“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 1 DEL 12.02.2008 ADOTTATA DAL COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO (PROVINCIA DI GORIZIA) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2008”.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

“omissis”

 

DELIBERA

 

1.      di confermare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno d’imposta 2008, secondo le seguenti modalità: 

·        Aliquota del 6 (sei) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze;

·        Aliquota del 7 (sette) per mille, per tutte le altre unità immobiliari.

 

5.      di confermare la detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2008 in Euro 120,00.=;

 

5.      di prendere atto di quanto stabilito all’art. 1 comma 5 della L. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) con cui all’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

a)      «2 bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».

b)      «2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A7,A8 e A9 ».

 

4.  di confermare per l’anno 2008, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni sotto specificate, un aumento della detrazione da Euro 120,00 ad Euro 180,00 per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, purché non possiedano altri immobili soggetti ad I.C.I. al di fuori delle unità immobiliari che ne siano considerate pertinenza e che l’abitazione posseduta non sia di lusso:

A)  Persone assistite dal Comune nei modi previsti dalla legge;

B)   Reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a Euro 4.906,34 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona; a tale reddito vanno aggiunti Euro 2.582,28 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

C)  Nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito inferiore a Euro 17.485,16 per i nuclei con una persona, 22.949,28 Euro con due persone, 28.413,39 Euro con tre persone; per ogni ulteriore componente si aggiungono Euro 2.732,06.

 

Ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione di cui sopra, il contribuente deve presentare richiesta, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dal comune, entro il 16 giugno 2008 (data di scadenza per il versamento dell’acconto).

 

 

 

5.      di confermare, anche per l’anno d’imposta 2008, al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con i contribuenti, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili secondo i criteri fissati, per zone omogenee esplicitamente individuate in base alla classificazione del Piano Regolatore Generale vigente, dal Servizio Tecnico del Comune con nota prot. n. 24/2005 dd. 03.01.2005, di seguito riportati:

 

§       RESIDENZIALE (centro): zone urbanistiche B2 e B3                        Euro 41,32

§       RESIDENZIALE: zona urbanistica B4                                                           Euro   5,00

§       LOTTIZZAZIONE (periferia): zone urbanistiche C di espansione                   Euro 18,08

§       ARTIGIANALE: zone urbanistiche D e H                                                      Euro 10,33

 

 

 

 

 “omissis”