Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
N. verbale: 13 N. delibera: 40 |
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Estratto del Processo Verbale delle deliberazioni adottate dalla GIUNTA COMUNALE nella seduta del
OGGETTO:
Conferma tariffe TARSU, TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, aliquote e detrazione ICI, aliquota e soglia d'esenzione addizionale comunale Irpef. (Ufficio Tributi)
Omissis…
Omissis…
D E L I B E R A
Omissis…
1. di confermare per l’anno 2010, per le motivazioni esposte in narrativa, le tariffe della TARSU – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in vigore nel 2009, così come risultano dal prospetto allegato n° 1, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il prospetto relativo al tasso di copertura previsto dei costi d’esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, accluso al presente atto quale allegato n° 2, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n° 296 (finanziaria 2007) e dell'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/06/2008 n° 112 convertito in Legge 6/08/2008 n° 133, sono confermate per l'anno 2010, le aliquote e detrazione ordinaria ICI (avendo riguardo all'avvenuta abolizione dell'ICI sulla prima casa e relative fattispecie assimilate per legge e per regolamento in virtù del dettato di cui all'art. 1 del D.L. n° 93/08 convertito in Legge n° 126/08), l'aliquota dello 0,3% sul reddito delle persone fisiche e la soglia di esenzione fino ad € 15.000 per l'anno d'imposta 2010 per l'addizionale comunale Irpef, le tariffe per la TOSAP - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, già in essere per l'anno 2009, di cui agli allegati n° 3 (aliquote ICI), n° 4 (tariffe TOSAP), n° 5 (tariffe ICP e diritto sulle pubbliche affissioni) al presente provvedimento, che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;
Allegato prospetto aliquote ICI:
ALIQUOTE ICI 2010
Esenti ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, residente nel comune,
ex D.L. 93/08 comprese le eventuali pertinenze, ad eccezione dei fabbricati catastalmente classificati nelle categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze, in quanto assoggettate all’ICI con aliquota pari al 4,5 per mille e detrazione ordinaria di € 114,00
Esenti ICI le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti di primo grado che le
ex D.L. 93/08 utilizzano come abitazione principale, comprese le eventuali pertinenze;
ex D.L. 93/08 le eventuali pertinenze;
3,0 per mille per i fabbricati abitativi e rispettive pertinenze concessi in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge
della planimetria del fabbricato che forma oggetto di locazione ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) ex DPR n° 445/2000, attestante contestualmente l’evidenza della superficie netta di calpestìo espressa in metri quadrati, la conformità dell’atto alle condizioni previste dal predetto accordo territoriale siglato fra le parti sociali e il contenimento del canone pattuito entro il limite di euro 4,50 / mq mensili compreso;
4,5 per mille per i fabbricati abitativi e rispettive pertinenze concessi in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge
firmatarie del vigente accordo territoriale di cui sopra, le quali certificano la conformità alle condizioni stabilite dall’accordo medesimo, con possibilità in tal caso di godere eventualmente della predetta aliquota agevolata in ragione del 3‰;
0,1 per mille per i fabbricati abitativi e rispettive pertinenze concessi in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge
Esenti ICI gli alloggi regolarmente assegnati dagli A.T.E.R. - Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex I.A.C.P.), con
ex D.L. 93/08 applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 per mille per gli alloggi non assegnati, in considerazione delle condizioni di forte tensione abitativa e di particolare dinamica sociale esistenti sul territorio comunale, così come auspicato dalla Prefettura di Gorizia con nota prot. n° 12B-2/20050002456-Gab. dd.
4,0 per mille per le aree fabbricabili acquistate nel corso del 2010, ubicate nella zona industriale ed artigianale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti. L’aliquota è applicabile per un periodo massimo di due anni dall’acquisto dell’area e, entro tale periodo, si applica anche all’eventuale fabbricato realizzato sull’area medesima. Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il sussistere delle condizioni previste per l’applicazione dell’aliquota agevolata, con indicazione dell’area fabbricabile che ne beneficia, della percentuale di possesso e dell’inizio di possesso. Tale comunicazione verrà effettuata entro 60 giorni dall’inizio di possesso dell’area fabbricabile e comunque non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificato il sussistere delle condizioni previste per poter beneficiare dell’aliquota agevolata;
4,0 per mille per gli impianti realizzati su aree comunali concesse in diritto di superficie;
9,0 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
7,0 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli).