Comune di Monfalcone

Provincia di Gorizia

 

N. verbale: 7

N. delibera: 15

 

 

 

 

Estratto del Processo Verbale delle deliberazioni adottate dal CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 19 febbraio 2007:

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2007.

 


…omississ…

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse ed in conformità alle linee di indirizzo programmatico e di politica economico finanziaria definite dall’Ente, le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2007:

-           l'aliquota pari al 4,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, residente nel comune, comprese le eventuali pertinenze;  

-           l’aliquota pari al 4,5 per mille per l’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti ed affini di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

-           l’aliquota pari al 4,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, comprese le eventuali pertinenze;

-           l’aliquota pari al 4,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione, comprese le eventuali pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (locazioni a canone “concordato”);

-           l’aliquota pari al 4,0 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli A.T.E.R. - Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex I.A.C.P.), con applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 per mille per gli alloggi non assegnati, in considerazione delle condizioni di forte tensione abitativa e di particolare dinamica sociale esistenti sul territorio comunale;

-           l'aliquota pari al 4,0 per mille per le aree fabbricabili acquistate nel corso del 2007, ubicate nella zona industriale ed artigianale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.
L’aliquota è applicabile per un periodo massimo di due anni dall’acquisto dell’area e, entro tale periodo, si applica anche all’eventuale fabbricato realizzato sull’area medesima.

        Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il sussistere delle condizioni previste per l’applicazione dell’aliquota agevolata, con indicazione dell’area fabbricabile che ne beneficia, della percentuale di possesso e dell’inizio di possesso.

        Tale comunicazione verrà effettuata entro 60 giorni dall’inizio di possesso dell’area fabbricabile e comunque non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificato il sussistere delle condizioni previste per poter beneficiare dell’aliquota agevolata.

-           l’aliquota pari al 4,0 per mille per gli impianti realizzati su aree comunali concesse in diritto di superficie;

-           l’aliquota pari al 9,0 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

-           l’aliquota pari al 7,0 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli);

2) di fissare in Euro 114,00.- la detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per quelle regolarmente assegnate dall’A.T.E.R. (ex I.A.C.P.) ovvero per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3) di prevedere una detrazione di Euro 312,00.- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, nel caso in cui chi possiede a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione l'unità direttamente adibita ad abitazione principale:

      - non possieda altri immobili soggetti all' I.C.I., al di fuori delle unità immobiliari che sono
   considerate pertinenze;

      - l'abitazione posseduta non sia di lusso, ai sensi del D.M. 04/12/1961 e del D.M. 02/08/1969;

      - rientri in uno dei seguenti tre casi:

A) sia assistito dal Comune nei modi previsti dalla legge;

B) il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), riferito al
              soggetto passivo ed al suo nucleo familiare anagrafico sia pari o inferiore ad
              Euro 16.850,00.-,     tale limite è elevato ad Euro 21.691,18.-, nel caso di
              nuclei composti al massimo da due componenti, ove l'eventuale differenza fra l'I.S.E.E.
              calcolato ed il predetto importo di Euro 16.850,00.- sia imputabile esclusivamente al  valore ai fini ICI dell'abitazione principale;

C) nel proprio nucleo familiare conviva una persona disabile non autosufficiente con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), riferito al nucleo familiare, pari o inferiore al limite massimo di Euro 21.691,18.-, stabilito dall'art. 32 della L.R. 10/98 e dal suo Regolamento di attuazione.   

      Per aver diritto alla suddetta detrazione gli interessati dovranno presentare domanda in carta
           semplice a questo Comune, allegando ogni documentazione necessaria alla valutazione della
           sussistenza dei requisiti richiesti, entro il 30 novembre 2007.

      Il Servizio Comunale di Assistenza trasmetterà un elenco dei nominativi delle persone che
           possiedono i requisiti di cui al sopracitato caso A).

      L'Ufficio Tributi, dopo aver esaminato le sopracitate domande, informerà gli interessati della
           maggior detrazione concessa, che avrà effetto soltanto per l'anno in corso, invitandoli, nel
           contempo, a presentare la documentazione necessaria per effettuare il calcolo dell'I.C.I.
           dovuta e fornendo loro l'assistenza e la consulenza necessaria.

            Nel caso in cui l'acconto dell'I.C.I. sia stato versato senza tener conto della maggiore
            detrazione concessa, sarà possibile effettuare il conguaglio con il versamento del saldo di
            dicembre.

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n° 17/04 con 19 voti favorevoli,  palesemente espressi da 19 consiglieri presenti e votanti essendo nel frattempo uscito il consigliere Barbara Zilli


 

 

Letto, approvato e sottoscritto.

                               Il Presidente:                                             Il Segretario Generale:

                            Marco GHINELLI                                           Antonio DE STEFANO

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 febbraio 2007 al 10 marzo 2007.

Durante il detto periodo non sono pervenuti reclami o denunzie avverso la stessa.

Data:                                                                                                                        Il Responsabile:    

 

 

 

 

Divenuta esecutiva immediatamente ai sensi dell'art. 17, comma 12,  L.R. 17/2004

 

Data: 23 febbraio 2007                                        Il Segretario Generale:   Antonio DE STEFANO