RELAZIONE
UFFICIO COMUNE TRIBUTI
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote per l’esercizio d’imposta 2009.
Richiamato l’articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Dato atto che, l’art.1, comma 156 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), modificando l’articolo 6, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione dell’aliquota I.C.I.;
Visto l’art. 1 comma 1, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, che prevede, a decorrere dall’anno d’imposta 2008, l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo d’utilizzo;
Visto altresì, l’articolo 1 comma 7, del D.L. n. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008, con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato ….;
Richiamato il comma 30 dell’art. 77 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133:
“Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”
Richiamata la deliberazione n. 121 del 30.01.2008, con cui la Giunta comunale proponeva al Consiglio comunale la conferma delle aliquote e relative detrazioni dell’Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno d’imposta 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 18.02.2008, con la quale venivano confermate le aliquote e detrazioni da applicarsi in questo Comune per l’anno 2008, come di seguito elencato:
– aliquota nella misura del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dell’abitazione, così come definita dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
– aliquota del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per gli altri fabbricati che viene a coincidere con l’aliquota ordinaria;
– conferma dell’aliquota del 6 (sei) per mille per le categorie catastali (immobili a destinazione speciale) appartenenti al gruppo catastale (D);
– conferma dell’aliquota del 7 (sette) per mille per le aree fabbricabili;
– conferma dell’aliquota del 7 (sette) per mille, per le unità immobiliari (alloggi) adibite ad uso abitativo, che risultino nel corso dell’anno, non locate (sfitte) intendendosi tali anche quelle “possedute in aggiunta all’abitazione principale”.
Resta inoltre confermato l’aumento della detrazione, da Euro 103,29 ad Euro 130,00.= (centotrenta) per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. sempre che l’abitazione posseduta non sia di categoria catastale A/7 - A/8 e A/9 e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:
a) Persone assistite dal Servizio Sociale Comunale nei modi previsti dalla Legge;
b) Reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione sociale, non superiore ad Euro 7.000,00.= lordi annui, per le famiglie composte di una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte Euro 3.000,00.= per ogni ulteriore componente il nucleo familiare);
c) Nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore ad Euro 20.900,00 per i nuclei con una persona, 27.400,00 Euro con due persone, 34.000,00 Euro con tre persone, per ogni ulteriore componente si aggiungono Euro 3.000,00.=.
Vengono inoltre confermati per l’anno d’imposta 2008, i valori delle aree fabbricabili, di cui all’articolo 5, comma 7, del Regolamento Comunale, con i seguenti valori:
- Residenziale (semicentro) Euro 44,00
- Lottizzazione (periferia) Euro 33,00
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2008, emanato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2009, con la quale stabilisce la proroga al 31 marzo 2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 da parte degli enti locali;
Vista la legge regionale n. 4/2001, modificato dalla legge regionale n. 3/2002, che fissa per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, in sessanta giorni dall’approvazione del bilancio da parte della Regione.
Ciò premesso, si ritiene di proporre la conferma per l’anno d’imposta 2009, delle aliquote d’imposta di cui sopra e delle relative detrazioni d’imposta.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
geom. Graziano MANZINI
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata relazione concernente la conferma delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2009, precedentemente definite con deliberazione consiliare n. 63 del 18 febbraio 2008;
Dato atto che la competenza a deliberare in merito così come stabilito dall’art. 1 comma 156, della Legge Finanziaria 2007 è del Consiglio comunale;
Ritenuto pertanto di sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale la conferma delle aliquote I.C.I. per l’anno d’imposta 2009;
Visto l’art. 1 comma 1, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, che prevede, a decorrere dall’anno d’imposta 2008, l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo d’utilizzo;
Visto altresì, l’articolo 1 comma 7, del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato ….;
Richiamato il comma 30 dell’art. 77 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133:
“Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”
RITENUTO di provvedere in merito;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, resa ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1. di proporre al Consiglio comunale la conferma delle aliquote e relative detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno d’imposta 2009, secondo le seguenti modalità:
§ L’aliquota del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per altri fabbricati che viene a coincidere con l’aliquota ordinaria;
§ L’aliquota del 6 (sei) per mille per le categorie catastali (immobili a destinazione speciale) appartenenti al gruppo catastale (D);
2. di confermare per l’anno 2009 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in Euro 103,29.=, rapportate al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione;
3. di dare atto che oltre all’applicazione dell’aliquota saranno applicate le detrazioni, esenzioni, agevolazioni ed obblighi previsti dalla vigente normativa in materia;
3. di confermare per l’anno d’imposta 2009, i valori delle aree fabbricabili, di cui all’articolo 5, comma 7, del Regolamento Comunale, come di seguito riportati:
- Residenziale (semicentro) Euro 44,00
- Lottizzazione (periferia) Euro 33,00
4. Di incaricare il Funzionario Responsabile dell “Ufficio Comune” Tributi fra Comuni, a far pervenire comunicazione delle aliquote stabilite per l’anno 2009, insieme con copia del presente atto agli Enti interessati;