COMUNE DI TURRIACO

(Provincia di Gorizia)

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 8 DEL 31.01.2005 ADOTTATA IN MATERIA DI

ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis …..

DELIBERA

1) Di confermare per l’anno 2005, le aliquote differenziate per l’imposta comunale sugli

immobili, nelle seguenti misure:

A) del 6 (sei) per mille, l’aliquota ordinaria, sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti

nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ivi compresi quelli strumentali o alla cui

produzione o scambio è diretta l’attività di impresa;

B) un’aliquota agevolata nella misura dell’1 (uno) per mille a favore di proprietari che

eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi

finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri

storici, prendendo atto che l’aliquota agevolata sarà applicata alle predette unità immobiliari

per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, ex art.1, comma 5, legge 27.12.1997, n. 449;

C) un’aliquota pari al 7 (sette) per mille nei casi di alloggi non locati, così come previsto

dall’art.3, comma 53, della Legge 662/96. A tal fine non si considera alloggio non locato

quello concesso in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori e figli) che ivi abbiano

fissato la propria residenza;

D) la detrazione per l’abitazione principale nella misura annua di Euro 103,29;

2) di confermare inoltre l’incremento dell’importo della detrazione spettante per l’unità

immobiliare adibita ad abitazione principale e non appartenente ad una delle seguenti categorie:

A/1 – abitazioni signorili; A/7 – abitazioni in villini; A/8 – abitazioni in ville; A/9 – castelli,

palazzi di eminente pregio artistico o storico; nella misura di Euro 258,23.= per i seguenti casi:

a) abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o

disabile che ha residenza in istituto di ricovero o sanitario permanente, a

condizione che l’immobile non sia locato;

b) abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da nucleo

familiare dove il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente

(ISEE) riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata sia uguale o

inferiore a Euro 5.164,57.=;

c) abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da nucleo

familiare al cui interno è presente un portatore di handicap al 100% dove il

valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia uguale

o inferiore a Euro 10.329,14.= per nuclei con una 1 (una) persona. Tale

indicatore viene elevato di Euro 2.582,28.= per ogni ulteriore componente il

nucleo familiare.

Ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione l’interessato dovrà presentare

all’ufficio tributi entro il giorno 30 giugno dell’anno di imposta specifica dichiarazione,

come approvata con deliberazione consiliare n. 44 dd. 27.11.2002, attestante la

situazione economica e patrimoniale.

Omissis ….