“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 4 DEL 15 FEBBRAIO 2008 IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2007 APPROVATA DAL COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO (PROVINCIA DI GORIZIA)”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

“Omissis”

 

 

DELIBERA

 

 

 

1.     di proporre al Consiglio comunale la conferma delle aliquote e relative detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno d’imposta 2008, secondo le seguenti modalità:

 

2.     la detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2008 in Euro 103,29.=, estesa anche agli immobili concessi in comodato gratuito così come definito dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. di cui all’art. 8 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

3.     di prendere atto di quanto stabilito all’art. 1 comma 5 della L. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) con cui all’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

 

«2 bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si potrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

«2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9 ».

 

4.          di confermare per l’anno 2008 (D.Lgs. 504/92 art.8 comma 2) la detrazione, da Euro 103,29 ad Euro 154,94= (centocinquataquattrovirgolanovantaquattro) per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. sempre che l’abitazione posseduta non sia di categoria catastale A/7 - A/8 e A/9 e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti  casi:

a.      persone indigenti segnalate dall’Ufficio Assistenza del Comune;

b.     nuclei familiari dove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 50%, sempre che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, conseguito nel 2007, al netto dell’indennità di invalidità, dell’assegno di accompagnamento o di altre forme di sostegno, sia inferiore al seguente limite:

-        nucleo familiare fino a 2 componenti: Euro 15.493,71=;

-        il limite reddituale si eleva di Euro 5.164,57= per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

c.      persone il cui nucleo familiare abbia conseguito nell’anno 2007 un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF, non superiore a:

-        Euro 6.197,48.= nel caso di nucleo familiare composto da n. 1 persona;

-        Euro 9.296,22.= nel caso di nucleo familiare composto da n. 2 persone;

Il limite reddituale si eleva di Euro 3.078,74.= per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

d.     Alle giovani coppie comunque costituite con età entrambi al di sotto dei 30 anni ed in possesso di un reddito imponibile del nucleo familiare, conseguito nell’anno 2007, non superiore ad Euro 15.493,71;

Il limite reddituale si eleva di Euro 1.291,14.= per ogni figlio a carico.

e.      Anziani o disabili che hanno acquistato la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e a condizione che l’abitazione non risulti locata;

 

di stabilire che fini del riconoscimento del diritto alla detrazione di cui sopra, il contribuente deve presentare richiesta, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dal comune, entro il 16 giugno 2008 (data di scadenza per il versamento dell’acconto);

 

5.          di confermare per l’anno d’imposta 2008, dei valori delle aree fabbricabili, di cui all’articolo 5, comma 7, del Regolamento Comunale, come di seguito riportati:

 

VALORI IMMOBILIARI        

§       Zone residenziali edificabili ad attuazione diretta  

           con indice di fabbricabilità fondiaria di 1mc/mq         Euro 36,15

 

§       Zone residenziali ad attuazione indiretta                      Euro 25,82

§       Zone industriali/artigianali ad attuazione indiretta       Euro   7,75

 

 

 

“Omissis”