d e l i b e r a

1. di confermare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno

d’imposta 2008, secondo le seguenti modalità:

1. aliquota ordinaria del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per tutte le unità

immobiliari, salvo le seguenti diverse aliquote e riduzioni d’imposta;

2. aliquota del 4 (quattro) per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti

dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e

l’alienazione di immobili (c. 55 – art. 3 – L. 662/96; c. 4, art. 17 regolamento I.C.I.);

3. aliquota del 4 (quattro) per mille per le aree edificabili soggette a piano urbanistico di

attuazione di promozione pubblica;

4. aliquota del 7 (sette) per mille per le aree edificabili;

5. aliquota del 7 (sette) per mille per le seconde case tenute sfitte;

2. di confermare la detrazione per l’abitazione principale, in Euro 258,23;

Dando atto che ai fini della riduzione dell’imposta di Euro 258,23, sono equiparate alle

abitazioni principali:

a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite

ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ATER);

c. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che non risultino locate;

d. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani

non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

e. le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale,

ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche

conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano

pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi,

cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimessa ed autorimessa) e C/7 (tettoie chiuse

o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata

l’abitazione principale;

ed altresì le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

a. ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti,

zii e nipoti);

b. al coniuge, ancorché separato o divorziato;

c. agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati);

3. di confermare le altre riduzioni o detrazioni d’imposta le cui modalità di applicazione

sono previste dal Regolamento di disciplina dell’imposta in argomento, citato in

narrativa, ricordando che, alle detrazioni di cui al punto sopra citato, si va ad

aggiungere la detrazione di cui all’art. 1, commi 5 e 6, della Legge 244/2007 indicata in

narrativa;