COMUNE DI VILLESSE PROVINCIA DI GORIZIA |
COPIA N. 16 del Reg. Delib. |
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Determinazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2006. Conferma tassazione esercizio finanziario precedente.
L’anno duemilasei il giorno sedici del mese di febbraio alle ore venti nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita
Intervennero i Signori:
- VECCHI Simonetta Sindaco
- BURGNICH Gianpaolo Assessore
- SCLAUNICH Dario Assessore
- FERIGUTTI Roberto Assessore
- WEFFORT Moreno Assessore
Assiste il Segretario Comunale dott. COMELLI Sergio.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa VECCHI Simonetta, nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Simonetta Vecchi
f.to Gianpaolo Burgnich f.to Sergio Comelli
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 21 febbraio 2006 al giorno 08 marzo 2006 e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
addì 09 marzo 2006
COMUNICATO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 21/02/2006
DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELLA L.R. N. 21/2003,
COME MODIFICATA DALLA L.R. 17/2004.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
addì _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Roberta Andrian -
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 26/03/1999, divenuta esecutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, 29, 30 e 35 della L.R. 49/91 come modificati dalla L.R. 23/97, con la quale si determinavano le aliquote I.C.I. per l’anno 1999 e le modalità applicative.
Richiamate le successive deliberazioni: consiliare n. 08/2000 e giuntali n. 24/2001, n. 32/2002 e n. 14/2003, divenute esecutive ai sensi di legge, con le quali si confermava il mantenimento, rispettivamente per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, delle medesime aliquote e modalità applicative relative all’I.C.I., determinate con la deliberazione consiliare n. 10/1999 sopra citata.
Richiamata la propria deliberazione n. 30 dell’11/03/2004, divenuta esecutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, 30 e 35 della legge regionale n. 49/91, come modificati dalle LL.RR. 23/97 e 13/2002 e confermati dalla L.R. 21/2003, che confermava per il 2004 le medesime aliquote e modalità applicative previste per l’anno 2003.
Richiamata la propria deliberazione n. 25 del 03/03/2005, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, che confermava per il 2005 le medesime aliquote e modalità applicative previste per l’anno 2004.
Vista la relazione in merito al tributo in parola predisposta dal Servizio tributi associato di Cormons.
Richiamata la propria deliberazione n. 13 di data odierna, con la quale si adottava, ai sensi dell’art. 174 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, la relazione previsionale e programmatica per l’anno 2006 e per il triennio 2006-2008.
Visti gli schemi di bilancio predisposti unitamente a detta relazione.
Considerato che le risultanze finali della parte economica del bilancio raggiungono il pareggio senza la necessità di dover inasprire la pressione fiscale.
Ritenuto pertanto doveroso mantenere, con riferimento all’imposta in parola, il medesimo regime tributario.
Vista la propria competenza residuale in virtù del combinato disposto dell’art. 42, c. 2, lett. f) e dell’art. 48, c. 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato e del Ragioniere, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.
Visto il parere consultivo di conformità di cui alla deliberazione giuntale n. 172/97.
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,
d e l i b e r a
di dare atto che, con riferimento all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), viene mantenuto per l’esercizio finanziario 2006 il medesimo regime tributario già previsto per l’esercizio finanziario 2005.
- o o o o o -
COMUNE DI VILLESSE PROVINCIA DI GORIZIA |
COPIA |
N. 10 del Reg. Delib. |
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Determinazione aliquote I.C.I. per l’anno 1999 e determinazione modalità applicative.
L’anno millenovecentonovantanove il giorno ventisei del mese di marzo alle ore diciannove nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 20 marzo 1999, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
Presenti: |
Assenti: | ||
TOLLOI |
Livio |
ROMAN |
Ottaviano |
VESCOVI |
Bruno |
BURGNICH |
Gianpaolo |
GERIN |
Ferdi |
VECCHI |
Simonetta |
BERTOLI |
Giorgio |
MOVIA |
Giuseppe |
MONTANARI |
Luisa |
|
|
MARIZZA |
Ugo |
|
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MICEU |
Ariella |
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|
DRIUS |
Giorgio |
|
|
WEFFORT |
Alessandro |
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Assiste il Segretario Comunale dott. COMELLI Sergio.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. TOLLOI Livio, nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Livio Tolloi
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO
f.to Bruno Vescovi f.to Sergio Comelli
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 31 marzo 1999 al 15 aprile 1999 e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
addì 16 aprile 1999
f.to Roberta Andrian
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
addì 16 aprile 1999
Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO
DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DEGLI ARTT. 28, 29, 30 E 35 DELLA LEGGE REGIONALE N. 49/91
COME MODIFICATI DALLA L.R. 23/97
IL SEGRETARIO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordato che, a partire dal 1993, il legislatore, nel programma di determinazione dell’autonomia impositiva degli EE.LL. ha istituito l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) i cui introiti, a partire dall’anno 1994, andavano a beneficio del Comune sollevando lo Stato di una quota sull’ammontare dovuto agli EE.LL. per trasferimenti erariali;
Considerato che per la determinazione del tributo è necessario che
Ricordato che l’aliquota adottata da questa Amministrazione per l’anno scorso è stata del 5,5 per mille;
Vista la bozza di bilancio predisposta dall’Ufficio di Ragioneria dalla quale si evincono le seguenti risultanze:
ENTRATE CORRENTI
- TITOLO 1° (escluso il cap. 23 “Imposta Comunale Immobili” - ICI) 508.900.000
- TITOLO 2° 1.164.286.000
- TITOLO 3° 388.546.000
TOTALE ENTRATE CORRENTI (escluso cap. ICI) 2.061.732.000
SPESE CORRENTI
- TITOLO 1° 2.362.609.000
- TITOLO 3° cat. 2^ (quota capitale ammortamento mutui) 158.123.000
TOTALE SPESE CORRENTI 2.520.732.000
Accertato che dalla differenza spese correnti/entrate correnti risulta un saldo passivo di L. 459.000.000 che dovrà essere finanziato con le riscossioni per Imposta Comunale sugli Immobili;
Richiamate le precedenti deliberazioni con le quali si determinavano le modalità applicative degli anni di riferimento;
Ritenuto doveroso, per l’anno 1999, operare delle distinzioni fra le varie categorie imponibili in maniera di garantire l’introito su menzionato per il pareggio del bilancio previsionale;
Vista la deliberazione consiliare n. 05 di data odierna, con la quale si approvava il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato e del Ragioniere, espresso ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa;
Visto il parere consultivo di conformità di cui alla deliberazione giuntale n. 172/97;
Vista l’attestazione favorevole, di cui all’art. 55 della L. 142/90, da parte del Ragioniere in merito alla copertura finanziaria della proposta deliberativa;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,
d e l i b e r a
1. di determinare, per l’anno 1999, le seguenti modalità applicative dell’I.C.I.: determinazione dell’aliquota generale del 5,5 per mille per la generalità degli immobili, salvo le seguenti diverse aliquote e riduzioni d’imposta:
· applicazione del 4 per mille a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e l’alienazione di immobili (c. 55 - art. 3 - L. 662/96; c. 4, art. 17 Regolamento I.C.I.);
· applicazione del 4 per mille per le aree edificabili soggette a piano urbanistico di attuazione di promozione pubblica;
· applicazione del 7 per mille per le aree edificabili;
· applicazione del 7 per mille per le seconde case tenute sfitte;
· riduzione di L. 500.000 dell’imposta dovuta per le abitazioni principali;
2. di dare atto che, ai fini della riduzione d’imposta di Lire 500.000, sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.
ed altresì le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;
c) agli affini entro il secondo grado (suoceri; generi e nuore; cognati).
3. di dare atto che restano ferme le altre riduzioni o detrazioni d’imposta le cui modalità di applicazione sono previste dal Regolamento di disciplina dell’imposta in argomento, citato in narrativa.