OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE ici E DETRAZIONI ANNO 2008
AVVERTE che si passa alla trattazione dell’argomento iscritto al punto ____8___ dell’ordine del giorno concernente l’oggetto e si da lettura della proposta della G. M.
VISTO il Titolo I, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, concernente l'istituzione "dell'imposta comunale sugli immobili";
VISTO l'articolo 6 del detto D. Lgs, così come modificato dal comma 156 e 169 dell'art. 1 della legge 296/06, che testualmente recita;
ART. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.
1. L'aliquota, è stabilita dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro i termini stabiliti da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l'aliquota vigente nell’anno precedente.
2. L'aliquota, deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune di cui all'art. 4.Restano ferme le disposizioni dell'art. 4, comma 1 del decreto legge 08 Agosto 1996, n° 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Ottobre 1996, n° 556.
VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 - dicembre 2000 (Finanziaria 2001) che stabilisce, entro la data di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, il termine per deliberare le tariffe, le aliquote e le detrazioni per i tributi e i servizi locali
VISTO il decreto 20 dicembre 2007 del Ministro dell’Interno che proroga al 31 marzo 2008 i termini per deliberare i bilanci degli Enti Locali.
VISTO l'art. 8 comma 1 del D. Lgs. n° 504/92, così come modificato dall'art.1 comma 55 della Legge n° 662/96 che dispone la riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati dietro accertamento dell'Ufficio Tecnico Comunale o in alternativa di dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n° 15/68.
VISTO l'art. 8 comma 2° e 3° dello stesso decreto legislativo che dispone la detrazione di €. 103,29, elevabile sino a €. 258,23, e dall'anno 1999 anche in misura superiore fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza, di reperire i mezzi necessari per assicurare,seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto e di assicurare l'equilibrio del bilancio 2008;
- di confermare in questo Comune per l'anno 2008 la stessa misura d'imposta applicata per l'anno 2007 nella misura del 5 per mille per i fabbricati e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi;
- di determinare nel sei e cinquanta per mille per l'anno 2008 la misura della tariffa per gli immobili diversi dalle abitazioni (categorie catastali A10, B e C ed aree fabbricabili) nonché degli immobili, di qualunque categoria catastale,posseduti in aggiunta all'abitazione principale e degli alloggi non locati;
- di confermare per l'anno 2008 la misura della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in €. 155,00 annue.
VISTA la deliberazione C.C. n° 108 del 26.10.1998 con la quale é stato approvato il regolamento per la disciplina dell' IMPOSTA COMUNALE per gli immobili;
RITENUTO di dover determinare anche per l'anno
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N° 267/00;
VISTA la legge 8 Giugno 1990, n.142 così come recepita dalla R.S. con legge n.48/91;
VISTO l' O.R.EE.LL. ;
VISTO l'art. 6 del decreto legislativo n.504/92 ;
VISTO l'art. 58 del decreto legislativo n. 446/97 ;
D E L I B E R A
1) Confermare per l'anno 2008 nella misura del cinque per mille, l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili ( I.C.I. ) istituita con decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n.504 per i fabbricati e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi;
2) Determinare per l'anno 2008 nella misura del sei virgola cinquanta per mille l'aliquota relativa agli immobili diversi delle abitazioni nonché degli immobili, di qualunque categoria catastale, posseduti in aggiunta all'abitazione principale e degli alloggi non locati;
3) Determinare per l'anno
4) Dare atto che l'importo dell'imposta risulta iscritta nella parte entrata del bilancio 2008 al Cap. 100200 risorsa 1-01-10 mentre la spesa presunta a carico del Comune risulta iscritta al Cap. 118700 intervento 1010403 dell'uscita.
La votazione, eseguita per alzata e seduta, ottiene il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati all’inizio di seduta:
CONSIGLIERI PRESENTI e VOTANTI N. 15
VOTI FAVOREVOLI N. 9
VOTI CONTRARI N. 6
INDI,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio di Ragioneria su iniziativa della Giunta Municipale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 21-03-2008;
VISTI gli allegati favorevoli resi ai sensi di legge;
VISTO l’esito favorevole della superiore votazione;
D E L I B E R A
Approvare e fare proprio lo schema di deliberazione predisposto dall’Ufficio Ragioneria e proposto dalla Giunta Municipale nel testo sopra riportato che di seguito si intende ripetuto e trascritto.
Si passa all’ordine del giorno