1.- di determinare nella misura del sette per mille (7 per 1000) l'aliquota base I.C.I. per l'anno 2006 da applicare sui fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;

 

2.- di determinare, sempre per l'anno 2006 un'aliquota ridotta pari al cinque virgola cinque per mille (5,5 per 1000) con riferimento a:

·         ABITAZIONI PRINCIPALI così come definite dall'Art. 7, comma 6, del Regolamento dell'I.C.I., (regolarmente esecutivo), che di seguito si riporta:

“ Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizia a proprietà indivisa;

c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti di primo grado)

d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto relativamente a: rimessa, ripostiglio, cantina, tettoia posto macchina coperto o scoperto fino ad un massimo di una unità immobiliare per singola categoria. “

·         ALLOGGI LOCATI e relative pertinenze con regolare contratto registrato;

 

3.- di determinare, sempre per l'anno 2006 un'aliquota ridotta pari al quattro per mille (4 per 1000) con riferimento a:

·         ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Gorizia;