applica:

a) agli immobili adibiti ad abitazione principale (ed assimilati) aventi categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze;

b) agli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che gli stessi non risultino locati;

Di dare atto che sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 27/05/008, n. 93, del vigente Regolamento comunale in materia di I.C.I. e della deliberazione di C.C. n 9/2008 i seguenti immobili:

a) abitazione principale avente classificazione catastale diversa da A1, A8 e A9 e relative pertinenze;

b) unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che vi abbiano stabilito la propria residenza;

c) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata;

·        detrazione: detrazione base prevista per legge € 103,29 (art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/1993) incrementata dell'ulteriore detrazione prevista dall'Ente nella misura di € 26,71 (art. 8, comma 3, D.Lgs. 504/93) per un totale di € 130,00;

 

4) Di confermare, tra l'altro, l'ulteriore detrazione prevista dall'Ente di € 30,00 (che si va a sommare alla detrazione base prevista per legge di € 103,29 incrementata dell'ulteriore detrazione prevista dall'Ente di € 26,71 - per un totale di € 160,00) per categorie di persone che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) avere compiuto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, 65 anni;

b) possedere (a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione) nel territorio nazionale, oltre all'eventuale pertinenza (in un numero massimo di tre classificate nelle categorie C6, C7 o C2), solo l'unità immobiliare adibita ad abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione semprechè la stessa sia catastalmente classificato o classificabile in una delle categorie da A/2 ad A/7. Non costituisce possesso di altro fabbricato il diritto della nuda proprietà dello stesso;

c) che il reddito imponibile annuo dell’intero nucleo familiare, risultante dalla somma dei redditi dichiarati ai fini IRPEF per l’anno 2008 (desunto dai modelli CUD, 730 e UNICO), comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta esclusa l'indennità di accompagnamento, sia inferiore ad € 15.000,00.

 

                            “omissis”