Con la deliberazione n. 36/CC  del 05/06/2006, è stato aggiunto all’art. 2 del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI il comma 7, che nel prevedere agevolazioni per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 4, della legge n. 431/98 e dall’Accordo Territoriale stipulato tra il Comune e le organizzazioni dei proprietari e conduttori, stabilisce che l’unità immobiliare rientrante in tale fattispecie si considera, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, come abitazione principale.

      Con determinazione del Sindaco n. 371 del 28/12/2006, per l’unità immobiliare concessa in locazione dal soggetto passivo di imposta, a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dall’Accordo Territoriale stipulato tra il Comune, l’ASPPI, l’ANIA ed il SUNIA in data 26/06/05, detta aliquota ridotta è stata stabilita nella misura del 4 per mille.

 

      Il Comune per l’anno 2009 non ha deliberato modifiche alle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili. Pertanto sono confermate per l’anno in corso le aliquote adottate con atto n. 371/DS del 28/12/2006, esecutivo, vigenti dall’anno 2007.