Con la deliberazione n. 36/CC  del 05/06/2006, è stato aggiunto all’art. 2 del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI il comma 7, che nel prevedere agevolazioni per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 4, della legge n. 431/98 e dall’Accordo Territoriale stipulato tra il Comune e le organizzazioni dei proprietari e conduttori, stabilisce che l’unità immobiliare rientrante in tale fattispecie si considera, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, come abitazione principale.

      Con determinazione del Sindaco n. 371 del 28/12/2006, per l’unità immobiliare concessa in locazione dal soggetto passivo di imposta, a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dall’Accordo Territoriale stipulato tra il Comune, l’ASPPI, l’ANIA ed il SUNIA in data 26/06/05, detta aliquota ridotta è stata stabilita nella misura del 4 per mille.

 

      Il Comune per l’anno 2008 non ha deliberato modifiche alle aliquote ICI vigenti nell’anno 2007 (adottate con atto n. 371/DS del 28/12/2006, esecutivo), che pertanto sono confermate per l’anno in corso.