IL CONSIGLIO COMUNALE

 

         PREMESSO che il D.Lgs. 30/12.1992, n. 504 al Tit. 1, capo 1, istituisce l’imposta comunale sugli immobili, il cui presupposto è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli e che la base imponibile è il valore di detti immobili;

 

         RICHIAMATO l’art. 6 di detto Decr. Legisl.vo sostituito dall’art. 3 c. 53 L. 23.12.1996 n. 662, il quale stabilisce che l’aliquota dell’imposta deve essere deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille con possibilità di diversificazione entro tali limiti e per i casi previsti dalla norma stessa;

 

CHE la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), all’art. 1, comma 156 ha sostituito la parola “comune” di cui all’art. 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con la parola seguente “consiglio comunale”;

 

RELAZIONA l’Assessore al Bilancio, esponendo i contenuti della deliberazione;

        

         DATO ATTO che la competenza a deliberare in merito così come stabilito dall’art. 1 comma 156, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che, modificando l’art.6 comma 1 primo periodo del decreto legislativo 504/02, indica il Consiglio Comunale quale organo competente per la determinazione delle aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili;

        

VISTI gli artt. 1-18 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

                  

VISTI gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 504/92, che prevedono la determinazione annuale delle aliquote dell’imposta, con effetto per l’anno successivo, e con il medesimo atto l’eventuale determinazione della detrazione d’imposta per l’abitazione principale, in misura diversa da quella fissata dalla legge in via generale (Art.8 comma 2 - Euro 103,29);

 

VISTO l’art. 1 comma 5 della L.244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) con cui all’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono stati inseriti i seguenti commi:

«2 bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

«2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9 ».

 

         VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili, approvato ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997;

 

         RICHIAMATI per quanto riguarda i termini per l’approvazione delle tariffe le seguenti disposizioni:

·         L’art.54 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e s.m. il quale dispone che i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

·         L’art.27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, “entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”.

 

            RITENUTO di determinare le aliquote per l’anno 2008, conservandone l’articolazione differenziata e in particolare :

-       mantenendo quelle stabilite per il 2007 con delibera n. 319 del 22/02/2007, adottata dal Consiglio comunale; 

              

ACQUISITO il solo parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica ai sensi dell’ ex art. 49 D.Lgs.267/00 dal responsabile dell’Ufficio Comune Tributi non comportando la proposta le conseguenze finanziarie cui la norma subordina l’espressione del parere di regolarità contabile;      

 

Con n.    voti favorevoli,  contrari, astenuti

 

DELIBERA

 

1.      di determinare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno d’imposta 2008, agli effetti degli artt. 6 e 8 del Decr.Legisl.vo 31/12/1992 n. 504, nelle misure esposte nella seguente tabella:

§         aliquota del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per altri fabbricati che viene a coincidere con l’aliquota ordinaria;

§         aliquota del 6 (sei) per mille per le categorie catastali (immobili a destinazione speciale) appartenenti al gruppo catastale (D);

 

2.      di confermare la detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2008 di cui all’art.8 comma 2 D.Lgs. 504/92 in Euro 103,29.=, estesa anche agli immobili concessi in comodato gratuito così come definito dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

 

3.      di dare atto di quanto stabilito dall’art. 1 comma 5 della L.244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) che introduce dopo il comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i seguenti commi:

«2 bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

«2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9 ».

 

3.      di confermare per l’anno 2008 (D.Lgs. 504/92 art.8 comma 2) la detrazione, da Euro 103,29 ad Euro 130,00.= (centotrenta) per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. sempre che l’abitazione posseduta non sia di categoria catastale A/7 - A/8 e A/9 e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:

a)     Persone assistite dal Servizio Sociale Comunale nei modi previsti dalla Legge;

b)     Reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione sociale, non superiore ad Euro 7.000,00.= lordi annui, per le famiglie composte di una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte Euro 3.000,00.= per ogni ulteriore componente il nucleo familiare);

c)      Nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore ad Euro 20.900,00 per i nuclei con una persona, 27.400,00 Euro con due persone, 34.000,00 Euro con tre persone, per ogni ulteriore componente si aggiungono Euro 3.000,00.=.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione di cui sopra, il contribuente deve presentare richiesta, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dal comune, entro il 16 giugno 2008 (data di scadenza per il versamento dell’acconto).

 

4.      di confermare per l’anno d’imposta 2008, i valori delle aree fabbricabili, di cui all’articolo 5, comma 7, del Regolamento Comunale, come di seguito riportati:

 

VALORI IMMOBILIARI                                                           Valori mercato

-          Centro storico                                     Euro 65,00

-          Residenziale (semicentro)                    Euro 44,00

-          Lottizzazione (periferia)                            Euro 33,00

 

5.      Di incaricare il Funzionario Responsabile dell’ “Ufficio Comune” Tributi fra Comuni, a far pervenire comunicazione delle aliquote stabilite per l’anno 2008, insieme con copia del presente atto agli Enti interessati;

 

6.      Di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. 446/97.

 

7.      Di inviare copia della presente deliberazione alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze per la funzione di vigilanza.