Ai sensi del D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24/07/2008, n. 126, non è più dovuto il versamento dell’ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica – L. 27/12/2006 n. 296, art. 1, comma 173, lettera "b") oltre che per le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi delle normative vigenti:

L'esenzione si applica anche a cantine, box, posti macchina coperti e scoperti (cat. catastali C/2-C/6-C/7) che costituiscano pertinenza di un'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto, purché vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale anche se in quota parte e l'utilizzo avvenga:

Con risoluzione n. 1/DF dd. 04.03.09, il Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze, ha definitivamente chiarito il perimetro di applicazione dell’esenzione restringendolo ai soli casi sopra riportati.

Pertanto, gli immobili locati con contratto agevolato (L. n. 431/98) ed eventuali altri casi non contemplati dalle specifiche situazioni indicate dalla risoluzione ministeriale, non possono beneficiare dell'esenzione.

 

  • gli immobili A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze. Ad essi si applicano l’aliquota ridotta del 5,5 per mille e le detrazioni per abitazione principale previste dal vigente Regolamento Comunale;
  • le abitazioni locate a canone agevolato ai sensi della L. 431/1998 (aliquota del 5,5 per mille senza detrazione);
  • le abitazioni a disposizione o locate con contratto non agevolato (aliquota del 7 per mille);
  • le abitazioni a disposizione dei residenti all’Estero (iscritti A.I.R.E. - aliquota del 7 per mille e detrazione);
  • gli altri immobili (negozi, uffici, capannoni, etc. - aliquota del 7 per mille);
  • le aree fabbricabili (aliquota del 7 per mille).
  • Possono beneficiare di una maggiore detrazione pari a € 258,23, anziché € 103,30 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed in relazione al periodo ed alla quota di possesso, i contribuenti che presentino i requisiti descritti all'articolo 17 del Regolamento ICI.

    La maggiore detrazione è usufruibile fino alla concorrenza dell'imposta e l'eventuale eccedenza non dà diritto a rimborso.

    I contribuenti interessati ad ottenere la maggiore detrazione dovranno presentare domanda su apposito modulo, entro il termine perentorio del 30 novembre di ciascun anno di competenza, corredata dall'attestazione I.S.E.E. rilasciata da un CAAF o da altro Ente autorizzato e riferita al reddito dell'anno precedente alla domanda.

    Per i fabbricati in cui sussistano congiuntamente le condizioni di inagibilità o inabitabilità e l'assenza di utilizzo è applicabile una riduzione del 50% dell'imposta presentando apposita documentazione all'Ufficio tributi.
    Si precisa che l'inagibilità o l'inabitabilità dell'immobile deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante o fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e deve essere opportunamente certificata. Per maggiore chiarezza consultare l'articolo 4 del Regolamento ICI.

    L'imposta si paga per l'anno di competenza e i versamenti devono essere effettuati secondo le seguenti scadenze:

    acconto (50% dell'imposta dovuta) oppure versamento in unica soluzione: entro il 16 giugno dell'anno di competenza;

    saldo (differenza fra totale imposta dovuta e acconto versato): dal 1° al 16 dicembre;

    ATTENZIONE
    Ai sensi dell'art 6 comma 8 del Decreto Legge 31.5.1994 n. 330 convertito con modificazioni nella Legge 27 luglio 1994 n. 473 il pagamento di ritenute alla fonte di imposte di tasse e contributi erariali regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

    Non va effettuato alcun versamento se l'importo totale dovuto per l’intero anno di imposta è inferiore a € 2,00.

    Per le parti comuni del condominio il versamento deve essere effettuato dall'Amministratore del Condominio.
    Per gli immobili siti nel Comune di Gorizia il versamento deve essere effettuato utilizzando l'apposito bollettino sul c/c postale n°000011255593 (obbligatorio utilizzare 12 cifre) presso: