PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

                                             Comune di Monfalcone

Provincia di Gorizia

 

N. verbale: 13

N. delibera: 40

 

 

 

 

Estratto del Processo Verbale delle deliberazioni adottate dalla GIUNTA COMUNALE nella seduta del 19 febbraio 2010

OGGETTO:

Conferma tariffe TARSU, TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, aliquote e detrazione ICI, aliquota e soglia d'esenzione addizionale comunale Irpef. (Ufficio Tributi)

 

Omissis…

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Omissis…

 

D E L I B E R A

Omissis…

 

1.       di confermare per l’anno 2010, per le motivazioni esposte in narrativa, le tariffe della TARSU – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in vigore nel 2009, così come risultano dal prospetto allegato n° 1, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.       di approvare il prospetto relativo al tasso di copertura previsto dei costi d’esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, accluso al presente atto quale allegato n° 2, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.       di prendere atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n° 296 (finanziaria 2007) e dell'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/06/2008 n° 112 convertito in Legge 6/08/2008 n° 133, sono confermate per l'anno 2010, le aliquote e detrazione ordinaria ICI (avendo riguardo all'avvenuta abolizione dell'ICI sulla prima casa e relative fattispecie assimilate per legge e per regolamento in virtù del dettato di cui all'art. 1 del D.L. n° 93/08 convertito in Legge n° 126/08), l'aliquota dello 0,3% sul reddito delle persone fisiche e la soglia di esenzione fino ad € 15.000 per l'anno d'imposta 2010 per l'addizionale comunale Irpef, le tariffe per la TOSAP - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, già in essere per l'anno 2009, di cui agli allegati n° 3 (aliquote ICI), n° 4 (tariffe TOSAP), n° 5 (tariffe ICP e diritto sulle pubbliche affissioni) al presente provvedimento, che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;

 

 

 

 

 

 

Allegato prospetto aliquote ICI:


 

ALIQUOTE ICI 2010

 

Esenti ICI              le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, residente nel comune,

ex D.L. 93/08         comprese le eventuali pertinenze, ad eccezione dei fabbricati catastalmente classificati nelle categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze, in quanto assoggettate all’ICI con aliquota pari al 4,5 per mille e detrazione ordinaria di € 114,00

 

Esenti ICI               le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti  di primo grado che le

ex D.L. 93/08          utilizzano come abitazione principale, comprese le eventuali pertinenze;

Esenti ICI              le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, comprese

ex D.L. 93/08         le eventuali pertinenze;

 

3,0 per mille           per i fabbricati abitativi e rispettive pertinenze concessi in locazione a canone concordato, alle   condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n° 431, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale, con contratti sottoscritti con l’assistenza e la controfirma delle organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del vigente accordo territoriale su base locale, le quali certificano la conformità alle condizioni stabilite dallo stesso accordo ovvero, alternativamente, in mancanza di assistenza da parte delle predette organizzazioni, con l’obbligo di produrre all’Ufficio Tributi comunale, in sede dichiarativa e prima del versamento, unitamente ad una copia del contratto sottoscritto, copia semplice

della planimetria del fabbricato che forma oggetto di locazione ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) ex DPR n° 445/2000, attestante contestualmente l’evidenza della superficie netta di calpestìo espressa in metri quadrati, la conformità dell’atto alle condizioni previste dal predetto accordo territoriale siglato fra le parti sociali e il contenimento del canone pattuito entro il limite di euro 4,50 / mq mensili compreso;

 

4,5 per mille           per i fabbricati abitativi e rispettive pertinenze concessi in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n° 431, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale, con contratti sottoscritti senza l’assistenza e la controfirma delle organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del vigente accordo territoriale su base locale. Anche in questo caso, permane l’obbligo di produrre all’Ufficio Tributi comunale, in sede dichiarativa e prima del versamento, unitamente ad una copia del contratto sottoscritto, copia semplice della planimetria del fabbricato che forma oggetto di locazione ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) ex DPR n° 445/2000, attestante contestualmente l’evidenza della superficie netta di calpestìo espressa in metri quadrati, la conformità dell’atto alle condizioni previste dal predetto accordo territoriale siglato fra le parti sociali e il contenimento del canone pattuito in misura compresa fra euro 4,51 / mq mensili e il limite massimo di euro 6,00 / mq mensili incluso; analoga aliquota continuerà ad essere applicata nei confronti di quei proprietari che in passato abbiano trasmesso all’Ufficio Tributi comunale, in sede di dichiarazione o comunicazione ICI, copia di contratto di locazione non ancora scaduto alla data del 31/12/2008, a canone concordato senza l’assistenza delle suddette organizzazioni firmatarie dell’accordo. Ove il canone pattuito contrattualmente superi il limite massimo di euro 6,00 / mq mensili stabilito dal citato accordo territoriale, nel mancato rispetto dello stesso e quindi del disposto di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n° 431/98, l’unità immobiliare in questione sarà assoggettata all’aliquota ordinaria del 7‰. Rimane salva ed impregiudicata la facoltà in capo ai possessori di immobili abitativi concessi in locazione a canone concordato negli anni scorsi, in presenza di un contratto ancora in corso di validità nel 2009, di sottoporre ad eventuale asseverazione il contratto medesimo alle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori

firmatarie del vigente accordo territoriale di cui sopra, le quali certificano la conformità alle condizioni stabilite dall’accordo medesimo, con possibilità in tal caso di godere eventualmente della predetta aliquota agevolata in ragione del 3‰;

 

0,1 per mille           per i fabbricati abitativi e rispettive pertinenze concessi in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n° 431, a titolo di abitazione principale ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 8/02/20079 in caso di sospensione dell’esecuzione di provvedimenti di rilascio per finita locazione (conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore ad € 27.000,00.-, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, eventualmente anche con figli fiscalmente a carico, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza).

 

Esenti ICI               gli alloggi regolarmente assegnati dagli A.T.E.R. - Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex I.A.C.P.), con

ex D.L. 93/08         applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 per mille per gli alloggi non assegnati, in considerazione delle condizioni di forte tensione abitativa e di particolare dinamica sociale esistenti sul territorio comunale, così come auspicato dalla Prefettura di Gorizia con nota prot. n° 12B-2/20050002456-Gab. dd. 24/06/2005 in relazione al persistere di problemi abitativi rilevati in loco;

 

4,0 per mille           per le aree fabbricabili acquistate nel corso del 2010, ubicate nella zona industriale ed artigianale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti. L’aliquota è applicabile per un periodo massimo di due anni dall’acquisto dell’area e, entro tale periodo, si applica anche all’eventuale fabbricato realizzato sull’area medesima. Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il sussistere delle condizioni previste per l’applicazione dell’aliquota agevolata, con indicazione dell’area fabbricabile che ne beneficia, della percentuale di possesso e dell’inizio di possesso. Tale comunicazione verrà effettuata entro 60 giorni dall’inizio di possesso dell’area fabbricabile e comunque non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificato il sussistere delle condizioni previste per poter beneficiare dell’aliquota agevolata;

 

4,0 per mille           per gli impianti realizzati su aree comunali concesse in diritto di superficie;

 

9,0 per mille           per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

7,0 per mille           per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli).