VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

19 FEBBRAIO 2010

 

 

N. 37 d’ordine.

 

 

OGGETTO: Art. 1, c. 7, D.L. 93/2008 ed art. 77-bis, comma 30, D.L. n. 112/2008 (convertito dalla L. 133/2008. Blocco aumento tariffe tributi locali, triennio 2009-2011.

 

 

 

L’anno 2010 il giorno 19 del mese di FEBBRAIO  alle ore 13:00, nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale.   

 

Con l’intervento dei sigg.:

                                                                                           

 

 

Presente/Assente

Fontanot Roberto

Sindaco – Presidente

Presente

Bragato Sara

Assessore Esterno

Assente

Cuzzi Marina

Assessore Esterno

Presente

Cumin Savio

Assessore Esterno

Presente

Masara' Enrico

Assessore Esterno

Presente

Masotti Gianluca

Assessore Esterno

Assente

Vecchiet Livio

Assessore Esterno

Presente

 

 

 

 

Assiste il Segretario Generale Manto dott. Giuseppe.

 

Il Presidente Fontanot  Roberto constata il numero legale degli Assessori.

 

 


 

RELAZIONE

L’art. 1, c. 7 del D.L. 93/2008 e l’art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/06/2008, n° 112 convertito in Legge 6/08/2008, n° 133, del quale si riportano le espresse disposizioni:

 Resta confermata per il triennio 2009 – 2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 27/05/2008 n° 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008 n° 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani.

hanno esonerato dall’ICI  le abitazioni principali ed hanno bloccato la possibilità di aumentare tributi per il triennio suindicato. Pertanto anche per il 2010, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

La Corte dei Conti Lombardia con la delibera n. 1004/2009 ha chiarito che il valore delle aree fabbricabili non va fatto rientrare nel blocco dei tributi, in quanto la facoltà prevista dal D.Lgs. 446/97 non incide direttamente sulla base imponibile ICI, oltre al fatto che la scelta dipende anche dall’andamento di mercato.

La norma stessa ha però previsto delle eccezioni, escludendo da tale blocco:

- la TARSU/TIA;

- l’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,30%, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità;

- le entrate extratributarie (così come viene evidenziato nella relazione governativa al D.L. 93/2008);

- le entrate patrimoniali.-

L’obbligo di sospensione di deliberare aumenti di tributi non può che essere interpretato come divieto assoluto di variazione in aumento delle aliquote vigenti, anche se le stesse risultano inferiori a quella ordinaria prevista dal legislatore. Oltre all’aumento dei tributi il blocco riguarda anche l’istituzione di nuovi tributi (come l’imposta di scopo).

Si prende atto altresì del disposto di cui all'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n° 296 (finanziaria 2007), in virtù del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Stante il già citato art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/06/2008, n° 112 convertito in Legge 6/08/2008, n° 133, sono confermate per l'anno 2010, le aliquote e le detrazioni ICI (avendo riguardo all'avvenuta abolizione dell'ICI sulla prima casa e relative fattispecie assimilate per legge e per regolamento in virtù del dettato di cui all'art. 1 del D.L. n° 93/08 convertito in Legge n° 126/08, ad eccezione dei fabbricati  catastalmente classificati nelle categorie A1 - abitazioni di tipo signorile, A8 - ville e A9 - castelli e palazzi eminenti), le tariffe per la TOSAP - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 27/12/2006 n° 296 (finanziaria 2007), il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

Visto l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 circa il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo;

Considerato che l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n° 388 (finanziaria 2001) come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n° 448 (finanziaria 2002), dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998 n° 360 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n° 296 (finanziaria 2007), in virtù del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto, a quest’ultimo riguardo, che è stata disposta la proroga al 31/04/2010 del termine di deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010;

Vista la legge regionale n° 24/2009 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 2010)”, pubblicata sul BUR, S.O. n. 1 del 7 gennaio 2010;

Vista la L.R. n° 1/2006;

Visti il vigente Regolamento generale delle entrate su base mandamentale e lo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n° 212/2000;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n° 296 (finanziaria 2007), in virtù del quale, in caso di mancata approvazione entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il D. Lgs. n° 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ICI - Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto l'art. 1 del D.L.n° 93/08 convertito in Legge n° 126/08, norma che ha abolito l'ICI sulla prima casa e relative fattispecie assimilate per legge e per regolamento, a decorrere dal 2008, ad eccezione dei fabbricati abitativi catastalmente classificati nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile) - A8 (ville) - A9 (castelli e palazzi eminenti);

Visto il D. Lgs. n° 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di TOSAP - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Ravvisata la necessità di assicurare al bilancio dell’esercizio 2010, un adeguato volume di entrate in relazione ai servizi resi dal Comune

Preso atto della bozza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012, in relazione alle linee di indirizzo di politica economica e finanziaria per il 2010 e per l’intero prossimo triennio;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 costituente il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

D E L I B E R A

 

1.      DI PRENDERE ATTO del rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 1, c. 7, del D.L. 93/2008 e dall’art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/06/2008, n° 112 convertito in Legge 6/08/2008, n° 133, in materia di tributi locali, come meglio esplicitate nella relazione e nelle premesse, che dispongono il mantenimento delle aliquote e tariffe in vigore;

 

2.      DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n° 296 (finanziaria 2007), gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

3.      DI DARE ATTO che in assenza di interventi modificativi inerenti alle tariffe, aliquote e detrazioni (TOSAP, imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ICI) dei tributi comunali ed in applicazione di quanto disposto ai precedenti punti 1) e 2), risultano rispettate le previsioni  di entrate necessarie a garantire gli equilibri di bilancio di previsione in fase di approvazione.-

 

 

 


 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 1, c. 7, D.L. 93/2008 ed art. 77-bis, comma 30, D.L. n. 112/2008 (convertito dalla L. 133/2008. Blocco aumento tariffe tributi locali, triennio 2009-2001.

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

 

            Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

 

Ronchi dei Legionari, 19/02/2010

IL RESPONSABILE

 

rag. Paola Stafutti

 

 

 

 

 

 

 


 

L’argomento all’ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

 

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 s.m.i.

 

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

 

Il Sindaco

 

Il Segretario Generale

dott. Roberto Fontanot

 

Manto dott. Giuseppe

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/02/2010  viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  09/03/2010.

 

Ronchi dei Legionari, lì 22/02/2010

 

Il Responsabile della Pubblicazione

p.a. Daniela Vittori

 

 

 

ATTESTAZIONE  DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

 

La presente deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 22/02/2010  al  09/03/2010 e comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. 0004722 P.G. in data 22/02/2010 così come previsto dalla L.R. 21/2003 s.m.i.

 

Ronchi dei Legionari, lì 10/03/2010

 

Il Responsabile della Pubblicazione