Oggetto:     Approvazione aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2009.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 di data 18/2/2007 che fissava le aliquote ICI per l’anno 2008;

VISTO l’articolo 1 comma 156 della Legge 296/2006 (finanziaria per il 2007) che ha modificato l’articolo 6 comma 1 del D.Lgs 504/92 stabilendo la competenza del Consiglio Comunale nel stabilire le aliquote I.C.I.

VISTO il D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 per quanto attiene all’esenzione ICI per la prima casa;

VISTI i D.Lgs 504/92, 446/97, e successive modificazioni ed integrazioni in tema di ICI,;

VISTO il regolamento comunale in tema di ICI;

VISTA la bozza di bilancio e ritenuto necessario confermare le aliquote tributarie in vigore nel corrente anno per quanto attiene all'ICI;

 

 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Ufficio Unico Tributi e dal Responsabile dei Servizi Finanziari D.Lgs 267/2000;

SENTITO il segretario comunale in ordine alle sue competenze ex art. 97 D.Lgs 267/2000;

 

Sentito l’intervento del sindaco che propone la discussione unitaria dei punti 3-4-5 all’ordine del giorno.

 

Considerati gli interventi riportati nella deliberazione di approvazione del Bilancio.

 

Con voti

Vavorevoli 8 astenuti nessuno contrari 2 (Muset, Tonca)


 

 

DELIBERA

1)     DI CONFERMARE per l’anno 2009, le seguenti aliquote differenziate per l’imposta comunale sugli immobili:

A)     del 6 (sei) per mille, l’aliquota ordinaria, sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa;

B)     un’aliquota agevolata nella misura dell’1 (uno) per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, prendendo atto che l’aliquota agevolata sarà applicata alle predette unità immobiliari per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, ex art.1, comma 5, legge 27.12.1997, n. 449;
C)     un’aliquota pari al 7 (sette) per mille nei casi di alloggi non locati, così come previsto dall’art.3, comma 53, della Legge 662/96. A tal fine non si considera alloggio non locato quello concesso in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori e figli) che ivi abbiano fissato la propria residenza;

 

Con separata votazione con voti favorevoli 8, astenuti nessuno, contrari 2 (Muset, Tonca), delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/03 stante la necessità di dover approvare il bilancio di previsone.