“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 25 DEL 03/03/2005 ADOTTATA DAL COMUNE DI VILLESSE (PROVINCIA DI GORIZIA) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2005”
LA GIUNTA COMUNALE
“Omissis”
DELIBERA
Di dare atto che, con riferimento all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), viene mantenuto per l’esercizio finanziario 2005 il medesimo regime tributario già previsto per l’esercizio finanziario 2004.
“ESTRATTO DELLA DELIBERA N. 10 DEL 26/03/1999 CHE RIPORTA LA MISURA DELLE ALIQUOTE DELIBERATE PRECEDENTEMENTE DI CUI è STATA CONFERMATA LA VALIDITà per l’anno 2005”
IL CONSIGLIO COMUNALE
“Omissis”
DELIBERA
1. di determinare, per l’anno 1999, le seguenti modalità applicative dell’I.C.I.: determinazione dell’aliquota generale del 5,5 per mille per la generalità degli immobili, salvo le seguenti diverse aliquote e riduzioni d’imposta:
a. aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e l’alienazione di immobili (c.55 – art.3 – L.662/96; c.4, art.17 Regolamento I.C.I.);
b. aliquota del 4 per mille per le aree edificabile soggette a piano urbanistico di attuazione di promozione pubblica;
c. aliquota del 7 per mille per le aree edificabili;
d. aliquota del 7 per mille per le seconde case tenute sfitte;
e. riduzione di Lire 500.000 (Euro 258,23=) dell’imposta dovuta per le abitazioni principali.
2. di dare atto che, ai fini della riduzione d’imposta di Lire 500.000 (Euro 258,23=), sono equiparate alle abitazioni principali:
a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
d. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e. le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.
Ed altresì le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
a. ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
b. al coniuge, ancorché separato o divorziato;
c. agli affini entro il secondo grado (suoceri; generi e nuore; cognati).
3. di dare atto che restano ferme le altre riduzioni o detrazioni d’imposta le cui modalità di applicazione sono previste dal Regolamento di disciplina dell’imposta in argomento, citato in narrativa.