OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2006. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
Richiamati:
· la propria deliberazione n. 11 del 24.01.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. relative all’anno 2005 nella misura del 4 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, del 7 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale (aliquota ordinaria) e la detrazione per abitazione principale in € 130,00;
· il D.Lgs. 504/92 che disciplina l’imposta in oggetto indicata ed in particolare gli articoli 6 ed 8 che disciplinano, rispettivamente, la determinazione dell'aliquota I.C.I. tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille e le riduzioni e detrazioni di imposta;
· l’art. 3, comma 56, della Legge 662 del 23.12.1996 che conferisce al Comune la facoltà di considerare come adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata;
Preso atto che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali dell’anno 2006 è quello previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per tale anno;
Ritenuto opportuno di confermare per l’anno 2006 le aliquote e le detrazioni applicate nel 2005 (G.C. n. 11 del 24.01.2005): aliquota base del 4 per mille e detrazione di € 130,00 per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento relativo all’imposta); aliquota differenziata, fissata nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria), per gli immobili diversi dall’abitazione principale;
Ritenuto, inoltre, di riconoscere una ulteriore detrazione di € 30,00 (per un totale di € 160,00) per categorie di persone che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) avere compiuto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, 65 anni;
b) possedere (a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione) nel territorio nazionale, oltre all'eventuale pertinenza (in un numero massimo di tre classificate nelle categorie C6, C7 o C2), solo l'unità immobiliare adibita ad abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione semprechè la stessa sia catastalmente classificata o classificabile in una delle categorie da A/2 ad A/7. Non costituisce possesso di altro fabbricato il diritto della nuda proprietà dello stesso;
c) che il reddito complessivo annuo dell’intero nucleo familiare, risultante dalla somma dei redditi dichiarati ai fini IRPEF per l’anno 2005 (desunto dai modelli CUD, 730 e UNICO), comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta esclusa l'indennnità di accompagnamento, sia inferiore ad € 15.000,00.
L'assenza anche di una sola delle suddette condizioni fa venir meno il diritto alla maggiore detrazione. Inoltre:
· l’applicazione di tale detrazione richiede che gli altri eventuali componenti del nucleo familiare non possiedano altri fabbricati;
· nel caso in cui l’unita’ immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della quota proporzionale della maggiore detrazione, deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra;
La maggiore detrazione è concessa a seguito di specifica domanda dell’interessato, corredata da apposita autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al Comune entro il 20.12.2006.
La presentazione dell’autodichiarazione consente al contribuente di usufruire della maggiore detrazione già in sede del primo od unico versamento del tributo. Tuttavia, è fatto salvo il diritto del Comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra; in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il comune procederà a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi.
Di dare atto che il riconoscimento della ulteriore detrazione comporterà una perdita di gettito stimata pari ad € 20.000,00;
Visto il regolamento comunale per la gestione dell’imposta comunale sugli immobili;
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi ai sensi di legge
1) Di prendere atto di quanto espresso in premessa;
2) Di confermare per l’anno 2006 le aliquote e detrazioni applicate nell’anno d’imposta 2005 adottate con propria deliberazione n. 11 del 24.01.2005:
· per gli immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del 4 per mille e detrazione di € 130,00 (da applicare anche alle relative pertinenze, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento I.C.I.);
· per gli immobili diversi dall’abitazione principale: aliquota differenziata del 7 per mille (aliquota ordinaria).
3) Di riconoscere, tra l'altro, una ulteriore detrazione di € 30,00 (per un totale di € 160,00) per categorie di persone che si trovano nelle seguenti condizioni
a) avere compiuto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, 65 anni;
b) possedere (a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione) nel territorio nazionale, oltre all'eventuale pertinenza (in un numero massimo di tre classificate nelle categorie C6, C7 o C2), solo l'unità immobiliare adibita ad abitazione per il quale viene richiesta la maggiore detrazione semprechè lo stesso sia catastalmente classificato o classificabile in una delle categorie da A/2 ad A/7. Non costituisce possesso di altro fabbricato il diritto della nuda proprietà dello stesso;
c) che il reddito complessivo annuo dell’intero nucleo familiare, risultante dalla somma dei redditi dichiarati ai fini IRPEF per l’anno 2005 (desunto dai modelli CUD, 730 e UNICO), comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta esclusa l'indennnità di accompagnamento, sia inferiore ad € 15.000,00.
4) Di avvalersi della facoltà di cui al comma 56 dell’art. 3 della Legge 662 del 23.12.1996 che considera come adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata;
6) Di trasmettere copia del presente atto agli uffici tributi e ragioneria;
7) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Riscossione tributi - Concessione di Pordenone c/o UNIRISCOSSIONI S.p.A.;
6) Di disporre altresì la pubblicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Con voti unanimi espressi ai sensi di legge
di dichiarare il presente atto immediatamnete eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, L.R. 21/2003.