“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 2 DEL 16.2.2007 ADOTTATA DAL COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO (PROVINCIA DI GORIZIA) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA
IL CONSIGLIO COMUNALE
“omissis”
DELIBERA
1. di confermare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno d’imposta 2007, secondo le seguenti modalità:
· Aliquota del 6 (sei) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze;
· Aliquota del 7 (sette) per mille, per tutte le altre unità immobiliari.
2. di confermare la detrazione per l’abitazione principale per l’anno
3. di confermare per l’anno 2007, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni sotto specificate, un aumento della detrazione da Euro 120,00 ad Euro 180,00 per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, purché non possiedano altri immobili soggetti ad I.C.I. al di fuori delle unità immobiliari che ne siano considerate pertinenza e che l’abitazione posseduta non sia di lusso:
A) Persone assistite dal Comune nei modi previsti dalla legge;
B) Reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a Euro 4.906,34 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona; a tale reddito vanno aggiunti Euro 2.582,28 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
C) Nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito inferiore a Euro 17.485,16 per i nuclei con una persona, 22.949,28 Euro con due persone, 28.413,39 Euro con tre persone; per ogni ulteriore componente si aggiungono Euro 2.732,06.
Per poter beneficiare di tale maggiore detrazione, il contribuente dovrà presentare, entro il 30 giugno dell’anno d’imposta interessato, all’Ufficio Tributi del Comune la richiesta auto-certificazione, nella quale dovrà dichiarare il possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di cui sopra.
4. di confermare, anche per l’anno d’imposta 2007, al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con i contribuenti, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili secondo i criteri fissati, per zone omogenee esplicitamente individuate in base alla classificazione del Piano Regolatore Generale vigente, dal Servizio Tecnico del Comune con nota prot. n. 24/2005 dd. 03.01.2005, di seguito riportati:
§ RESIDENZIALE (centro): zone urbanistiche B2 e B3 Euro 41,32.=
§ RESIDENZIALE: zona urbanistica B4 Euro 5,00.=
§ LOTTIZZAZIONE (periferia): zone urbanistiche C di espansione Euro 18,08.=
§ ARTIGIANALE: zone urbanistiche D e H Euro 10,33.=
“omissis”