COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
N.
9 d’ord. N. di prot.gen.Oggetto
: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquote e detrazionid'imposta per l'ANNO 2007.-
IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A
1. DI DETERMINARE
l’aliquota base I.C.I. per l’ANNO 2007 nel sette per mille (7 per1000)
e di determinare un’aliquota ridotta, del cinque virgola cinque per mille (5,5per 1000)
per le abitazioni principali dei soggetti residenti, intendendo comeabitazioni principali tutti gli immobili rientranti nella casistica prevista dall’art. 7 bis,
comma 1, del Regolamento I.C.I. che di seguito si riporta:
Art. 7 bis, comma 1
a) Abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b) Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari che la
occupano quale loro abitazione principale, ivi residenti, con specifico riferimento ai
soggetti obbligati agli alimenti di cui all’art. 433 del Codice Civile e quindi rientranti
nella sottoelencata casistica di gradi di parentela:
- parenti in linea retta di 1° grado (il padre o la madre ed i figli);
- parenti in linea collaterale di 2° grado (i fratelli e le sorelle);
- affini di 1° grado (coniugi ed i suoceri con i generi e le nuore, il patrigno e la
matrigna con i figliastri);
ai sensi degli artt. 76 e 78 del Codice Civile.
Precisando, che tale agevolazione riguarda solamente ed unicamente l’aliquota
come abitazione principale e non attribuisce il diritto della detrazione prevista per
quest’ultima.
L’equiparazione all’abitazione principale (per la sola aliquota) opera a seguito della
presentazione all’Ufficio Tributi dell’apposita dichiarazione, formulata
preferibilmente sulla modulistica dallo stesso predisposta e non ha effetto
retroattivo. La suddetta dichiarazione ha carattere obbligatorio, ai fini di potere
usufruire di detta agevolazione;
c) Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o
disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. Qualora detta
abitazione venga concessa in uso gratuito, operano tutte le disposizioni di cui alla
precedente lettera b).
2. DI DETERMINARE
l’aliquota ridotta, pari al cinque virgola cinque per mille (5,5 per1000),
per le pertinenze (C/2, C/6 e C/7), nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7bis, comma 2, del Regolamento I.C.I.:
Art. 7 bis, 2° comma
Si considerano parti integranti dell’abitazione principale, le sue pertinenze (C/2, C/6
e C/7), così come individuate dall’art.817 del Codice Civile, ancorchè distintamente
iscritte in catasto e purchè ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione
principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario (o titolare del diritto reale di
godimento).
3. DI DETERMINARE,
come esposto nelle premesse e previsto dall’articolo 7 ter“Agevolazioni”, un’aliquota agevolata, del cinque virgola cinque per mille (5,5
per1000)
per gli immobili classificati o classificabili nel gruppo A (pertinenze escluse),locati con regolare contratto registrato ed utilizzati come abitazione principale dal
conduttore. Detta agevolazione riguarda solamente ed unicamente l’aliquota,
parificata all’aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali dei soggetti
residenti, come disposto al p.to 1) del presente atto, e non attribuisce il diritto della
detrazione prevista per quest’ultima;
4. DI DETERMINARE
l’aliquota pari al cinque virgola cinque per mille (5,5 per 1000)per gli alloggi regolarmente assegnati dagli A.T.E.R. - Aziende territoriali per
l’edilizia residenziale (ex I.A.C.P.), con applicazione dell’aliquota ordinaria del 7 per
mille (7
per mille) per gli alloggi non assegnati, in considerazione delle condizioni dirichiesta abitativa e di particolare dinamica sociale esistenti sul territorio comunale;
5. DI FISSARE
in Euro 103,29.- la detrazione prevista per unità immobiliare adibita adabitazione principale del soggetto passivo e per quelle regolarmente assegnate
dall’A.T.E.R. (ex I.A.C.P.);
6. DI DARE ATTO
che la detrazione di Euro =103,29.- per l’abitazione principale,qualora superi l’imposta dovuta per la stessa, verrà estesa per la somma rimanente
a detrazione dell’imposta dovuta sulla/e pertinenza/e;
7. DI PREVEDERE
la maggiore detrazione per l’abitazione principale da Euro=103,29.- ad Euro =258,23.-,
definendo i requisiti necessari che daranno dirittoall’agevolazione, come di seguito specificato:
1.
non possedere altri immobili (su tutto il territorio nazionale), al di fuori della solacasa di abitazione e di una pertinenza, che abbia coincidenza nella titolarità con
l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario (o titolare del
diritto reale di godimento);
2.
l’ammontare totale (100%) dell’imposta da pagare (I.C.I.) nell’anno di riferimento(2007), ancor quando dovuta da più contitolari per i medesimi immobili, abitazione
principale e pertinenza/e, non dovrà superare l’ammontare di Euro =258,23.-,
importo pari alla maggiore detrazione concessa;
3.
il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (IndicatoreS.E.E.) del nucleo familiare, riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata
(anno 2006), derivanti da lavoro dipendente e/o pensione, sia pari od inferiore ad
Euro =8,401,77.- annui;
4.
il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (IndicatoreI.S.E.E.) del nucleo familiare anagrafico composto da persona/e
ultrassessantacinquenne/i, riferito all’ultima dichiarazione dei reddito presentata
(anno 2006), derivanti da pensione sia pari od inferiore ad Euro =8.993,75.- annui;
oppure, in alternativa al suddetto p.to
3 o p.to 4, il seguente punto 3b) - fermirestando gli altri requisiti -:
3b.
il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (IndicatoreS.E.E.) del nucleo familiare ove sia presente una persona disabile non
autosufficiente (invalidità civile del 100%), riferito all’ultima dichiarazione dei redditi
presentata (anno 2006), derivanti da lavoro dipendente e/o pensione, sia pari o
inferiore ad Euro =10.082,12.- annui al netto della indennità di invalidità percepita.-
8. DI DARE ATTO
che le maggiori detrazioni verranno concesse fino alraggiungimento dell’ammontare massimo della somma stanziata nel fondo di cui
alle premesse, iscritta nella parte Spesa del Bilancio di Previsione 2007, sulla base
di una graduatoria che verrà stilata verificando, il possesso dei requisiti, come sopra
prestabiliti ed inoltre, a parità di requisiti, dando precedenza:
•
alla rendita attribuita (per vano) secondo la categoria e classe di appartenenzadell’immobile posseduto, favorendo le più basse;
•
alla data di presentazione della domanda.-9. RITENUTO DI STABILIRE
come sottoriportato, le modalità per la presentazionedelle domande e l’iter per l’ottenimento della “maggiore detrazione” ai fini I.C.I.:
-
Le domande per ottenere la “maggiore detrazione I.C.I.” per l’ANNO 2007 dovrannoessere presentate dagli utenti interessati (ricadenti nelle sopra descritte casistiche:
1-2-3; 1-2-4; oppure 1-2-3b) presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non
oltre il 31 maggio 2007;
-
Qualora a seguito della predisposizione della graduatoria, il fondo stanziato abbiaancora disponibilità e fino al suo esaurimento, varranno evase le richieste
presentate dopo il 31 maggio e non oltre il 31 ottobre 2007, stilando un’ulteriore
graduatoria sulla base dei criteri sopra determinati;
-
La modulistica per la redazione della suddetta richiesta sarà reperibile pressol’Ufficio Tributi completa della “dichiarazione sostitutiva unica”, che andrà
debitamente compilata e sottoscritta e dovrà essere completa del modello I.S.E.E.
(risultato);
-
L’Ufficio Tributi informerà gli interessati dell’agevolazione concessa, che avrà affettosoltanto per l’anno 2007, fornendo le eventuali informazioni necessarie.
-
Nel caso in cui l’acconto I.C.I. sia stato versato senza tenere conto della maggioredetrazione spettante, sarà possibile effettuare il conguaglio con il versamento del
saldo di dicembre, oppure si provvederà d’ufficio al rimborso dovuto;
-
L’Ufficio Tributi si riserverà di verificare presso i competenti Uffici la conformità deidati dichiarati.
-
Per la compilazione ed il rilascio della dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) gliinteressati potranno rivolgersi ai CAAF locali che hanno dato la loro disponibilità per
lo svolgimento del servizio, in quanto, al momento il Comune non dispone di
organizzazione propria a tale scopo.-
10. DI PRENDERE ATTO
che i valori unitari minimi (al mq.) delle aree fabbricabili ai finidell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/’92, soggette al pagamento dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l’ANNO 2007, sono quelli determinati con
deliberazione giuntale n.ro 271/dd.14.11.2005 (come da allegato alla stessa);
11. DI ATTESTARE
che il presente provvedimento costituisce norma regolamentare aisensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
12. DI PROVVEDERE
all’invio del presente atto al Ministero delle Finanze ed arenderlo pubblico, mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, come disposto per
legge;
13. DI DICHIARARE
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensidell’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004;
14. DI DARE ATTO
che l’Ufficio Ragioneria sulla base della/e determinazione/i redattedall’Ufficio Tributi e relativa/e alla concessione dell’agevolazione relativa alla
“maggiore detrazione” concesse all’utenza, di cui sopra, provvederà al giro
contabile interno, mediante il quale la somma stanziata sul fondo “Contributi per
I.C.I. (magg. detraz.)” (Cap. 4264 Spesa) verrà versata ed introitata sul Cap 105 art
01/Entrata “I.C.I.” - Titolo 1, Categoria 01, Risorsa 0105 del Bilancio di Previsione
2007.-