COPIA

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

6 dicembre 2004
N. 287 d’ord.
N.  di prot.gen.
Oggetto: Determinazione aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'ANNO 2005. Previsione di alcune agevolazioni.
 
 
Nell'anno duemilaquattro il giorno sei del mese di dicembre, nell'apposita sala si riunisce la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
Livio FURLAN, Sindaco Presidente. Angela CALDARERA, Savio CUMIN, Enrico MASARA', Sandro SORANZIO, Roberto FONTANOT, Franco MINIUSSI, Assessori.
 
Con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Nicolò D'Avola.
 
Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il testo della proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
ESAMINATO il D.Lgs. 504/’92 e successive modifiche ed integrazioni;
RILEVATO che per l’anno 2004 l’aliquota base è stata del 7 per mille e l’aliquota ridotta per abitazione principale 5,5 per mille;
VISTI:
-   l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/’92;
-   l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448 d.d. 28.12.2001, “Legge Finanziaria per il 2002”, che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione;
-   l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.’97, n. 446, in materia di potestà regolamentare generale del Comune;
-   l’art. 10, comma 3, della L.R. n. 3/25.01.2002, che dispone che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e comunaque non oltre il termine di sessanta giorni dall’approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio annuale  e pluriennale della Regione; 
e considerato che, questa Amministrazione Com.le,  ha previsto l’applicazione per le pertinenze delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ancorchè distintamente e separatamente accatastate, dell’aliquota prevista per le abitazioni principali pari al 5,5  per mille, limitatamente alla prima pertinenza;
CONSIDERATO che l’indirizzo politico dell’Amministrazione Com.le è tendenzialmente quello di confermare le aliquote applicate nell’ANNO 2004;
ATTESO che l’Amministrazione Com.le, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2005 e nelle more di approvazione del medesimo, ha la facoltà di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e, quindi di modificare il presente atto con successiva deliberazione giuntale in considerazione dei vincoli imposti dalla normativa sul Patto di Stabilità, in relazione al fabbisogno dell’Ente e qualora lo ritenesse necessario; 
RITENUTO che risulta opportuno mantenere, come già fatto per l’anno 2004 e precedenti, alcune agevolazioni (maggiore detrazione per l’abitazione principale);
CONSIDERATO che trovano applicazione, anche per il corrente anno, le disposizioni previste dall’art. 7 bis “Agevolazioni”, del vigente Regolamento I.C.I., che testualmente cita:
“La Giunta Comunale può determinare aliquote agevolate, ai possessori di unità immobiliari classificati o classificabili nel gruppo A che diano in locazione, mediante contratti debitamente registrati, a conduttori che utilizzino l’alloggio come abitazione principale. La suddetta aliquota sarà parificata, per i singoli anni d’imposta, all’aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali dei soggetti residenti. Detta agevolazione riguarda solamente ed unicamente l’aliquota come abitazione principale e non attribuisce il diritto della detrazione prevista per quest’ultima. La concessione dell’agevolazione è condizionata alla presentazione all’Ufficio Tributi da parte del soggetto passivo di copia del contratto allegata alla modulistica dallo stesso predisposta. La presentazione della suddetta documentazione ha carattere obbligatorio, ai fini di potere usufruire di detta agevolazione e deve essere presentata entro il 31/12 dell’anno di riferimento e ripetuta qualora intervengano variazioni. L’agevolazione non ha carattere retroattivo.”
ATTESO:
·       che con D.C. n.ro 11 d.d. 26.02.1998 in sede di determinazione dell’aliquota I.C.I. per detta annualità, si era provveduto anche all’approvazione di una bozza di regolamento I.C.I., costituito da tre articoli;
·       che con D.C. n.ro 58 d.d. 25.11.1998 (regolarmente esecutiva), si è provveduto all’adozione del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili”, di seguito modificato con deliberazioni consiliari n.ri:  49/28.12.’99, 45/28.12.’00, 7/18.02.’02, 6/19.03.’03-8/28.03.’03 e D.C. nri 3-4/d.d.16.02.’04;
·       che con apposita D.G. si provvederà alla “Determinazione dei criteri per l’attribuzione dei valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’articolo 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/’92”;
VISTO l’art. 42, lett. f) e 48, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
D  E  L  I  B  E  R  A
1.   DI DETERMINARE l’aliquota base I.C.I. per l’ANNO 2005 nel sette per mille (7 per 1000) e di determinare un’aliquota ridotta, del cinque virgola cinque per mille (5,5 per 1000) per le abitazioni principali dei soggetti residenti, intendendo come abitazioni principali tutti gli immobili rientranti nella casistica prevista dall’art. 7, 6° comma, del Regolamento I.C.I. che di seguito si riporta, cosi come modificato con i sopra richiamati atti consiliari:
   Art. 7, 6° comma
   - 1.      abitazione di proprietà del soggetto passivo;
   - 2.     alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case Popolari o altro Ente Pubblico; (contratto di locazione con patto di futura vendita)
   - 3.     abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari che la occupano quale loro abitazione principale, ivi residenti e rientranti nella sottoelencata casistica di gradi di parentela:
-   parenti in line retta di 1° grado (il padre o la madre ed i figli);
-   parenti in linea collaterale di 2° grado (i fratelli e le sorelle);
-   affini di 1° grado (coniugi ed i suoceri con i generi e le nuore, il patrigno e la matrigna con i figliastri);
ai sensi degli artt. 76 e 78 del Codice Civile.
   Precisando, che tale agevolazione riguarda solamente ed unicamente l’aliquota come abitazione principale e non attribuisce il diritto della detrazione prevista per quest’ultima.
L’equiparazione all’abitazione principale (per la sola aliquota) opera a seguito della presentazione all’Ufficio Tributi dell’apposita dichiarazione, formulata preferibilmente sulla modulistica dallo stesso predisposta e non ha effetto retroattivo. La suddetta dichiarazione ha carattere obbligatorio, ai fini di potere usufruire di detta agevolazione;
   - 4.     abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
 
2.   DI DETERMINARE l’aliquota ridotta, pari al cinque virgola cinque per mille (5,5 per 1000), per le pertinenze (1), nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7, 8° comma, del vigente Regolamento I.C.I., come di seguito riportato:
   Art. 7, 8° comma
   Si considerano parti  integranti dell’abitazione principale, le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto relativamente a: rimessa, ripostiglio, cantina, tettoia, posto macchina coperto o scoperto fino ad un massimo di una unità immobiliare e purchè ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario (o titolare del diritto reale di godimento).
 
3.   DI DARE ATTO che la detrazione di Euro =103,29.- per l’abitazione principale, qualora superi l’imposta dovuta per la stessa, verrà estesa per la somma rimanente a detrazione dell’imposta dovuta sulla (1°) pertinenza;
 
4.   DI PREVEDERE, come esposto nelle premesse e previsto dall’articolo 7 bis “Agevolazioni”, un’aliquota agevolata, del cinque virgola cinque per mille (5,5% per 1000) per gli immobili classificati o classificabili nel gruppo A (pertinenze escluse), locati con regolare contratto registrato ed utilizzati come abitazione principale dal conduttore. Detta agevolazione riguarda solamente ed unicamente  l’aliquota, parificata all’aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali dei soggetti residenti, come disposto al p.to 1) del presente atto, e non attribuisce il diritto della detrazione prevista per quest’ultima;
 
5.   DI PREVEDERE la maggiore detrazione per l’abitazione principale da Euro =103,29.- ad Euro =258,23.-, definendo i requisiti necessari che daranno diritto all’agevolazione, come di seguito specificato:
1. non possedere altri immobili (su tutto il territorio nazionale), al di fuori della sola casa di abitazione e di una pertinenza, che abbia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario (o titolare del diritto reale di godimento);
2. l’ammontare totale (100%) dell’imposta da pagare (I.C.I.) nell’anno di riferimento (2005), ancor quando dovuta da più contitolari per i medesimi immobili, abitazione principale ed una pertinenza, non dovrà superare l’ammontare di Euro =258,23.-, importo pari alla maggiore detrazione concessa;
3. il valore dell’Indicatore della Situazione Economica  Equivalente (Indicatore S.E.E.) del nucleo familiare, riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno 2004), derivanti da lavoro dipendente e/o pensione, sia pari od inferiore ad Euro =7,940,52.- annui (tenuto conto che il dato relativo alla pensione minima per l’anno 2005 è pari ad Euro =5.460,13.-, dato comunicato dal competente ufficio INPS di Monfalcone);
4. il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Indicatore I.S.E.E.) del nucleo familiare anagrafico composto da persona/e ultrassessantacinquenne/i, riferito all’ultima dichiarazione dei reddito presentata (anno 2004), derivanti da pensione sia pari od inferiore ad Euro =8.500,00.- annui;
oppure, in alternativa al suddetto p.to 3 o p.to 4, il seguente punto 3b) - fermi restando gli altri requisiti -:
3b. il valore dell’Indicatire della Situazione Economica Equivalente (Indicatore S.E.E.) del nucleo familiare ove sia presente una persona disabile non autosufficiente (invalidità civile del 100%), riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno 2004), derivanti da lavoro dipendente e/o pensione, sia pari o inferiore ad Euro =9.528,62.- annui al netto della indennità di invalidità percepita.-
 
6.   DI DARE ATTO che le maggiori detrazioni verranno concesse fino al raggiungimento della somma stanziata nell’apposito fondo, iscritto nella parte Spesa del Bilancio di Previsione 2005, sulla base di una graduatoria che verrà stilata verificando, il possesso dei requisiti, come sopra prestabiliti ed inoltre, a parità di requisiti, dando precedenza:
·                     alla rendita attribuita (per vano) secondo la categoria e classe di appartenenza dell’immobile posseduto, favorendo le più basse;
·                     alla data di presentazione della domanda.-
 
RITENUTO inoltre di stabilire come sottoriportato, le modalità per la presentazione delle domande e l’iter per l’ottenimento della “maggiore detrazione” ai fini I.C.I.:
 
- Le domande per ottenere la “maggiore detrazione I.C.I.” per l’ANNO 2005 dovranno essere presentate dagli utenti interessati (ricadenti nelle sopra descritte casistiche: 1-2-3; 1-2-4; oppure 1-2-3b) presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre il 31 maggio 2005;
 
- Qualora a seguito della predisposizione della graduatoria, il fondo stanziato abbia ancora disponibilità e fino al suo esaurimento, varranno evase le richieste presentate dopo il 31 maggio e non oltre il 31 ottobre 2005, stilando un’ulteriore graduatoria sulla bese dei criteri sopra determinati;
 
- La modulistica per la redazione della suddetta richiesta sarà reperibile presso l’Ufficio Tributi completa della “dichiarazione sostitutiva unica”, che andrà debitamente compilata e sottoscritta  e dovrà essere completa del modello I.S.E.E. (risultato);
 
- L’Ufficio Tributi informerà gli interessati dell’agevolazione concessa, che avrà affetto soltanto per l’anno 2005, fornendo le eventuali informazioni necessarie.
 
- Nel caso in cui l’acconto I.C.I. sia stato versato senza tenere conto della maggiore detrazione spettante, sarà possibile effettuare il conguaglio con il versamento del saldo di  dicembre, oppure si provvederà d’ufficio al rimborso dovuto;
 
- L’Ufficio Tributi si riserverà di verificare presso i competenti Uffici la conformità dei dati dichiarati.
 
- Per la compilazione ed il rilascio della dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) gli interessati potranno rivolgersi ai CAAF locali che hanno dato la loro disponibilità per lo svolgimento del servizio, in quanto, al momento il Comune non dispone di organizzazione propria a tale scopo.-
 
7.   DI PRENDERE ATTO che si provvederà alla “determinazione dei criteri per l’attribuzione dei valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’articolo 5, comma 5 del D.lgs. n. 504/’92”, per l’ANNO 2005, con apposita deliberazione giuntale;
 
8.   DI PRENDERE ATTO che, come specificato nelle premesse ed entro le more di approvazione del Bilancio di Previsione 2005, la Giunta Comunale può, qualora lo ritenesse necessario, modificare le aliquote deliberate con il presente atto.-
 
PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di cui in  premessa a termini dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to P. Stafutti)
 
 
 
L'argomento all'ordine del giorno di cui sopra viene approvato  dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente  deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile  per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R.  21/2003.
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to L. Furlan)
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to N. D'Avola)
 
 
La presente deliberazione dichiarata  immediatamente eseguibile,  è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni  consecutivi, dal 10/12/04 al 24/12/04 e comunicata ai capigruppo  consiliari con nota n. 31226 P.G., in data 10/12/04, così come  previsto dalla L.R. 21/2003.

Ronchi dei Legionari, 27/12/04

IL RESPONSABILE
(f.to D. Vittori)
 
 
Allegati
n.
 
 
 
 
COPIA
COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
N. 6 d’ord.
N.  di prot.gen.
Oggetto: Previsione di alcune agevolazioni in materia di ulteriore detrazione I.C.I. per l'ANNO d'imposta 2005.-

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima convocazione in data 21 febbraio 2005 alle ore 17:00 sotto la presidenza del Sindaco  Livio FURLAN con l’assistenza del Segretario Generale dott. Nicolò D'AVOLA e con l’intervento dei seguenti Consiglieri Comunali:
 
 
N.
COGNOME e NOME
P/A
 
 
1
BEARZI Sergio
P
 
 
2
BON  Luigi
P
 
 
3
BOSCAROL  Gabriele
P
 
 
4
CARLONI  Maria Cristina
A
 
 
5
COMUZZI Lucia
P
 
 
6
CONTE IN PIVEC  Paola
P
 
 
7
DE BENEDITTIS  Francesco
P
 
 
8
FONTANOT  Roberto
P
 
 
9
FURLAN  Giancarlo
P
 
 
0
FURLAN  Livio
P
 
 
1
MARUSSI Edoardo
A
 
 
2
MASARA'  Enrico
P
 
 
3
MASOTTI  Gianluca
P
 
 
4
MEDEOT Ennio
P
 
 
5
MOREU  Livio
P
 
 
6
VECCHIET  Livio
P
 
 
7
ZOFF  Gianni
P
 
Presenti N. 15
 
Assenti N. 2
 
 
Il Presidente, constata la presenza del numero legale degli Consiglieri.

 
IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.’97, n. 446, in materia di potestà regolamentare generale del Comune;
VISTO che il sopracitato art. 52 stabilisce che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, fatto salvo quanto attiene all’individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione e le modifiche dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione e tali atti hanno comunque effetto dal 1° gennaio, anche se adottati successivamente - art. 27, comma 8, Legge 28.12.2001, n. 448;
ATTESO che il Friuli-Venezia Giulia è una regione a statuto speciale;
RICHIAMATO l’art. 10, comma 3, della L.R. n. 3/25.01.2002, che dispone che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e comunque  non oltre il termine di sessanta giorni dall’approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio annuale e pluriennale della Regione;
ESAMINATO il D.Lgs. 504/’92 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento Com.le in materia di I.C.I. e successive modificazioni;
RICHIAMATA la D.G. n.ro 212 del 01 settembre 2004;
RICHIAMATA la D.G. n.ro 53 d.d. 07.02.2005 all’oggetto: “Determinazione dei criteri per l’attribuzione dei valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/’92”, sulla base della quale vengono determinati i valori minimi (al mq.) delle aree fabbricabili a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale, così come definite ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998 e delle vigenti Leggi Regionali in materia, con riferimento al vigente P.R.G.C. ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
ATTESO che la Giunta Com.le, con deliberazione n. 287/06.12.’04, ha provveduto alla determinazione delle aliquote I.C.I. per l’ANNO 2005;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale anche per l’anno 2004 aveva previsto nel Bilancio di Previsione la costituzione e lo stanziamento di un fondo da utilizzarsi per l’agevolazione relativa alle “maggiori detrazioni I.C.I. per l’anno medesimi”, le quali potevano essere concesse fino al raggiungimento dell’ammontare del fondo medesimo;
CONSIDERATO che anche per l’anno 2005 si intende prevedere lo stanziamento al suddetto Cap. 4264 “Contributi per I.C.I. (maggiori detrazioni)” e che la determinazione dell’ammontare di detto fondo è di competenza della Giunta Com.le, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione;
RITENUTO per esigenze di Bilancio di confermare, come per l’ANNO 2004, l’importo di Euro 103,29.- relativo alla detrazione per l’abitazione principale (art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/’92) e di prevedere la maggiore detrazione da Euro 103,29.- a Euro 258,23.-, nei casi meglio specificati nel dispositivo del presente atto;
ATTESO che in seguito all’incontro d.d. 21.01.’05 tra le rappresentanze sindacali pensionati e gli Assessori al Bilancio ed all’Assistenza è stato richiesto di adeguare “il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Indicatore S.E.E.), previsto nelle diverse casistiche (p.ti 3-4 e 3b), che regolamentano parte dei requisiti per l’accesso alla “richiesta di maggiore detrazione ai fini I.C.I.”  e come di seguito meglio specificate nel dispositivo del presente atto (p.to 2);
CONSIDERATO, come proposto dall’Assesore al Bilancio, di adeguare detti importi agli “indici prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati” (differenza tra GEN.-DIC.’04), che risulta pari all’1,9%, seppure evidenziando le difficoltà legate alla predisposizione e pareggio del Bilancio di Previsione sottolineando la volontà di dare riscontro, per quanto possibile, alle necessità del cittadino e tenuto conto che l’ammontare della pensione minima per il corrente anno è pari ad Euro =5.358,34.-;
RICHIAMATO il D,Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che per l’approvazione del presente atto è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti (9), come disposto dall’art. 58, comma 2, del vigente Statuto Comunale;
 
L’Assessore Cumin illustra brevemente il contenuto della deliberazione;
Il Sindaco constatata l’assenza di interventi propone di passare alla votazione in forma palese;
 
Procedutosi alla votazione in forma palese, si ottiene il seguente esito:
consiglieri presenti:        n. 15           
favorevoli:            n. 15       
contrari:            n.  0   
astenuti:            n.  0
 
Procedutosi alla votazione in forma palese, in merito alla immediata eseguibilità, si ottiene il seguente esito;
consiglieri presenti:        n. 15   
favorevoli:            n. 15       
contrari:            n.  0
astenuti:            n.  0
 
D  E  L  I  B  E  R  A
1.    DI DARE ATTO che la detrazione di Euro 103,29.- per abitazione principale, qualora superi l’imposta dovuta per la stessa, verrà estesa per la somma rimanente a detrazione dell’imposta dovuta sulla 1° pertinenza;
2.    DI CONFERMARE anche per l’ANNO 2005, la maggiore detrazione per l’abitazione principale da  Euro 103,29.- ad Euro 258,23.-, precisando che per avere diritto alla maggiore detrazione ai fini I.C.I., risulterà necessario possedere i seguenti requisiti:
                1. non possedere altri immobili (su tutto il territorio nazionale), al di fuori della sola casa di abitazione e di una pertinenza, che abbia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario (o titolare del diritto reale di godimento);
                2. l’ammontare totale (100%) dell’imposta da pagare (I.C.I.) nell’anno di riferimento (2005), ancor quando dovuta da più contitolari per i medesimi immobili, abitazione principale ed una pertinenza, non dovrà superare l’ammontare di Euro =258,23.-, importo pari alla maggiore detrazione concessa;
                3. il valore dell’Indicatore della Situazione Economica  Equivalente (Indicatore S.E.E.) del nucleo familiare, riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno 2004), derivanti da lavoro dipendente e/o pensione, sia pari od inferiore ad Euro =8,091,39.-  annui;
                4. il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Indicatore S.E.E.) del nucleo familiare anagrafico composto da persona/e ultrassessantacinquenne/i, riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno 2004), derivanti da pensione sia pari od inferiore ad Euro =8.661,50.- annui;
                oppure, in alternativa ai suddetti p.to 3 o p.to 4, il seguente punto 3b) - fermi restando gli altri requisiti -:
                3b. il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Indicatore S.E.E.) del nucleo familiare ove sia presente una persona disabile non autosufficiente (invalidità civile del 100%), riferito all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno 2004), derivanti da lavoro dipendente e/o pensione, sia pari o inferiore ad Euro =9.709,66.- annui al netto della indennità di invalidità percepita.-
3.    DI DARE ATTO che le maggiori detrazioni verranno concesse fino al raggiungimento dell’ammontare massimo della somma stanziata nel fondo di cui alle premesse, iscritto nella parte Spesa del Bilancio di Previsione 2005, sulla base di una graduatoria che verrà stilata verificando il possesso dei requisiti, come sopra prestabiliti ed inoltre, a parità di requisiti, dando precedenza:
                - alla rendita attribuita (per vano) secondo la categoria e classe di appartenenza dell’immobile posseduto, favorendo le più basse;
                - alla data di presentazione della domanda.-
4.    RITENUTO DI STABILIRE come sottoriportato, le modalità per la presentazione delle domande e l’iter per l’ottenimento della “maggiore detrazione” ai fini I.C.I.:
                - Le domande per ottenere la “maggiore detrazione I.C.I.” per l’ANNO 2005 dovranno essere presentate dagli utenti interessati (ricadenti nelle sopra descritte casistiche: 1-2-3; 1-2-4; oppure 1-2-3b) presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre il 31 maggio 2005;
                - Qualora a seguito della predisposizione della graduatoria, il fondo stanziato abbia ancora disponibilità e fino al suo esaurimento, varranno evase le richieste presentate dopo il 31 maggio e non oltre il 31 ottobre 2005, stilando un’ulteriore graduatoria sulla base dei criteri sopra determinati;
                - La modulistica per la redazione della suddetta richiesta sarà reperibile presso l’Ufficio Tributi completa della “dichiarazione sostitutiva unica”, che andrà debitamente compilata e sottoscritta  e dovrà essere completa del modello I.S.E.E. (risultato);
                - L’Ufficio Tributi informerà gli interessati dell’agevolazione concessa, che avrà effetto soltanto per l’anno 2005, fornendo le eventuali informazioni necessarie.
                - Nel caso in cui l’acconto I.C.I. sia stato versato senza tenere conto della maggiore detrazione spettante, sarà possibile effettuare il conguaglio con il versamento del saldo di  dicembre, oppure si provvederà d’ufficio al rimborso dovuto;
                - L’Ufficio Tributi si riserverà di verificare presso i competenti Uffici la conformità dei dati dichiarati.
                - Per la compilazione ed il rilascio della dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) gli interessati potranno rivolgersi ai CAAF locali che hanno dato la loro disponibilità per lo svolgimento del servizio, in quanto, al momento il Comune non dispone di organizzazione propria a tale scopo.-
5.    DI PRENDERE ATTO che i valori unitari minimi (al mq.) delle aree fabbricabili a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale, così come definite ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998 e delle vigenti Leggi Regionali in materia, con riferimento al vigrnte P.R.G.C. ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)unitari consigliati ai cittadini per le particelle catastali non edificate, e ricomprese nel P.R.G.C. in zone con potenzialità edificatoria soggette al pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l’ANNO 2005, sono quelli determinati con deliberazione giuntale n.ro 53 d.d. 07.02.2005  (come da allegato alla stessa);
6.    DI APPLICARE anche per il corrente anno, le disposizioni dell’art. 7 bis del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, prevedendo l’applicazione dell’aliquota agevolata, del cinque virgola cinque per mille (5,5 per mille) per gli immobili classificati o classificabili nel gruppo A (pertinenze escluse), locati con regolare contratto registrato ed utilizzati come abitazione principale dal conduttore. Detta agevolazione riguarda solamente ed unicamente l’aliquota, parificata all’aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali dei soggetti residenti e non attribuisce il diritto della detrazione prevista per quest’ultima e la concessione dell’agevolazione è subordinata alla presentazione all’Ufficio Tributi da parte del soggetto passivo di copia del contratto allegata alla modulistica dallo stesso predisposta. La presentazione della suddetta documentazione è obbligatoria, ai fini di beneficiare dell’agevolazione e va ripetuta qualora intervengano variazioni; 
7.    DI ATTESTARE che il presente provvedimento costituisce norma regolamentare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
8.    DI PROVVEDERE all’invio del presente atto al Ministero delle Finanze ed a renderlo pubblico, mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, come disposto per legge;
9.    DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003;
10.  DI DARE ATTO che l’Ufficio Ragioneria, sulla base della/e determinazione/i redatte dall’Ufficio Tributi e relativa/e alla concessione della suddetta agevolazione,  provvederà al giro contabile interno, mediante il quale la somma stanziata sul fondo suddetto (Spesa) e relativa alle maggiori detrazioni I.C.I. concesse all’utenza, verrà versata ed introitata sul Cap. 105 /Entrata “I.C.I.” - Titolo 1, Categoria 01, Risorsa 0105 del Bilancio di Previsione 2005.-

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di cui in  premessa a termini dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to P. Stafutti)
 
 
La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente  eseguibile per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 1 comma 19  della L.R. 21/2003, con voti n. 15 favorevoli.
IL PRESIDENTE
(f.to L. Furlan)
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to N. D'Avola)
Pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal  25/02/05 al 11/03/05. Divenuta esecutiva il 12/03/05, così come  previsto dalla L.R. 21/2003.

Ronchi dei Legionari, 14/03/05

IL RESPONSABILE
(f.to D. Vittori)
 
 
Allegati
n.