Comune di Monfalcone

Provincia di Gorizia

 

N. verbale: 4

N. delibera: 7

 

 

 

 

Estratto del Processo Verbale delle deliberazioni adottate dal CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 14 febbraio 2008

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2008. (Serv. 8 U.O. 2)

 

omissis …

IL CONSIGLIO COMUNALE

… omissis …

DELIBERA

 

1) di approvare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse ed in conformità alle linee di indirizzo programmatico e di politica economico.finanziaria definite dall’Ente, le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2008:

-           l'aliquota pari al 4,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, residente nel comune, comprese le eventuali pertinenze;

-           l’aliquota pari al 4,5 per mille per l’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti ed affini di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, comprese le eventuali pertinenze;

-           l’aliquota pari al 4,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, comprese le eventuali pertinenze;

-           3,0 per mille, per i fabbricati abitativi e rispettive pertinenze concessi in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n° 431, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale, con contratti sottoscritti con l’assistenza e la controfirma delle organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del vigente accordo territoriale su base locale, le quali certificano la conformità alle condizioni stabilite dallo stesso accordo ovvero, alternativamente, in mancanza di assistenza da parte delle predette organizzazioni, con l’obbligo di produrre all’Ufficio Tributi comunale, in sede dichiarativa e prima del versamento, unitamente ad una copia del contratto sottoscritto, copia semplice della planimetria del fabbricato che forma oggetto di locazione ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) ex DPR n° 445/2000, attestante contestualmente l’evidenza della superficie netta di calpestìo espressa in metri quadrati, la conformità dell’atto alle condizioni previste dal predetto accordo territoriale siglato fra le parti sociali e il contenimento del canone pattuito entro il limite di euro 4,50 / mq mensili compreso;

-           4,5 per mille, per i fabbricati abitativi e rispettive pertinenze concessi in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n° 431, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale, con contratti sottoscritti senza l’assistenza e la controfirma delle organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del vigente accordo territoriale su base locale. Anche in questo caso, permane l’obbligo di produrre all’Ufficio Tributi comunale, in sede dichiarativa e prima del versamento, unitamente ad una copia del contratto sottoscritto, copia semplice della planimetria del fabbricato che  forma oggetto di locazione ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) ex DPR n° 445/2000, attestante contestualmente l’evidenza della superficie netta di calpestìo espressa in metri quadrati, la conformità dell’atto alle condizioni previste dal predetto accordo territoriale siglato fra le parti sociali e il contenimento del canone pattuito in misura compresa fra euro 4,51 / mq mensili e il limite massimo di euro 6,00 / mq mensili incluso; analoga aliquota continuerà ad essere applicata nei confronti di quei proprietari che in passato abbiano trasmesso all’Ufficio Tributi comunale, in sede di dichiarazione o comunicazione ICI, copia di contratto di locazione non ancora scaduto alla data del 31/12/2007, a canone concordato senza l’assistenza delle suddette organizzazioni firmatarie dell’accordo.

Ove il canone pattuito contrattualmente superi il limite massimo di euro 6,00 / mq mensili stabilito dal citato accordo territoriale, nel mancato rispetto dello stesso e quindi del disposto di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n° 431/98, l’unità immobiliare in questione sarà assoggettata all’aliquota ordinaria del 7‰.

Rimane salva ed impregiudicata la facoltà in capo ai possessori di immobili abitativi concessi in locazione a canone concordato negli anni scorsi, in presenza di un contratto ancora in corso di validità nel 2008, di sottoporre ad eventuale asseverazione il contratto medesimo alle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del vigente accordo territoriale di cui sopra, le quali certificano la conformità alle condizioni stabilite dall’accordo medesimo, con possibilità in tal caso di godere eventualmente della predetta aliquota agevolata in ragione del 3‰;

-           0,1 per mille, per i fabbricati abitativi e rispettive pertinenze concessi in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n° 431, a titolo di abitazione principale ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 8/02/2007 n° 9 in caso di sospensione dell’esecuzione di provvedimenti di rilascio per finita locazione (conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore ad € 27.000,00.-, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, eventualmente anche con figli fiscalmente a carico, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza).

-           l’aliquota pari al 4,0 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli A.T.E.R. - Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex I.A.C.P.), con applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 per mille per gli alloggi non assegnati, in considerazione delle condizioni di forte tensione abitativa e di particolare dinamica sociale esistenti sul territorio comunale, così come auspicato dalla Prefettura di Gorizia con nota prot. n° 12B-2/20050002456-Gab. dd. 24/06/2005 in relazione al persistere di problemi abitativi rilevati in loco;

-          l'aliquota pari al 4,0 per mille per le aree fabbricabili acquistate nel corso del 2008, ubicate nella zona industriale ed artigianale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.
L’aliquota è applicabile per un periodo massimo di due anni dall’acquisto dell’area e, entro tale periodo, si applica anche all’eventuale fabbricato realizzato sull’area medesima.

Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il sussistere delle condizioni previste per l’applicazione dell’aliquota agevolata, con indicazione dell’area fabbricabile che ne beneficia, della percentuale di possesso e dell’inizio di possesso.

Tale comunicazione verrà effettuata entro 60 giorni dall’inizio di possesso dell’area fabbricabile e comunque non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificato il sussistere delle condizioni previste per poter beneficiare dell’aliquota agevolata;

-          l’aliquota pari al 4,0 per mille per gli impianti realizzati su aree comunali concesse in diritto di superficie;

-           l’aliquota pari al 9,0 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

-           l’aliquota pari al 7,0 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli);

2) di fissare in Euro 114,00.- la detrazione ordinaria ex art. 8, comma 2, del D. Lgs. 504/92, prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo nonché, in via di assimilazione ope legis, per le unità abitative regolarmente assegnate dall’A.T.E.R. (ex I.A.C.P.) ovvero per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per la casa coniugale in ragione della quota di possesso che risulta in capo sia al coniuge assegnatario che al coniuge non assegnatario in caso di separazione legale o annullamento degli effetti del matrimonio a condizione che quest’ultimo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un diverso immobile destinato ad abitazione principale sul territorio comunale (art. 1, comma 6, della Legge 24/12/2007 n° 244 - finanziaria 2008) e, in relazione alle fattispecie di assimilazione previste dal regolamento comunale in materia di ICI, in particolare, per l’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti ed affini di primo grado che la utilizzano come abitazione principale nonché per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in casa di riposo o istituto sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di prevedere una detrazione pari ad Euro 312,00.- ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D. Lgs. n° 504/92 in situazioni di disagio socio – economico, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, nel caso in cui chi possiede a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione l'unità direttamente adibita ad abitazione principale:

- non possieda altri immobili soggetti all' I.C.I., al di fuori delle unità immobiliari che sono
considerate pertinenze;

- l'abitazione posseduta non sia di lusso, ai sensi del D.M. 04/12/1961 e del D.M. 02/08/1969;

- rientri in uno dei seguenti tre casi:

A)     sia assistito dal Comune nei modi previsti dalla legge;

B)     il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), riferito al soggetto passivo  ed al  suo  nucleo  familiare  anagrafico  sia  pari  o   inferiore  ad  Euro 16.850,00.-, a seguito dell'adeguamento del precedente limite sulla base dell'andamento dell'inflazione; tale limite è elevato ad Euro 21.691,18.-, nel caso di nuclei composti al massimo da due componenti, ove l'eventuale differenza fra l'I.S.E.E.      calcolato ed il predetto importo di Euro 16.850,00.- sia imputabile esclusivamente al valore ai fini ICI dell'abitazione principale;

C)     nel proprio nucleo familiare conviva una persona disabile non autosufficiente con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), riferito al nucleo familiare, pari o inferiore al limite massimo di Euro 21.691,18.-, stabilito dall'art. 32 della L.R. 10/98 e dal suo Regolamento di attuazione e loro modifiche ed integrazioni.

Per aver diritto alla suddetta detrazione gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice a questo Comune, allegando ogni documentazione necessaria alla valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti, entro il 30 novembre 2008.

Il Servizio Comunale di Assistenza trasmetterà un elenco dei nominativi delle persone che possiedono i requisiti di cui al sopracitato caso A).

L'Ufficio Tributi, dopo aver esaminato le sopracitate domande, informerà gli interessati della maggior detrazione concessa, che avrà effetto soltanto per l'anno in corso, invitandoli, nel contempo, a presentare la documentazione necessaria per effettuare il calcolo dell'I.C.I. dovuta e fornendo loro l'assistenza e la consulenza necessaria.

Nel caso in cui l'acconto dell'I.C.I. sia stato versato senza tener conto della maggiore detrazione concessa, sarà possibile effettuare il conguaglio con il versamento del saldo di dicembre;       

4) di applicare l’ulteriore detrazione (non superiore ad Euro 200,00) pari all’1,33 per mille della base imponibile dell’abitazione principale e sue pertinenze (in linea con quanto chiarificato dalla Risoluzione n° 1/DPF del Ministero dell’Economia e Finanze dd. 31/01/2008), con l’esclusione degli immobili abitativi di categoria catastale A1, A8 e A9, introdotta dall’art. 1, comma 5, della Legge 24/12/2007 n° 244 (finanziaria 2008), istitutivo del comma 2-bis e del comma 2-ter all’art. 8 del D. Lgs. n° 504/92, dando atto che il minor gettito ICI derivante da tale detrazione aggiuntiva verrà rimborsato con apposito trasferimento compensativo erariale con oneri a carico del bilancio dello Stato, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 7, della citata Legge 24/12/2007 n° 244 (finanziaria 2008), per il tramite della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

5) di dare atto altresì che la detrazione aggiuntiva dell’1,33 per mille di cui al punto 4) si estende anche alle fattispecie di assimilazione all'abitazione principale che operano esclusivamente per legge, di cui alle premesse, in conformità alla ratio dell'intervento legislativo in seno alla Finanziaria 2008 ed altresì all'indirizzo interpretativo delineato dal Ministero dell'Economia e Finanza di cui sopra;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.11.12.03 n. 21 e successive modificazioni.