“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 2 DEL 13.2.2008 ADOTTATA DAL COMUNE DI FARRA D’ISONZO (PROVINCIA DI GORIZIA) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA
IL CONSIGLIO COMUNALE
“omissis”
DELIBERA
1. di confermare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno d’imposta 2008, secondo le seguenti modalità:
§ Aliquota del 5 (cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze;
§ Aliquota del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per gli altri immobili, fabbricati e terreni, che viene a coincidere con l’aliquota ordinaria;
§ L’aliquota del 7 (sette) per mille per le aree fabbricabili;
§ L’aliquota del 7 (sette) per mille, per le unità immobiliari destinate ad abitazione diversa dalla principale, che risultino nel corso dell’anno non locate (sfitte) intendendosi tali anche quelle “possedute in aggiunta all’abitazione principale”.
di confermare la detrazione per l’abitazione principale per l’anno
di prendere atto di quanto stabilito all’art. 1 comma 5 della L.244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) con cui all’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
a) «2 bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».
b) «2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A7,A8 e A9 ».
2. di confermare l’aumento della detrazione da Euro 103,29 ad Euro 130,00.= (centotrenta), per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. sempre che l’abitazione posseduta non sia di categoria catastale A/7 - A/8 e A/9 e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:
a) Persone assistite dal Servizio Sociale Comunale nei modi previsti dalla Legge;
b) Reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore ad Euro 7.000,00.= lordi annui, per le famiglie composte di una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte Euro 3.000,00.= per ogni ulteriore componente il nucleo familiare);
c) Nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore ad Euro 20.900,00 per i nuclei con una persona, 27.400,00 Euro con due persone, 34.000,00 Euro con tre persone, per ogni ulteriore componente si aggiungono Euro 3.000,00.=.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione di cui sopra, il contribuente deve presentare richiesta, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dal comune, entro il 16 giugno 2008 (data di scadenza per il versamento dell’acconto).
3. di modificare per l’anno d’imposta 2008, i valori delle aree fabbricabili, di cui all’articolo 5, comma 5, del Regolamento Comunale, con i valori di seguito riportati:
ZONA OMOGENEA |
TIPO DI INTERVENTO |
VALUTAZIONE AL METRO QUADRATO |
- Zona omogenea B/2 |
diretto |
Euro 70,00 |
- Zona omogenea B/3 |
inedificabile |
Euro 18,00 |
- Zona omogenea C |
indiretto |
Euro 50,00 |
- Zona omogenea D/2 |
indiretto |
Euro 25,00 |
- Zona omogenea HD/3 |
diretto |
Euro 35,00 |
“omissis”