COPIA

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

N. 1 d’ord.

N.  di prot.gen.

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'ANNO 2009.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima convocazione in data 6 febbraio 2009 alle ore 20:00 sotto la presidenza del Sindaco dott. Roberto FONTANOT con l’assistenza del Segretario Generale dott. Giuseppe MANTO e con l’intervento dei seguenti Consiglieri Comunali:

 

N.

COGNOME e NOME

P/A

1

BIASIOL  Pietro

P

2

BON  Luigi

P

3

CALDARERA dott.ssa Angela

P

4

CARLONI  Maria Cristina

P

5

CETTUL  Elena

P

6

DEHTYAROVA in FEDRIGO  Viktoriya

P

7

FONTANOT dott. Roberto

P

8

FURLAN  Giancarlo

P

9

MEDEOT  ENNIO

P

10

MINIUSSI  Franco

P

11

MINIUSSI  Umberto

P

12

MOREU  Livio

P

13

NOVELLI  Roberto

A

14

PELLA  Vittorio

P

15

PETRALIA  Gaspare

P

16

PISAPIA  Francesco

P

17

REGA  Antonio Davide

P

18

SEMERARO  FRANCESCO

P

19

SORANZIO  Sandro

P

20

VISINTIN  ALESSANDRO

P

21

ZOFF  GIANNI

P

 

Presenti N. 20

 

Assenti N. 1

 

 

Il Presidente, constata la presenza del numero legale degli Consiglieri.


 

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il D.Lgs. 504/’92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 504/’92 che stabiliscono i criteri per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;

VISTO il Regolamento dell’I.C.I.;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.’97, n. 446, in materia di potestà regolamentare generale del Comune;

VISTO l’art. 27, comma 8, Legge n. 448 dd. 28.12.2001 “Legge Finanziaria per il 2002”, che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e tali atti hanno comunque effetto dal 1° gennaio, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra;

VISTO l’art. 1, comma 156, della L. 296/27.12.2006, Finanziaria 2007, che dispone che dall’1.01.2007 le aliquote I.C.I. devono essere stabilite dal Consiglio Comunale;

VISTO il comma 169 della medesima norma, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta, entro il termine di approvazione dei bilanci.

Le tariffe ed aliquote, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma purchè entro il termine  suindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATE le linee generali di indirizzo programmatico e di governo definite dall’Amministrazione comunale in materia di politica economico-finanziaria nella garanzia degli equilibri  di bilancio, per il 2009;

PRESO ATTO dell’esclusione dall’imposta introdotta dal D.L. 93/2008, convertito dalla Legge 126/2008;

CONSIDERATO che la normativa di cui all’art. 1 del D.L. 93/2008 ha espressamente escluso dall’esenzione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9  e che a tali fattispecie risultano tuttavia ancora applicabili l’aliquota agevolata e le detrazioni;

RICHIAMATO l’art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/2008 che ha sospeso il potere del Comune di deliberare aumenti dei propri tributi, introducendo l’obbligatorietà di mantenere invariate le condizioni stabilite per l’anno d’imposta 2008, anche in merito ad eventuali maggiori detrazioni;

CONSIDERATO poi, che tale blocco va interpretato in senso rigoroso, per cui si ritiene che non è neppure possibili modificare, ad esempio, i criteri per beneficiare dell’incremento della detrazione in senso più restrittivo rispetto a quanto previsto nel 2008;

RILEVATO che per l’anno 2008 l’aliquota base è stata del 7 per mille e l’aliquota ridotta per abitazione principale 5 per mille, in quanto l’indirizzo politico dell’Amministrazione Com.le  era stato quello di diminuire l’aliquota per l’abitazione principale, rispetto a quella in vigore nell’ANNO 2007 (5,5 per mille);

VISTE le disposizioni dell’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437;

ATTESO che, il presente provvedimento è adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che, questa Amministrazione Com.le, giusta D.C. n.ro 4/dd. 01.02.2006, dall’ANNO 2006, ha previsto l’applicazione per le pertinenze (C/2, C/6 e C/7) delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ancorchè distintamente e separatamente accatastate, dell’aliquota prevista per le abitazioni principali;

CONSIDERATO che trovano applicazione, anche per l’anno 2009, come applicate nell’anno d’imposta 2008, le disposizioni previste dall’art. 7 ter “Agevolazioni”, del Regolamento I.C.I., che testualmente cita:

“Il Consiglio Comunale può determinare aliquote agevolate, ai possessori di unità immobiliari classificati o classificabili nel gruppo A che diano in locazione, mediante contratti debitamente registrati, a conduttori che utilizzino l’alloggio come abitazione principale. La suddetta aliquota sarà parificata, per i singoli anni d’imposta, all’aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali dei soggetti residenti. Detta agevolazione riguarda solamente ed unicamente l’aliquota come abitazione principale e non attribuisce il diritto della detrazione prevista per quest’ultima. La concessione dell’agevolazione è condizionata alla presentazione all’Ufficio Tributi da parte del soggetto passivo di copia del contratto allegata alla modulistica dallo stesso predisposta. La presentazione della suddetta documentazione ha carattere obbligatorio, ai fini di potere usufruire di detta agevolazione e deve essere presentata entro il 31/12 dell’anno di riferimento e ripetuta qualora intervengano variazioni. L’agevolazione non ha carattere retroattivo.”

PRESO ATTO della fattispecie afferente alla casistica degli immobili abitativi di proprietà dell’A.T.E.R.  assegnati a soggetti beneficiari nell’ambito delle politiche di sviluppo ed investimento nel settore dell’edilizia residenziale pubblica di tipo agevolato, per i quali la Prefettura di Gorizia - Ufficio Territoriale del Governo ha formulato espressa richiesta, con nota scritta, di valutare la possibilità di una riduzione dell’aliquota ICI se non di esenzione totale dal tributo;

VISTO al proposito il dettato dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs.  n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone la possibilità in capo al Comune di diversificare l’aliquota d’imposta entro il limite minimo del 4 per mille e quello massimo del 7 per mille;

ATTESO, al riguardo, che l’Amministrazione comunale intende confermare anche per il 2009, nel quadro delle strategie generali di governo e degli indirizzi programmatici di politica finanziaria e tributaria dell’Ente, l’applicazione dell’aliquota differenziata del 5 per mille, come applicata nell’anno d’imposta 2008, relativamente al caso di specie (alloggi regolarmente assegnati dall’A.T.E.R.), in considerazione delle condizioni di richiesta abitativa, nonchè di mobilità sociale e demografica delle fasce di popolazione meno abbiente;

CONSIDERATO poi, che gli alloggi A.T.E.R. non regolarmente assegnati vengono assoggettati all’aliquota ordinaria del 7 per mille (medesima aliquota applicata nell’anno d’imposta 2008);

RITENUTO inoltre di confermare in Euro =103,29.- la detrazione (fissa) prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, comprese quelle regolarmente assegnate dall’A.T.E.R. (ex IACP), come applicata nell’anno d’imposta 2008;

RITENUTO che risulta opportuno mantenere, come già fatto per l’anno 2008, alcune agevolazioni (maggiore detrazione per l’abitazione principale);

CONSIDERATO che la Giunta Com.le anche per l’anno 2009 intende prevedere nel Bilancio di Previsione la costituzione e lo stanziamento di un fondo da utilizzarsi per l’agevolazione relativa alle “ulteriori detrazioni I.C.I.”, le quali potranno essere concesse fino al raggiungimento dell’ammontare del fondo medesimo;

ATTESO:

·       che con D.C. n.ro 11 d.d. 26.02.1998 in sede di determinazione dell’aliquota I.C.I. per detta annualità, si era provveduto anche all’approvazione di una bozza di regolamento I.C.I., costituito da tre articoli;

·       che con D.C. n.ro 58 d.d. 25.11.1998 (regolarmente esecutiva), si è provveduto all’adozione del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili”, di seguito modificato con deliberazioni consiliari n.ri:  49/28.12.’99, 45/28.12.’00, 7/18.02.’02, 6/19.03.’03-8/28.03.’03,  D.C. nri 3-4/d.d.16.02.’04, D.C. n.ro 7/d.d. 21.02.2005, D.C. n.ro 4/d.d. 01.02.2006, D.C. n.ro 7/dd. 19.02.2007 e D.C. n.ro 8 del 16.08.2008;

·       che con apposita D.G. n.ro 201/d.d. 05.12.2008 si è provveduto alla determinazione dei criteri per l’attribuzione dei valori unitari minimi (al mq.) delle aree fabbricabili ai fini dell’articolo 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/’92, per il corrente anno;

RICHIAMATO l’art. 42, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che per l’approvazione del presente atto è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti (11), come disposto dall’art. 58, comma 2, del vigente Statuto Comunale;

Sentito l’intervento dell’assessore Savio Cumin che illustra brevememte il contenuto del presente atto così come integralmente riportato a verbale del consiglio comunale di data odierna e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Sentiti gli interventi del consigliere Miniussi Umberto, la risposta dell’assessore Cumin, nonchè l’intervento del consigliere Bon Luigi e quindi nuovamente Miniussi Umberto così come integralmente riportati a verbale del consiglio comunale di data odierna e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il consigliere anziano Soranzio Sandro, in qualità di Presidente, constata l’assenza di ulteriori interventi propone di passare alla votazione in forma palese.

Procedutosi alla votazione in forma palese si ottiene il seguente esito:

 

consiglieri presenti                       n. 20

favorevoli                                    n. 13

astenuti                                        n. 7 (Bon, Caldarera, Dehtyarova, Miniussi U., Moreu, Petralia)

contrari                                        n. 0

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, in merito all’immediata eseguibilità, si ottiene il seguente esito:

 

consiglieri presenti                       n. 20

favorevoli                                    n. 13

astenuti                                        n. 7 (Bon, Caldarera, Dehtyarova, Miniussi U., Moreu, Petralia)

contrari                                        n. 0

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A

1.         DI DETERMINARE l’aliquota base I.C.I. per l’ANNO 2009, nel sette per mille (7 per 1000) e di determinare un’aliquota ridotta, del cinque per mille (5 per 1000) per le abitazioni principali dei soggetti residenti, intendendo come abitazioni principali tutti gli immobili rientranti nella casistica prevista dall’art. 7 bis, comma 1, del Regolamento I.C.I. che di seguito si riporta:

            Art. 7 bis, comma 1

             a)      Abitazione di proprietà del soggetto passivo;

             b)      Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari che la occupano quale loro abitazione principale, ivi residenti, con specifico riferimento ai soggetti obbligati agli alimenti di cui all’art. 433 del Codice Civile e quindi rientranti nella sottoelencata casistica di gradi di parentela:

            -           parenti in linea retta di 1° grado (il padre o la madre ed i figli);

            -           parenti in linea collaterale di 2° grado (i fratelli e le sorelle);

            -           affini di 1° grado (coniugi ed i suoceri con i generi e le nuore, il patrigno e la matrigna con i figliastri);

ai sensi degli artt. 76 e 78 del Codice Civile.

            Precisando, che tale agevolazione riguarda solamente ed unicamente l’aliquota come abitazione principale e non attribuisce il diritto alle detrazioni previste per quest’ultima.

            L’equiparazione all’abitazione principale (per la sola aliquota) opera a seguito della presentazione all’Ufficio Tributi dell’apposita dichiarazione, formulata preferibilmente sulla modulistica dallo stesso predisposta e non ha effetto retroattivo. La suddetta dichiarazione ha carattere obbligatorio, ai fini di potere usufruire di detta agevolazione;

            c)        Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. Qualora detta abitazione venga concessa in uso gratuito, operano tutte le disposizioni di cui alla precedente lettera b).

2.         DI DETERMINARE l’aliquota ridotta, pari al cinque per mille (5 per 1000), per le pertinenze (C/2, C/6 e C/7), nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 bis, comma 2, del  Regolamento I.C.I.:

            Art. 7 bis, 2° comma

            Si considerano parti  integranti dell’abitazione principale, le sue pertinenze (C/2, C/6 e C/7), così come individuate dall’art.817 del Codice Civile, ancorchè distintamente iscritte in catasto e purchè ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario (o titolare del diritto reale di godimento).

3.         DI DETERMINARE, come esposto nelle premesse e previsto dall’articolo 7 ter “Agevolazioni”, un’aliquota agevolata, del cinque per mille (5 per 1000) per gli immobili classificati o classificabili nel gruppo A (pertinenze escluse), locati con regolare contratto registrato ed utilizzati come abitazione principale dal conduttore. Detta agevolazione riguarda solamente ed unicamente  l’aliquota, parificata all’aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali dei soggetti residenti, come disposto al p.to 1) del presente atto, e non attribuisce il diritto delle detrazioni previste per quest’ultima;

4.         DI DETERMINARE l’aliquota pari al cinque per mille (5 per 1000) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli A.T.E.R. - Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex I.A.C.P.), con applicazione dell’aliquota ordinaria del 7 per mille per gli alloggi non assegnati, in considerazione delle condizioni di richiesta abitativa e di particolare dinamica sociale esistenti sul territorio comunale;

5.         DI FISSARE in Euro 103,29.- la detrazione (fissa) prevista per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per quelle regolarmente assegnate dall’A.T.E.R. (ex I.A.C.P.);

6.         DI DARE ATTO che la detrazione di Euro =103,29.- (fissa) per l’abitazione principale, qualora superi l’imposta dovuta per la stessa, verrà estesa per la somma rimanente a detrazione dell’imposta dovuta sulla/e pertinenza/e;

7.         DI PREVEDERE un’ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle di cui al precedente p.to 6) e come prevista dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs.504/’92, per l’abitazione principale di Euro =155,00.-,  da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi che utilizzano l’immobile come abitazione principale e proporzionalmente al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione medesima. I requisiti necessari che daranno diritto all’agevolazione sono quelli di seguito specificati:

1.         non possedere altri immobili (su tutto il territorio nazionale), al di fuori della sola casa di abitazione e relative pertinenze, che abbiano coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del/i proprietario/i (o titolare/i del diritto reale di godimento);

2.         La rendita catastale complessiva dell’abitazione principale e delle pertinenze, come sopra specificate, non dovrà superare l’ammontare di Euro =630,00.-;

3.         il valore dell’Indicatore della Situazione Economica  Equivalente (Indicatore S.E.E.) del nucleo familiare, riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno 2008), derivanti da lavoro dipendente e/o pensione, sia pari od inferiore ad Euro =8,536,20.- annui;

4.         il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Indicatore I.S.E.E.) del nucleo familiare anagrafico composto da persona/e ultrassessantacinquenne/i, riferito all’ultima dichiarazione dei reddito presentata (anno 2008), derivanti da pensione sia pari od inferiore ad Euro =9.137,65.- annui;

            oppure, in alternativa al suddetto p.to 3 o p.to 4, il seguente punto 3b) - fermi restando gli altri requisiti -:

3b.       il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Indicatore S.E.E.) del nucleo familiare ove sia presente una persona disabile non autosufficiente (invalidità civile del 100%), riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno 2008), derivanti da lavoro dipendente e/o pensione, sia pari o inferiore ad Euro =10.243,43.- annui al netto della indennità di invalidità percepita.-

8.         DI DARE ATTO che le maggiori detrazioni verranno concesse fino al raggiungimento dell’ammontare massimo della somma stanziata nel fondo di cui alle premesse, iscritta nella parte Spesa del Bilancio di Previsione 2009, sulla base di una graduatoria che verrà stilata verificando, il possesso dei requisiti, come sopra prestabiliti ed inoltre, a parità di requisiti, dando precedenza:

            alla rendita attribuita (per vano) secondo la categoria e classe di appartenenza dell’immobile posseduto, favorendo le più basse;

            alla data di presentazione della domanda.-

9.         RITENUTO DI STABILIRE come sottoriportato, le modalità per la presentazione delle domande e l’iter per l’ottenimento dell’ “ulteriore detrazione” ai fini I.C.I.:

            - Le domande per ottenere l’ “ulteriore detrazione I.C.I.” per l’ANNO 2009 dovranno essere presentate dagli utenti interessati (ricadenti nelle sopra descritte casistiche: 1-2-3; 1-2-4; oppure 1-2-3b) presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre il 01 giugno 2009;

            - Qualora a seguito della predisposizione della graduatoria, il fondo stanziato abbia ancora disponibilità e fino al suo esaurimento, varranno evase le richieste presentate dopo il 01 giugno e non oltre il 31 ottobre 2009, stilando un’ulteriore graduatoria sulla base dei criteri sopra determinati;

            - La modulistica per la redazione della suddetta richiesta sarà reperibile presso l’Ufficio Tributi completa della “dichiarazione sostitutiva unica”, che andrà debitamente compilata e sottoscritta  e dovrà essere completa del modello I.S.E.E. (risultato);

            - L’Ufficio Tributi informerà gli interessati dell’agevolazione concessa, che avrà affetto soltanto per l’anno 2009, fornendo le eventuali informazioni necessarie.

            - Nel caso in cui l’acconto I.C.I. sia stato versato senza tenere conto della maggiore detrazione spettante, sarà possibile effettuare il conguaglio con il versamento del saldo di  dicembre, oppure si provvederà d’ufficio al rimborso dovuto;

            - L’Ufficio Tributi si riserverà di verificare presso i competenti Uffici la conformità dei dati dichiarati.

            - Per la compilazione ed il rilascio della dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) gli interessati potranno rivolgersi ai CAAF locali che hanno dato la loro disponibilità per lo svolgimento del servizio, in quanto, al momento il Comune non dispone di organizzazione propria a tale scopo.-

10.        DI PRENDERE ATTO che i valori unitari minimi (al mq.) delle aree fabbricabili ai fini dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/’92, soggette al pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l’ANNO 2009, sono quelli determinati con deliberazione giuntale n.ro 201/dd. 05.12.2008 (come da allegato alla stessa);

11.        DI ATTESTARE che il presente provvedimento costituisce norma regolamentare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

12.        DI PROVVEDERE all’invio del presente atto al Ministero delle Finanze ed a renderlo pubblico, mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, come disposto per legge;

13.        DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004;

14.        DI DARE ATTO che l’Ufficio Ragioneria sulla base della/e determinazione/i redatte dall’Ufficio Tributi e relativa/e alla concessione dell’agevolazione relativa alla “maggiore detrazione” concesse all’utenza, di cui sopra, provvederà al giro contabile interno, mediante il quale la somma stanziata sul fondo “Contributi per I.C.I. (magg. detraz.)” (Cap. 4264 Spesa) verrà versata ed introitata sul Cap 105 art 01/Entrata “I.C.I.” - Titolo 1, Categoria 01, Risorsa 0105 del Bilancio di Previsione 2009.-

 


PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di cui in   premessa a termini dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(f.to rag. P. Stafutti)

 

 

La presente deliberazione viene altresi' dichiarata  immediatamente eseguibile per motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, con voti favorevoli n.  18

IL PRESIDENTE
(f.to S. Soranzio)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to dott. G. Manto)

Pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal  11/02/09 al 25/02/09, così come previsto dalla L.R. 21/2003.


Ronchi dei Legionari, 26/02/09


IL RESPONSABILE
(f.to p.a D. Vittori)

 

 

Allegati
n.