“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 2 DEL 20/2/2008 ADOTTATA DAL COMUNE DI MORARO (PROVINCIA DI GORIZIA) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2008”.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

“omissis”

 

 

DELIBERA

 

 

1.               di determinare l’aliquota unica dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno d’imposta 2008 nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per tutte le unità immobiliari a qualsiasi uso adibite;

 

2.     di confermare la detrazione per l’abitazione principale per l’anno d’imposta 2008 di cui all’art.8 comma 2 D.Lgs. 504/92 in Euro 103,29.=, estesa anche agli immobili concessi in comodato gratuito così come definito dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

 

3.     di confermare la maggiore detrazione di Euro 129,11.=, per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. sempre che l’immobile posseduto non sia di categoria catastale A/7 - A/8 e A/9 e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:

A.     Persone assistite dal Servizio Sociale Comunale nei modi previsti dalla Legge;

B.     Reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a Euro 4.906,34 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte Euro 2.844,64 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare);

C.     Nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore a Euro 18.208,72 per i nuclei con una persona, Euro 23.898,53 con due persone, Euro 29.588,85 con tre persone, per ogni ulteriore componente si aggiungono Euro 2.844,64.

                                                                                    

3.     di confermare i valori venali delle aree fabbricabili, di cui all’articolo 5, comma 7, del Regolamento Comunale, con i seguenti valori:

 

VALORI IMMOBILIARI         Valori mercato

-        Centro abitato e residenziale                                            30,99/mq

-        Lottizzazione                                                                         18,08/mq

 

4.     di dare atto di quanto stabilito dall’art. 1 comma 5 della L.244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) che introduce dopo il comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i seguenti commi:

«2 bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

«2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9 ».

 

5.     di incaricare il Funzionario Responsabile dell’ “Ufficio Comune” Tributi fra Comuni, a far pervenire comunicazione delle aliquote stabilite per l’anno 2008, insieme con copia del presente atto agli Enti interessati;

 

6.     di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. 446/97.

 

7.     di inviare copia della presente deliberazione alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze per la funzione di vigilanza.

 

 

 

“omissis”