Rif. n. 13532/2005
Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
N. verbale: 14 N. delibera: 74 |
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Estratto del Processo Verbale delle deliberazioni adottate dalla GIUNTA COMUNALE nella seduta del 17 febbraio 2005
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per il 2005. (Serv. 3 U.O. 3)
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in materia di I.C.I.;
Visti gli articoli 6 e 8 del D.Lgs. 504/92 che stabiliscono i criteri per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n° 448 (finanziaria 2002), secondo cui il termine per deliberare le tariffe e l’aliquota d’imposta per i tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto il Decreto – Legge 30/12/2004 n° 314, con il quale è stato prorogato al 28/02/2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005;
Preso atto che secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 51 della legge regionale 26 febbraio 2001, n° 4, come sostituito dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2002, n° 3, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 degli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia è fissato al 21 febbraio 2005, stante l'avvenuta approvazione della L.R. 23/12/2004 n° 99 (finanziaria regionale 2005);
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ I.C.I.;
Ravvisato che con deliberazione CIPE del 13 novembre 2003 il Comune di Monfalcone è stato inserito nell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa;
Considerato che l’art. 2, commi 3 e 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede che i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, delle aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione degli alloggi a titolo di abitazione principale con canoni “concordati”, con le modalità prevista dal comma 3, dello stesso articolo e che i comuni riconosciuti ad alta tensione abitativa possono derogare al limite massimo di aliquota, in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Ritenuto opportuno disporre la diminuzione dell’aliquota prevista per l’abitazione principale dal 5,5 per mille al 5,0 per mille, in considerazione dell’obiettivo di ridurre la pressione fiscale sull’abitazione principale e quindi della necessità di favorire il trattamento tributario di quest'ultima;
Ritenuto di assoggettare alla medesima aliquota del 5,0 per mille, anche le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998 n° 431 (locazioni a canone "concordato"), altresì, quelle adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, comprese le eventuali pertinenze.
Considerato che in relazione al perseguimento delle linee generali di indirizzo programmatico e di governo in materia di politica economico - finanziaria dell’Amministrazione e all'esigenza di garantire il permanere degli equilibri economico – finanziari per il 2005, nonché per l’intero triennio 2005-2007, si rende indispensabile ed opportuno prevedere, in concomitanza con la diminuzione dell'aliquota ICI prevista per l'abitazione principale, l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura massima consentita in ragione dello 0,1% a valere dal 1° gennaio 2005;
Ravvisata l’esigenza, inoltre, di confermare tutte le aliquote ICI diverse da quella prevista per l’abitazione principale e relative fattispecie assimilate, già in vigore per l’anno d’imposta 2004, ivi compresa l’aliquota massima del 9 per mille introdotta nel 2004 a seguito del riconoscimento dello stato di alta tensione abitativa per gli immobili ad uso abitativo non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 3 e 4, della L. 431/98);
Ritenuto inoltre di confermare in Euro 114,00.- la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, comprese quelle regolarmente assegnate dall’A.T.E.R. e quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
Ritenuto di confermare in Euro 312,00.-, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 504/92 e dell’art. 58 del D. Lgs. 446/97, la detrazione prevista per l'abitazione principale, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di disagio economico-sociale;
Rilevata l’opportunità di introdurre ed applicare in maniera omogenea, alla stessa stregua di altre prestazioni o servizi agevolati, i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono l’accesso al beneficio della maggiore detrazione ICI di Euro 312,00.- , applicando il disposto di cui al D. Lgs. 31/03/1998 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al vigente Regolamento comunale applicativo dell’I.S.E.E., di cui alla deliberazione consiliare n° 3/15 dd. 6/03/2003.
Atteso che nella determinazione delle aliquote e della misura delle detrazioni si è tenuto conto dei programmi dell'amministrazione, dell'andamento della spesa e delle altre poste di entrata, in modo da consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio con un gettito derivante dall'ICI relativo all’anno d’imposta 2005, pari ad Euro 7.340.000,00.
Vista la bozza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007, in relazione alle linee di indirizzo di politica economica e finanziaria per il 2005 e per il prossimo triennio;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 costituente il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Ritenuto di assumere il presente atto con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n° 17/04, in considerazione della decorrenza temporale delle aliquote e delle detrazioni d’imposta da approvare;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Dirigente del servizio proponente, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1) le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2005:
- l'aliquota pari al 5,0 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, residente nel comune, comprese le eventuali pertinenze;
- l’aliquota pari al 5,0 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, comprese le eventuali pertinenze;
- l’aliquota pari al 5,0 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione, comprese le eventuali pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (locazioni a canone “concordato”);
- l’aliquota pari al 4 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (A.T.E.R.), con applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 per mille per gli alloggi non assegnati;
- l'aliquota pari al 4 per mille per le aree fabbricabili acquistate nel corso del 2005, ubicate nella zona industriale ed artigianale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.
L’aliquota è applicabile per un periodo massimo di due anni dall’acquisto dell’area e, entro tale periodo, si applica anche all’eventuale fabbricato realizzato sull’area medesima.
Tale comunicazione verrà effettuata entro 60 giorni dall’inizio di possesso dell’area fabbricabile e comunque non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificato il sussistere delle condizioni previste per poter beneficiare dell’aliquota agevolata.
- l’aliquota pari al 4 per mille per gli impianti realizzati su aree comunali concesse in diritto di superficie;
- l’aliquota pari al 9 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
- l’aliquota pari al 7 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli);
2) di fissare in Euro 114,00.- la detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per quelle regolarmente assegnate dall’A.T.E.R. ovvero per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3) di prevedere una detrazione di Euro 312,00.- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, nel caso in cui chi possiede a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione l'unità direttamente adibita ad abitazione principale:
- non possieda altri immobili soggetti all' I.C.I., al di fuori delle unità immobiliari che sono
considerate pertinenze;
- l'abitazione posseduta non sia di lusso, ai sensi del D.M. 04/12/1961 e del D.M. 02/08/1969;
- rientri in uno dei seguenti tre casi:
A) sia assistito dal Comune nei modi previsti dalla legge;
B) il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), riferito al soggetto passivo ed al suo nucleo familiare anagrafico sia pari o inferiore ad Euro 16.500,00.-; tale limite è elevato ad Euro 21.691,18.-, nel caso di nuclei composti al massimo da due componenti, ove l'eventuale differenza fra l'I.S.E.E. calcolato ed il predetto importo di Euro 16.500,00.- sia imputabile esclusivamente al valore ai fini ICI dell'abitazione principale;
C) nel proprio nucleo familiare conviva una persona disabile non autosufficiente con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), riferito al nucleo familiare, pari o inferiore al limite massimo di Euro 21.691,18.-, stabilito dall'art. 32 della L.R. 10/98 e dal suo Regolamento di attuazione.
Per aver diritto alla suddetta detrazione gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice a questo Comune, allegando ogni documentazione necessaria alla valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti, entro il 30 novembre 2005.
Il Servizio Comunale di Assistenza trasmetterà un elenco dei nominativi delle persone che possiedono i requisiti di cui al sopracitato caso A).
L'Ufficio Tributi, dopo aver esaminato le sopracitate domande, informerà gli interessati della maggior detrazione concessa, che avrà effetto soltanto per l'anno in corso, invitandoli, nel contempo, a presentare la documentazione necessaria per effettuare il calcolo dell'I.C.I. dovuta e fornendo loro l'assistenza e la consulenza necessaria.
Nel caso in cui l'acconto dell'I.C.I. sia stato versato senza tener conto della maggiore detrazione concessa, sarà possibile effettuare il conguaglio con il versamento del saldo di dicembre.
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n° 17/04, a voti unanimi palesemente espressi.