Comune di Gorizia - Delibera n. 357 dd. 28/12/2004
LA GIUNTA COMUNALE
Il D.Lgs. 504/92 all’art. 6 impone l’adozione delle aliquote I.C.I. entro il 31 ottobre di ciascun
anno.
L'art. 31, comma 1 terzo periodo, della Legge 23.12.1998 n. 448 ha spostato il termine per
l'approvazione dei regolamenti, delle tariffe e delle aliquote d'imposta per i tributi locali il cui
termine di scadenza è stabilito contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, al
31.12 di ciascun anno.
Con il D.L. n. 50 dd. 11.03.1997, convertito nella L. 122/97, all’art. 3 è stata ripristinata la
facoltà di prevedere una maggiore detrazione per situazioni di disagio economico – sociale;
Nel Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili sono
stati previsti i casi e le condizioni;
Si fissa per l'anno 2005 la misura della detrazione ordinaria in Euro
103,30 e la misuradella maggiore detrazione differenziata in Euro 258,23 da applicarsi in presenza di determinate
condizioni previste nel Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Si mantiene per l’anno 2005 la diversificazione delle aliquote come segue:
A) aliquota ridotta del 5,5‰:
·
in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietàindivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari classificate nella categoria A
(escluse A/10) direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, purché non adibite a uso commerciale
·
ai fabbricati, non locati, posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani residenti inistituti di ricovero o di cura e in istituti di detenzione considerati quali abitazioni principali sia
ai fini dell’aliquota che della detrazione
·
agli immobili adibiti ad abitazione principale locati alle condizioni definite negli accordi locali·
agli immobili adibiti ad abitazione principale concessi in comodato gratuito·
agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari – ATER,adibiti ad abitazione principale.
Le modalità di applicazione dell'aliquota ridotta e dell'eventuale detrazione spettante sono
disciplinate nell'apposito Regolamento del tributo in esame.
B) aliquota del 7‰
·
per tutti i fabbricati non rientranti nelle ipotesi precedenti, compresi i fabbricati classificatinella categoria A/10;
·
per le aree edificabiliVista la deliberazione giuntale n. 1 dd. 09.01.2004 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2004;
Vista la deliberazione consiliare n. 70 dd. 18.12.2003 di approvazione del bilancio di
previsione 2004 e la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2004/2006;
Visti gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267 dd. 18.08.2000;
Ottenuta l’attestazione del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000;
Considerata la necessità di assumere il presente atto con immediata esecutività, ai sensi
dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, stante l'imminente entrata in vigore delle presenti aliquote e
detrazioni;
D E L I B E R A :
1. di differenziare l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005
secondo la seguente modalità:
A) aliquota ridotta del 5,5‰:
·
in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietàindivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari classificate nella categoria A
(escluse A/10) direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, purché non adibite a uso commerciale
·
ai fabbricati, non locati, posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani residenti inistituti di ricovero o di cura e in istituti di detenzione considerati quali abitazioni principali sia
ai fini dell’aliquota che della detrazione
·
agli immobili adibiti ad abitazione principale locati alle condizioni definite negli accordi locali·
agli immobili adibiti ad abitazione principale concessi in comodato gratuito·
agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari – ATER,adibiti ad abitazione principale.
Le modalità di applicazione dell'aliquota ridotta e dell'eventuale detrazione spettante sono
disciplinate nell'apposito Regolamento del tributo in esame.
B) aliquota del 7‰
·
per tutti i fabbricati non rientranti nelle ipotesi precedenti, compresi i fabbricati classificatinella categoria A/10;
·
per le aree edificabili2. di fissare la detrazione ordinaria in Euro
103,30;3. di fissare la maggiore detrazione in Euro
258,23 da applicarsi a casistiche determinate e megliospecificate nel Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma
19, della L.R. 21/03.