COMUNE DI GORIZIA
Delibera n. 48 del 19 dicembre 2005
OGGETTO
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).
Con decorrenza 01/01/2006 viene modificato l'articolo 21 del regolamento comunale ICI introducendo nuove categorie di contribuenti che hanno diritto ad una maggiore detrazione sull'abitazione principale pari a € 258,23 anziché 103,30. Esse sono:
1. Persone sole o riunite in nuclei familiari che dispongono di un indicatore I.S.E.E. non superiore a € 7.000,00;
2. Nuclei familiari con presenza di invalidi al 100%, con esclusione del reddito derivante dall’immobile di residenza e relative pertinenze, a condizione che le persone appartenenti al nucleo familiare medesimo non siano proprietarie di altri fabbricati, anche se locati;
3. Persone assistite economicamente dal Comune;
4. pensionati ultra-sessantacinquenni riuniti in nuclei familiari che dispongono di un indicatore I.S.E.E. non superiore a € 8.000,00;
5. pensionati ultra-sessantacinquenni, ricoverati in casa di riposo, che dispongono di un indicatore I.S.E.E. non superiore a € 8.000,00 a condizione che l’unica abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale non risulti locata o concessa in comodato gratuito, né risulti oggetto di diritto di abitazione concesso a terzi;
6. famiglie con figli frequentanti gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado (asilo nido, scuola materna, scuola elementare, istituti di scuola media inferiore e superiore, università) che dispongono di un indicatore I.S.E.E. non superiore a € 12.000,00.
La maggiore detrazione è usufruibile fino alla concorrenza dell’imposta.
L’eventuale eccedenza non da diritto al rimborso.
I contribuenti interessati ad ottenere queste agevolazioni dovranno presentare domanda su apposito modulo, entro il termine perentorio del 30 novembre 2006, corredata dall’attestazione I.S.E.E. rilasciata da un CAAF o da altro Ente autorizzato, riferita al reddito dell’anno precedente alla domanda.
5,5 per mille:
· per l'abitazione principale (esclusi i fabbricati di categoria A10) e le relative pertinenze (fabbricati di categoria C2, C6 e C7) purché non adibite ad uso commerciale;
· per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani residenti in istituti di ricovero o cura e in istituti di detenzione, a condizione che le stesse non siano locate;
· per le unità immobiliari concesse locazione con contratto regolarmente registrato alle condizioni definite negli accordi locali in attuazione alla Legge 431/98 e concertati con le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
· per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado, purché anagraficamente residenti nelle stesse;
· per i soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa.
7 per mille:
· per tutti i fabbricati non rientranti nelle ipotesi precedenti, compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale A10;
· per le aree fabbricabili.