COMUNE DI ROMANS D’ISONZO

(PROVINCIA DI GORIZIA)

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 24 GENNAIO 2008 “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ESERCIZIO D’IMPOSTA 2008”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

“Omissis”

 

DELIBERA

 

1.      di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno d’imposta 2008:

2.      di confermare in Euro 110,00.= l’importo della detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2008 di cui all’art.8 comma 2 D.Lgs. 504/92, estesa anche agli immobili di cui all’art. 5 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. “Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali;

 

3.      di dare atto di quanto stabilito dall’art. 1 comma 5 della L.244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) che introduce dopo il comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i seguenti commi:

«2 bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

«2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9 ».

 

4.      di confermare per l’anno 2008 (D.Lgs.504/92 art.8 comma 2) le seguenti categorie di contribuenti che avranno diritto all’applicazione di una maggiore detrazione ai fini I.C.I. per la casa di abitazione principale, previa richiesta, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune, da presentare entro il 16 giugno 2008 (data di scadenza per il versamento dell’acconto):

a)   nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito inferiore a euro 18.208,72  per i nuclei con una sola persona, a euro 23.898,53 con due, a euro 29.588,85 con tre, a euro 32.433,49 con quattro; per ogni ulteriore componente si aggiungono euro 2.844,64;

b)  le persone assistite dal Comune;

c)   proprietari dell’abitazione principale che godono esclusivamente di una pensione sociale quale ulteriore reddito in aggiunta a quello dei fabbricati;

 

5.      Di confermare in euro 180,76 l’importo della detrazione d’imposta concessa per le suddette categorie di contribuenti;

 

“Omissis”