Comune di Gorizia - Delibera n. 357 dd. 28/12/2004

LA GIUNTA COMUNALE

Il D.Lgs. 504/92 all’art. 6 impone l’adozione delle aliquote I.C.I. entro il 31 ottobre di ciascun

anno.

L'art. 31, comma 1 terzo periodo, della Legge 23.12.1998 n. 448 ha spostato il termine per

l'approvazione dei regolamenti, delle tariffe e delle aliquote d'imposta per i tributi locali il cui

termine di scadenza è stabilito contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, al

31.12 di ciascun anno.

Con il D.L. n. 50 dd. 11.03.1997, convertito nella L. 122/97, all’art. 3 è stata ripristinata la

facoltà di prevedere una maggiore detrazione per situazioni di disagio economico – sociale;

Nel Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili sono

stati previsti i casi e le condizioni;

Si fissa per l'anno 2005 la misura della detrazione ordinaria in Euro 103,30 e la misura

della maggiore detrazione differenziata in Euro 258,23 da applicarsi in presenza di determinate

condizioni previste nel Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Si mantiene per l’anno 2005 la diversificazione delle aliquote come segue:

A) aliquota ridotta del 5,5‰:

· in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà

indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari classificate nella categoria A

(escluse A/10) direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze

classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, purché non adibite a uso commerciale

· ai fabbricati, non locati, posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani residenti in

istituti di ricovero o di cura e in istituti di detenzione considerati quali abitazioni principali sia

ai fini dell’aliquota che della detrazione

· agli immobili adibiti ad abitazione principale locati alle condizioni definite negli accordi locali

· agli immobili adibiti ad abitazione principale concessi in comodato gratuito

· agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari – ATER,

adibiti ad abitazione principale.

Le modalità di applicazione dell'aliquota ridotta e dell'eventuale detrazione spettante sono

disciplinate nell'apposito Regolamento del tributo in esame.

B) aliquota del 7‰

· per tutti i fabbricati non rientranti nelle ipotesi precedenti, compresi i fabbricati classificati

nella categoria A/10;

· per le aree edificabili

Vista la deliberazione giuntale n. 1 dd. 09.01.2004 con la quale è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2004;

Vista la deliberazione consiliare n. 70 dd. 18.12.2003 di approvazione del bilancio di

previsione 2004 e la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2004/2006;

Visti gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267 dd. 18.08.2000;

Ottenuta l’attestazione del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile ai

sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000;

Considerata la necessità di assumere il presente atto con immediata esecutività, ai sensi

dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, stante l'imminente entrata in vigore delle presenti aliquote e

detrazioni;

D E L I B E R A :

1. di differenziare l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005

secondo la seguente modalità:

A) aliquota ridotta del 5,5‰:

· in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà

indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari classificate nella categoria A

(escluse A/10) direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze

classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, purché non adibite a uso commerciale

· ai fabbricati, non locati, posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani residenti in

istituti di ricovero o di cura e in istituti di detenzione considerati quali abitazioni principali sia

ai fini dell’aliquota che della detrazione

· agli immobili adibiti ad abitazione principale locati alle condizioni definite negli accordi locali

· agli immobili adibiti ad abitazione principale concessi in comodato gratuito

· agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari – ATER,

adibiti ad abitazione principale.

Le modalità di applicazione dell'aliquota ridotta e dell'eventuale detrazione spettante sono

disciplinate nell'apposito Regolamento del tributo in esame.

B) aliquota del 7‰

· per tutti i fabbricati non rientranti nelle ipotesi precedenti, compresi i fabbricati classificati

nella categoria A/10;

· per le aree edificabili

2. di fissare la detrazione ordinaria in Euro 103,30;

3. di fissare la maggiore detrazione in Euro 258,23 da applicarsi a casistiche determinate e meglio

specificate nel Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma

19, della L.R. 21/03.