ADEMPIMENTI ICI ANNO 2008

Il versamento della prima rata dell’ICI, relativo all’esercizio finanziario 2008, scade il 16 giugno 2008 e dovrà essere effettuato in base ai seguenti elementi:


Base imponibile
Le rendite catastali dei fabbricati da assumere per l’anno 2008 sono quelle risultanti in catasto al 1° gennaio 2008, aumentate del 5 per cento.
Il reddito dominicale dei terreni da assumere per l’anno 2008 è quello risultante in catasto al 1° gennaio 2008, aumentato del 25 per cento.
Alle rendite così rivalutate occorre applicare i moltiplicatori determinati con i criteri di cui all’art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

Soggetti passivi
I soggetti indicati dall’art. 3 del d. lgs. n. 504/92.

Aliquota ordinaria

6‰

Edifici di categoria A1, A8 ed A9 destinati ad abitazione principale del proprietario e dei familiari così come indicato dall’art. 7, comma 4,  del vigente regolamento ICI.

6‰

Fabbricati ad uso abitativo, incluse le pertinenze, a disposizione dei proprietari oppure locati con contratto registrato, o dati in comodato d’uso, a soggetti che non li utilizzano come abitazione principale.

7‰

Edifici di categoria A1, A8 ed A9 ubicati nel centro storico, ricadenti dalle risultanze catastali nella zona censuaria I, destinati ad abitazione principale del proprietario e dei familiari così come indicato dall’art. 7, comma 4,  del vigente regolamento ICI.

4‰

Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e vendita di immobili (a condizione che si tratti di immobili realizzati e non acquistati), per tre periodi d’imposta, ivi compreso quello di completamento dei lavori.

4‰

Fabbricati su cui si eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure alla utilizzazione di sottotetti.
In tutte le situazioni richiamate l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dalla data d’inizio dei lavori.

3‰


A decorrere dall’anno 2008, ai sensi del decreto legge n. 93 del 27/05/2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a condizione che non sia accatastata nelle categorie A1, A8 e A9 e per la quale continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo.
Non rientra nell’esenzione dell’ICI l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel Paese, che usufruisce dell’aliquota e delle detrazioni comunali previste per abitazione principale a condizione che non risulti locata.

Per abitazione principale del soggetto passivo s’intende, salvo prova contraria, il luogo di residenza anagrafica ai sensi di quanto dettato dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 così come modificato dall’art. 1, comma 173, della legge n. 296/2006.
Il regime di favore si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale anche tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 817 e 818 cod.civ. da cui emerge che le pertinenze sono assoggettate allo stesso trattamento della cosa principale.
L’esenzione delle pertinenze si applica solo se sia stata o venga segnalata all’Ufficio Tributi, con la dichiarazione, l’esistenza del vincolo pertinenziale e se tale situazione appare in linea con i dati denunciati ai fini dell’assolvimento della tassa rifiuti solidi urbani.
Oltre all’abitazione principale del soggetto passivo rientrano nell’esenzione dell’ICI anche i seguenti immobili:


abitazioni assimilate all’abitazione principale ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento ICI;

la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario;
l’esenzione spetta purché detto soggetto non possieda un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, come dispone l’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992;

gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, come previsto dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992.

 

Per ulteriori dettagli sull’applicazione degli effetti previsti del decreto legge n. 93/2008 si rinvia alla

Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12/df del 5 giugno 2008.
 

Detrazioni  
            
1)  La detrazione per l’abitazione principale (riservata agli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9 ed all’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel Paese, a condizione che non risulti locata) è fissata nella misura di € 129,11;

2)     L’ulteriore detrazione per l’abitazione principale è fissata nella misura di € 129,11.

Al fine dell’applicazione dell’ulteriore detrazione comunale si rinvia all’art. 9 del vigente regolamento ICI rammentando che per accedere alla predetta detrazione il reddito del nucleo familiare, per l'anno precedente quello di riferimento dell’imposta, non deve essere superiore a € 6.000,00 prendendo come riferimento il parametro ISEE.
La richiesta di ulteriore detrazione deve essere presentata al comune, sotto pena di decadenza dai benefici, entro il 30 giugno del corrente anno, su apposito modulo da ritirare presso l’ufficio tributi.

Versamenti

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2008, può essere così effettuato:

- prima rata entro il 16 giugno pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

- seconda rata entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno;

- in unica soluzione, entro il 16 giugno 2008, pari all’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno.

Il versamento può essere eseguito con F24, presso la sede del Concessionario della riscossione di Trapani ovvero su apposito c/c postale n. 89131122 intestato alla  SERIT Sicilia S.p.a. con sede a Trapani in Piazza XXI Aprile seguito dall'indicazione del comune di ubicazione dell’immobile e dalla dicitura ICI ( TRAPANI - TP - ICI).
Gli importi versati debbono essere arrotondati all’euro con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
I contribuenti che godono dell’esenzione ICI non devono compilare né il bollettino di conto corrente postale, né il modello F24.

I codici da utilizzare per i versamenti con il modello F24 sono i seguenti:
codice catastale del Comune di Trapani L331
codice tributo

·        I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell’I.C.I. da loro dovuta per l’anno 2008, oltre che seguendo le modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario oppure con vaglia internazionale di versamento in conto corrente secondo quanto stabilito dal D.M. 13 novembre 1995.

Dichiarazioni

A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte del comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art. 37,comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4,del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007.
La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Per delucidazioni riguardo le fattispecie con obbligo dichiarativo si rinvia alle istruzioni allegate al modello di denuncia approvato con decreto del Ministero Dell’Economia e Delle Finanze del 23/04/2008.