ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 2 DEL 15.2.2007 ADOTTATA DAL COMUNE DI FARRA D’ISONZO (PROVINCIA DI GORIZIA) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA
IL CONSIGLIO COMUNALE
“omissis”
DELIBERA
1. di rideterminare i profili applicativi per l’anno d’imposta 2007, con l’introduzione di aliquote differenziate dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), secondo le seguenti modalità:
§ Aliquota del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per gli altri immobili, fabbricati e terreni, che viene a coincidere con l’aliquota ordinaria;
2. di confermare la detrazione per l’abitazione principale per l’anno
3. di confermare l’aumento della detrazione da Euro 103,29 ad Euro 130,00.= (centotrenta), per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. sempre che l’abitazione posseduta non sia di categoria catastale A/7 - A/8 e A/9 e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:
a) Persone assistite dal Servizio Sociale Comunale nei modi previsti dalla Legge;
b) Reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore ad Euro 7.000,00.= lordi annui, per le famiglie composte di una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte Euro 3.000,00.= per ogni ulteriore componente il nucleo familiare);
c) Nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore ad Euro 20.900,00 per i nuclei con una persona, 27.400,00 Euro con due persone, 34.000,00 Euro con tre persone, per ogni ulteriore componente si aggiungono Euro 3.000,00.=.
I criteri applicativi della direttiva prevedono che il contribuente presenti al “Servizio Tributi” la documentazione comprovante il percepimento dei redditi in misura non superiore al limite sopra stabilito o un’autocertificazione (L. 15 maggio 1997, n. 127, D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403) attestante il possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di cui sopra.
4. di confermare per l’anno d’imposta 2007, al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con i contribuenti, per zone omogenee esplicitamente individuate in base alla classificazione del Piano Regolatore Generale vigente, i valori venali delle aree fabbricabili, secondo i valori fissati dalla deliberazione giuntale n. 14 dd. 26.3.2001 come di seguito riportati:
- Zona omogenea C Euro 28,40.=
- Zona omogenea D/2 Euro 12,91.=
- Zona omogenea HD/2 Euro 20,66.=
“omissis”