“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N.4 DEL 15/02/2008 ADOTTATA DAL COMUNE DI MOSSA (PROVINCIA DI GORIZIA) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2008”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
“omissis”
1. di determinare le aliquote e relative detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno d’imposta 2008, secondo le seguenti modalità:
- aliquota unica del 4,8 (quattro virgola otto) per mille per tutte le unità immobiliari a qualsiasi uso adibite;
2. di confermare la detrazione per l’abitazione principale per l’anno d’imposta 2008 di cui all’art.8 comma 2 D.Lgs. 504/92 in Euro 103,29.=, estesa anche agli immobili concessi in comodato gratuito così come definito dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
3. di confermare una maggiore detrazione di Euro 206,58.= e l’aggiornamento dei redditi ai fini IRPEF per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad ICI, sempre che, l’immobile posseduto non sia di categoria catastale A/7 – A/8 e A/9 e che i proprietari rientrino nel seguente caso:
- reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione sociale, non superiore a Euro 5.000,00 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte Euro 3.000,00 per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare), con esclusione del reddito relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
4. Di considerare, ai sensi dell’art.3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, come direttamente adibiti ad abitazione principale a condizione che gli stessi non risultino locati;
5. di dare atto di quanto stabilito dall’art. 1 comma 5 della L.244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) che introduce dopo il comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i seguenti commi:
«2 bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
«2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9 ».
6. di prendere atto che per il biennio d’imposta 2007/2008, i valori delle aree fabbricabili, di cui all’articolo 5, comma 7, del Regolamento Comunale, sono state determinate con delibera Giuntale n° 9 del 18 gennaio 2007;
7. di incaricare il Funzionario Responsabile dell’ “Ufficio Comune” Tributi fra Comuni, a far pervenire comunicazione delle aliquote stabilite per l’anno 2008, insieme con copia del presente atto agli Enti interessati;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. 446/97.
9. di inviare copia della presente deliberazione alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze per la funzione di vigilanza.
“omissis”