Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
N. verbale: 91 N. delibera: 553 |
|
|
Estratto del Processo Verbale delle deliberazioni adottate dalla GIUNTA COMUNALE nella seduta del 15 dicembre 2005
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2006.
…omissis…
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse ed in conformità alle linee di indirizzo programmatico e di politica economico.finanziaria definite dall’Ente, le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2006:
- l'aliquota pari al 5,0 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, residente nel comune, comprese le eventuali pertinenze;
- l’aliquota pari al 5,0 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, comprese le eventuali pertinenze;
- l’aliquota pari al 5,0 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione, comprese le eventuali pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (locazioni a canone “concordato”);
- l’aliquota pari al 4,0 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli A.T.E.R. - Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex I.A.C.P.), con applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 per mille per gli alloggi non assegnati, in considerazione delle condizioni di forte tensione abitativa e di particolare dinamica sociale esistenti sul territorio comunale;
- l'aliquota pari al 4,0 per mille per le aree fabbricabili acquistate nel corso del 2006, ubicate nella zona industriale ed artigianale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.
L’aliquota è applicabile per un periodo massimo di due anni dall’acquisto dell’area e, entro tale periodo, si applica anche all’eventuale fabbricato realizzato sull’area medesima.
Tale comunicazione verrà effettuata entro 60 giorni dall’inizio di possesso dell’area fabbricabile e comunque non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificato il sussistere delle condizioni previste per poter beneficiare dell’aliquota agevolata.
- l’aliquota pari al 4,0 per mille per gli impianti realizzati su aree comunali concesse in diritto di superficie;
- l’aliquota pari al 9,0 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
- l’aliquota pari al 7,0 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli);
2) di fissare in Euro 114,00.- la detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per quelle regolarmente assegnate dall’A.T.E.R. (ex I.A.C.P.) ovvero per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3) di prevedere una detrazione di Euro 312,00.- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, nel caso in cui chi possiede a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione l'unità direttamente adibita ad abitazione principale:
- non possieda altri immobili soggetti all' I.C.I., al di fuori delle unità immobiliari che sono
considerate pertinenze;
- l'abitazione posseduta non sia di lusso, ai sensi del D.M. 04/12/1961 e del D.M. 02/08/1969;
- rientri in uno dei seguenti tre casi:
A) sia assistito dal Comune nei modi previsti dalla legge;
B) il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), riferito al
soggetto passivo ed al suo nucleo familiare anagrafico sia pari o inferiore ad
Euro 16.850,00.-, a seguito dell'adeguamento del precedente limite sulla base
dell'andamento dell'inflazione; tale limite è elevato ad Euro 21.691,18.-, nel caso di
nuclei composti al massimo da due componenti, ove l'eventuale differenza fra l'I.S.E.E.
calcolato ed il predetto importo di Euro 16.850,00.- sia imputabile esclusivamente al valore ai fini ICI dell'abitazione principale;
C) nel proprio nucleo familiare conviva una persona disabile non autosufficiente con indicatore
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), riferito al nucleo familiare, pari o
inferiore al limite massimo di Euro 21.691,18.-, stabilito dall'art. 32 della L.R. 10/98 e dal
suo Regolamento di attuazione.
Per aver diritto alla suddetta detrazione gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice a questo Comune, allegando ogni documentazione necessaria alla valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti, entro il 30 novembre 2006.
Il Servizio Comunale di Assistenza trasmetterà un elenco dei nominativi delle persone che possiedono i requisiti di cui al sopracitato caso A).
L'Ufficio Tributi, dopo aver esaminato le sopracitate domande, informerà gli interessati della maggior detrazione concessa, che avrà effetto soltanto per l'anno in corso, invitandoli, nel contempo, a presentare la documentazione necessaria per effettuare il calcolo dell'I.C.I. dovuta e fornendo loro l'assistenza e la consulenza necessaria.
Nel caso in cui l'acconto dell'I.C.I. sia stato versato senza tener conto della maggiore detrazione concessa, sarà possibile effettuare il conguaglio con il versamento del saldo di dicembre.
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n° 17/04, a voti unanimi palesemente espressi.