Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'ANNO 2008.-

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima convocazione in data 16 febbraio 2008 alle ore 09:30 sotto la presidenza del Sindaco dott. Roberto FONTANOT con l’assistenza del Segretario Generale dott. Giuseppe MANTO e con l’intervento dei seguenti Consiglieri Comunali:

omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

D E L I B E R A

1. DI DETERMINARE l’aliquota base I.C.I. per l’ANNO 2008 nel sette per mille (7 per 1000) e di determinare un’aliquota ridotta, del cinque per mille (5 per 1000) per le abitazioni principali dei soggetti residenti, intendendo come abitazioni principali tutti gli immobili rientranti nella casistica prevista dall’art. 7 bis, comma 1, del Regolamento I.C.I. che di seguito si riporta:

Art. 7 bis, comma 1

a) Abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari che la occupano quale loro abitazione principale, ivi residenti, con specifico riferimento ai soggetti obbligati agli alimenti di cui all’art. 433 del Codice Civile e quindi rientranti nella sottoelencata casistica di gradi di parentela:

- parenti in linea retta di 1° grado (il padre o la madre ed i figli);

- parenti in linea collaterale di 2° grado (i fratelli e le sorelle);

- affini di 1° grado (coniugi ed i suoceri con i generi e le nuore, il patrigno e la matrigna con i figliastri);

ai sensi degli artt. 76 e 78 del Codice Civile.

Precisando, che tale agevolazione riguarda solamente ed unicamente l’aliquota come abitazione principale e non attribuisce il diritto alle detrazioni previste per quest’ultima.

L’equiparazione all’abitazione principale (per la sola aliquota) opera a seguito della presentazione all’Ufficio Tributi dell’apposita dichiarazione, formulata preferibilmente sulla modulistica dallo stesso predisposta e non ha effetto retroattivo. La suddetta dichiarazione ha carattere obbligatorio, ai fini di potere usufruire di detta agevolazione;

c) Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. Qualora detta abitazione venga concessa in uso gratuito, operano tutte le disposizioni di cui alla precedente lettera b).

2. DI DETERMINARE l’aliquota ridotta, pari al cinque per mille (5 per 1000), per le pertinenze (C/2, C/6 e C/7), nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 bis, comma 2, del Regolamento I.C.I.:

Art. 7 bis, 2° comma

Si considerano parti integranti dell’abitazione principale, le sue pertinenze (C/2, C/6 e C/7), così come individuate dall’art.817 del Codice Civile, ancorchè distintamente iscritte in catasto e purchè ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario (o titolare del diritto reale di godimento).

3. DI DETERMINARE, come esposto nelle premesse e previsto dall’articolo 7 ter "Agevolazioni", un’aliquota agevolata, del cinque per mille (5 per 1000) per gli immobili classificati o classificabili nel gruppo A (pertinenze escluse), locati con regolare contratto registrato ed utilizzati come abitazione principale dal conduttore. Detta agevolazione riguarda solamente ed unicamente l’aliquota, parificata all’aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali dei soggetti residenti, come disposto al p.to 1) del presente atto, e non attribuisce il diritto delle detrazioni previste per quest’ultima;

4. DI DETERMINARE l’aliquota pari al cinque per mille (5 per 1000) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli A.T.E.R. - Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex I.A.C.P.), con applicazione dell’aliquota ordinaria del 7 per mille per gli alloggi non assegnati, in considerazione delle condizioni di richiesta abitativa e di particolare dinamica sociale esistenti sul territorio comunale;

5. DI FISSARE in Euro 103,29.- la detrazione (fissa) prevista per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per quelle regolarmente assegnate dall’A.T.E.R. (ex I.A.C.P.);

6. DI DARE ATTO che la detrazione di Euro =103,29.- (fissa) per l’abitazione principale, qualora superi l’imposta dovuta per la stessa, verrà estesa per la somma rimanente a detrazione dell’imposta dovuta sulla/e pertinenza/e;

7. DI PRENDERE ATTO delle disposizioni di cui, al comma 5, art. 1, L. 244/24.12.2007 Legge Finanziaria per l’anno 2008, relativo all’ulteriore detrazione a carico dell Stato, pari all’1,33 per mille;

8. DI PREVEDERE un’ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle previste dal comma 2 e comma 2-bis, art. 8 D.Lgs. 504/1992, per l’abitazione principale di Euro =155,00.-, da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi che utilizzano l’immobile come abitazione principale e proporzionalmente al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione medesima. I requisiti necessari che daranno diritto all’agevolazione sono quelli di seguito specificati:

1. non possedere altri immobili (su tutto il territorio nazionale), al di fuori della sola casa di abitazione e relative pertinenze, che abbiano coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del/i proprietario/i (o titolare/i del diritto reale di godimento);

2. La rendita catastale complessiva dell’abitazione principale e delle pertinenze, come sopra specificate, non dovrà superare l’ammontare di Euro =630,00.-;

3. il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Indicatore S.E.E.) del nucleo familiare, riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno 2007), derivanti da lavoro dipendente e/o pensione, sia pari od inferiore ad Euro =8,536,20.- annui (tenuto conto che il dato relativo alla pensione minima per l’anno 2008 è pari ad Euro =5.760.56.-);

4. il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Indicatore I.S.E.E.) del nucleo familiare anagrafico composto da persona/e ultrassessantacinquenne/i, riferito all’ultima dichiarazione dei reddito presentata (anno 2007), derivanti da pensione sia pari od inferiore ad Euro =9.137,65.- annui;

oppure, in alternativa al suddetto p.to 3 o p.to 4, il seguente punto 3b) - fermi restando gli altri requisiti -:

3b. il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Indicatore S.E.E.) del nucleo familiare ove sia presente una persona disabile non autosufficiente (invalidità civile del 100%), riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno 2007), derivanti da lavoro dipendente e/o pensione, sia pari o inferiore ad Euro =10.243,43.- annui al netto della indennità di invalidità percepita.-

9. DI DARE ATTO che le maggiori detrazioni verranno concesse fino al raggiungimento dell’ammontaremassimo della somma stanziata nel fondo di cui alle premesse, iscritta nella parte Spesa del Bilancio di Previsione 2008, sulla base di una graduatoria che verrà stilata verificando, il possesso dei requisiti, come sopra prestabiliti ed inoltre, a parità di requisiti, dando precedenza:

alla rendita attribuita (per vano) secondo la categoria e classe di appartenenza dell’immobile posseduto, favorendo le più basse;

alla data di presentazione della domanda.-

10. RITENUTO DI STABILIRE come sottoriportato, le modalità per la presentazione delle domande e l’iter per l’ottenimento dell’ "ulteriore detrazione" ai fini I.C.I.:

- Le domande per ottenere l’ "ulteriore detrazione I.C.I." per l’ANNO 2008 dovranno essere presentate dagli utenti interessati (ricadenti nelle sopra descritte casistiche: 1-2-3; 1-2-4; oppure 1-2-3b) presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre il 31 maggio 2008;

- Qualora a seguito della predisposizione della graduatoria, il fondo stanziato abbia ancora disponibilità e fino al suo esaurimento, varranno evase le richieste presentate dopo il 31 maggio e non oltre il 31 ottobre 2008, stilando un’ulteriore graduatoria sulla base dei criteri sopra determinati;

- La modulistica per la redazione della suddetta richiesta sarà reperibile presso l’Ufficio Tributi completa della "dichiarazione sostitutiva unica", che andrà debitamente compilata e sottoscritta e dovrà essere completa del modello I.S.E.E. (risultato);

- L’Ufficio Tributi informerà gli interessati dell’agevolazione concessa, che avrà affetto soltanto per l’anno 2008, fornendo le eventuali informazioni necessarie.

- Nel caso in cui l’acconto I.C.I. sia stato versato senza tenere conto della maggiore detrazione spettante, sarà possibile effettuare il conguaglio con il versamento del saldo di dicembre, oppure si provvederà d’ufficio al rimborso dovuto;

- L’Ufficio Tributi si riserverà di verificare presso i competenti Uffici la conformità dei dati dichiarati.

- Per la compilazione ed il rilascio della dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) gli interessati potranno rivolgersi ai CAAF locali che hanno dato la loro disponibilità per lo svolgimento del servizio, in quanto, al momento il Comune non dispone di organizzazione propria a tale scopo.-

11. DI PRENDERE ATTO che i valori unitari minimi (al mq.) delle aree fabbricabili ai fini dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/’92, soggette al pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l’ANNO 2008, sono quelli determinati con deliberazione giuntale n.ro 214/dd. 03.12.2007 (come da allegato alla stessa);

12. DI ATTESTARE che il presente provvedimento costituisce norma regolamentare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

13. DI PROVVEDERE all’invio del presente atto al Ministero delle Finanze ed a renderlo pubblico, mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, come disposto per legge;

14. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004;

15. DI DARE ATTO che l’Ufficio Ragioneria sulla base della/e determinazione/i redatte dall’Ufficio Tributi e relativa/e alla concessione dell’agevolazione relativa alla "maggiore detrazione" concesse all’utenza, di cui sopra, provvederà al giro contabile interno, mediante il quale la somma stanziata sul fondo "Contributi per I.C.I. (magg. detraz.)" (Cap. 4264 Spesa) verrà versata ed introitata sul Cap 105 art 01/Entrata "I.C.I." - Titolo 1, Categoria 01, Risorsa 0105 del Bilancio di Previsione 2008.-