IL CONSIGLIO COMUNALE
“Omissis”
DELIBERA
1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno d’imposta 2009:
§ 6,5 per mille aliquota ordinaria;
2. di confermare in Euro 110,00.= l’importo della detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2008 di cui all’art.8 comma 2 D.Lgs. 504/92, estesa anche agli immobili di cui all’art. 5 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. “Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali;
3. di dare atto di quanto stabilito dall’art. 1 comma 1, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, che prevede, a decorrere dall’anno d’imposta 2008, l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo di utilizzo;
4. di confermare per l’anno 2009 (D.Lgs.504/92 art.8 comma 2) le seguenti categorie di contribuenti che avranno diritto all’applicazione di una maggiore detrazione ai fini I.C.I. per la casa di abitazione principale, previa richiesta, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune, da presentare entro il 16 giugno 2008 (data di scadenza per il versamento dell’acconto):
a) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito inferiore a euro 18.208,72 per i nuclei con una sola persona, a euro 23.898,53 con due, a euro 29.588,85 con tre, a euro 32.433,49 con quattro; per ogni ulteriore componente si aggiungono euro 2.844,64;
b) le persone assistite dal Comune;
c) proprietari dell’abitazione principale che godono esclusivamente di una pensione sociale quale ulteriore reddito in aggiunta a quello dei fabbricati;
5. Di confermare in euro 180,76 l’importo della detrazione d’imposta concessa per le suddette categorie di contribuenti;
“Omissis”