ADEMPIMENTI ICI ANNO 2009

Il versamento della prima rata dell’ICI, relativo all’esercizio finanziario 2009, scade il 16 giugno 2009 e dovrà essere effettuato in base ai seguenti elementi:


Base imponibile
Le rendite catastali dei fabbricati da assumere per l’anno 2009 sono quelle risultanti in catasto al 1° gennaio 2009, aumentate del 5 per cento.
Il reddito dominicale dei terreni da assumere per l’anno 2009 è quello risultante in catasto al 1° gennaio 2009, aumentato del 25 per cento.
Alle rendite così rivalutate occorre applicare i moltiplicatori determinati con i criteri di cui all’art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

Soggetti passivi
I soggetti indicati dall’art. 3 del d. lgs. n. 504/92.

Aliquota ordinaria

6‰

Edifici di categoria A1, A8 ed A9 destinati ad abitazione principale del proprietario e dei familiari così come indicato dall’art. 7, comma 4,  del vigente regolamento ICI.

6‰

Fabbricati ad uso abitativo, incluse le pertinenze, a disposizione dei proprietari oppure locati con contratto registrato, o dati in comodato d’uso, a soggetti che non li utilizzano come abitazione principale.

7‰

Edifici di categoria A1, A8 ed A9 ubicati nel centro storico, ricadenti dalle risultanze catastali nella zona censuaria I, destinati ad abitazione principale del proprietario e dei familiari così come indicato dall’art. 7, comma 4, del vigente regolamento ICI.

4‰

Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e vendita di immobili (a condizione che si tratti di immobili realizzati e non acquistati), per tre periodi d’imposta, ivi compreso quello di completamento dei lavori.

4‰

Fabbricati su cui si eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure alla utilizzazione di sottotetti. In tutte le situazioni richiamate l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dalla data d’inizio dei lavori.

3‰

A decorrere dall’anno 2008, ai sensi del decreto legge n. 93 del 27/05/2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a condizione che non sia accatastata nelle categorie A1, A8 e A9 e per la quale continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Usufruisce dell'esenzione per abitazione principale anche il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario dell'ex casa coniugale proporzionalmente alla quota posseduta.
Quest' ultima esenzione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la ex casa coniugale. L'esenzione di cui al decreto-legge n. 90/2008 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari.
Tale disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.

L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste.

Sono, altresì, assimilate all’abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anzia­ni o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di rico­vero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

- le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il III grado che le utilizzino come abitazione principale (1).

Non rientrano nel beneficio, pur appartenendo alla tipologia di immobili assimilati all’abitazione principale e contemplate dal regolamento gli immobili dati in comodato d’uso a collaterali entro il II grado in quanto tale casistica, essendo stata introdotta con la deliberazione n. 64 del 26/05/2008 di modifica al regolamento ICI divenuta esecutiva in data 23/06/2008 successivamente al 29/05/2008, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 93/2008, non è operativa ai fini dell’esenzione in argomento come esplicitamente specificato dal Ministero dell’Economia e Delle Finanze nella Risoluzione n. 12/DP del 05/06/2008.

Non rientra nell’esenzione dell’ICI l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel Paese, che usufruisce dell’aliquota e delle detrazioni comunali previste per abitazione principale a condizione che non risulti locata.

Per abitazione principale del soggetto passivo s’intende, salvo prova contraria, il luogo di residenza anagrafica ai sensi di quanto dettato dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 così come modificato dall’art. 1, comma 173, della legge n. 296/2006. Il regime di favore si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale anche tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 817 e 818 cod.civ. da cui emerge che le pertinenze sono assoggettate allo stesso trattamento della cosa principale. L’esenzione delle pertinenze si applica solo se sia stata o venga segnalata all’Ufficio Tributi, l’esistenza del vincolo pertinenziale e se tale situazione appare in linea con i dati denunciati ai fini dell’assolvimento della tassa rifiuti solidi urbani.

(1) Restano escluse dal beneficio dell’esenzione le abitazioni concesse in uso gratuito ad affini, gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale e le unità possedute da soggetti che, per obblighi di lavoro, risiedono fuori dal Comune di Trapani

Per ulteriori dettagli sull’applicazione degli effetti previsti del decreto legge n. 93/2008 si rinvia alla Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12/df del 5 giugno 2008 ed alla Risoluzione n. 1/DF del giorno 04/03/2009.

Detrazioni 

1) La detrazione per l’abitazione principale (riservata agli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9 ed all’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel Paese, a condizione che non risulti locata) è fissata nella misura di € 129,11;

2) L’ulteriore detrazione per l’abitazione principale è fissata nella misura di € 129,11.

Al fine dell’applicazione dell’ulteriore detrazione comunale si rinvia all’art. 9 del vigente regolamento ICI rammentando che per accedere alla predetta detrazione il reddito del nucleo familiare, per l'anno precedente quello di riferimento dell’imposta, non deve essere superiore a € 6.000,00 prendendo come riferimento il parametro ISEE.
La richiesta di ulteriore detrazione deve essere presentata al comune, sotto pena di decadenza dai benefici, entro il 30 giugno del corrente anno, su apposito modulo da ritirare presso l’ufficio tributi.

Versamenti

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2009, può essere così effettuato:

- prima rata entro il 16 giugno pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

- seconda rata entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno;

- in unica soluzione, entro il 16 giugno 2009, pari all’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno.


Il versamento può essere eseguito con F24, presso la sede del Concessionario della riscossione di Trapani ovvero su apposito c/c postale n. 89131122 intestato alla  SERIT Sicilia S.p.a. con sede a Trapani in Piazza XXI Aprile seguito dall'indicazione del comune di ubicazione dell’immobile e dalla dicitura ICI ( TRAPANI - TP - ICI).
Gli importi versati debbono essere arrotondati all’euro con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
I contribuenti che godono dell’esenzione ICI non devono compilare né il bollettino di conto corrente postale, né il modello F24.
I codici da utilizzare per i versamenti con il modello F24 sono i seguenti:
  - codice catastale del Comune di Trapani : L331
  - codice tributo:

- per abitazione principale 3901
- per terreni agricoli 3902
- per aree fabbricabili 3903
- altri fabbricati 3904
- interessi per ritardato pagamento 3906
- sanzioni per ritardato pagamento 3907

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell’I.C.I. da loro dovuta per l’anno 2009, oltre che seguendo le modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario oppure con vaglia internazionale di versamento in conto corrente secondo quanto stabilito dal D.M. 13 novembre 1995.