Si sottopone all'esame della G. M. la seguente deliberazione su iniziativa del Responsabile dei Servizi Finanziari.

 

VISTO il Titolo I, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, concernente l'istituzione "dell'imposta comunale sugli immobili";

 

VISTO l'articolo 6 del detto D. Lgs, così come modificato dal comma 53 dell'art. 1 della legge 662/96, che testualmente recita;

 

ART. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.

 

1.      L'aliquota, è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 84, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, N° 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, N° 336.

 

2.      L'aliquota, deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro.

 

3.      L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune di cui all'art. 4.Restano ferme le disposizioni dell'art. 4, comma 1 del decreto legge 08 Agosto 1996,  n° 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Ottobre 1996, n° 556.

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 - dicembre 2000 (Finanziaria 2001) che stabilisce, entro la data di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, il termine per deliberare le tariffe, le aliquote e le detrazioni per i tributi e i servizi locali

 

VISTO l’art.1 comma 155 della Legge 23 dicembre 2005 N° 266 che proroga al 31 marzo 2006 i termini per deliberare i bilanci degli Enti Locali.

 

VISTO l'art. 8 comma 1 del D. Lgs. n° 504/92, così come modificato dall'art.1 comma 55 della Legge n° 662/96 che dispone la riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati dietro accertamento dell'Ufficio Tecnico Comunale o in alternativa di dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n° 15/68.

 

VISTO l'art. 8 comma 2° e 3° dello stesso decreto legislativo che dispone la detrazione di               €. 103,29, elevabile sino a €. 258,23, e dall'anno 1999 anche in misura superiore fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

 

RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza, di reperire i mezzi necessari per assicurare,seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto e di assicurare l'equilibrio del bilancio 2006;

 

-         di confermare in questo Comune per l'anno 2006 la stessa misura d'imposta applicata per l'anno 2005 nella misura del 5 per mille per i fabbricati e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi;

 

-         di confermare nel cinque e cinquanta per mille per l'anno 2006 la misura della tariffa per gli immobili diversi dalle abitazioni (categorie catastali A10, B e C ed aree fabbricabili) nonché degli immobili, di qualunque categoria catastale,posseduti in aggiunta all'abitazione principale e degli alloggi non locati;

 

-         di confermare per l'anno 2006 la misura della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in €. 155,00 annue.

 

VISTA la deliberazione C.C. n° 108 del 26.10.1998 con la quale é stato approvato il regolamento per la disciplina dell' IMPOSTA COMUNALE per gli immobili;

 

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2006 l'aliquota ordinaria del cinque per mille per i fabbricati e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi e l'aliquota diversificata per le altre fattispecie indicate sopra nella misura del 5,50 per mille;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N° 267/00;

 

VISTA la legge 8 Giugno 1990, n.142 così come recepita dalla R.S. con legge n.48/91;

 

VISTO l' O.R.EE.LL. ;

 

VISTO l'art. 6 del decreto legislativo n.504/92 ;

 

VISTO l'art. 58 del decreto legislativo n. 446/97 ;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1)      Confermare per l'anno 2006 nella misura del cinque per mille, l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili  ( I.C.I. ) istituita con decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n.504 per i fabbricati e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi;

 

2)      Confermare per l'anno 2006 nella misura del cinque virgola cinquanta per mille l'aliquota relativa agli immobili diversi delle abitazioni nonché degli immobili, di qualunque categoria catastale, posseduti in aggiunta all'abitazione principale e degli alloggi non locati;

 

3)      Determinare per l'anno 2006, in € 155,00 la detrazione annua per l'abitazione principale del soggetto passivo.

 

4)      Dare atto che l'importo dell'imposta risulta iscritta nella parte entrata del bilancio 2006 al Cap. 100200 risorsa 1-01-10 mentre la spesa presunta a carico del Comune risulta iscritta al Cap. 118700 intervento 1010403 dell'uscita.

 

La G.M. esaminata la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento

 

Con voti unanimi

 

D E L I B E R A

 

1)      Approvare e fare propria la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato che di seguito si intende ripetuto e trascritto.

 

 

 

 

Delibera ICI G.M. n.70 del  10-03-06.doc